Testo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

(omissis)

determina  

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto agrivoltaico Massa Lombarda da 8,2MWp” localizzato nel comune di Massa Lombarda (RA) proposto da Juwi Energie Rinnovabili S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. ai fini del non incremento del rischio idraulico, tenuto conto che per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni si ritiene che possano verificarsi esondazioni derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d’acqua di 30 cm rispetto alla quota stradale della via Palmiera, la quota di posa dei manufatti sensibili di progetto (impianti elettrici, centrali elettriche, ecc.) dovrà tenere conto della quota sopra indicata, secondo gli elaborati grafici allegati al parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale consultabile nella sezione “pareri” nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia Romagna. Prima della fine dei lavori di realizzazione dell’impianto, il proponente dovrà depositare al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale appositi elaborati grafici accompagnati da breve relazione attestante il rispetto di quanto sopra;

2. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, dovrà essere realizzata la fascia arborea/arbustiva verde a perimetrazione dell’intera area di impianto come previsto dal progetto nel rispetto delle seguenti indicazioni: dovrà essere sottoposta ad un adeguato sistema di irrigazione, al fine di garantirne l’attecchimento, nonché essere curata e reintegrata se e quando necessario, come già previsto negli elaborati ed eventualmente definito in sede autorizzativa; a tale fine il proponente dovrà, prima della messa in esercizio dell’impianto, darne evidenza attraverso idonei elaborati quali relazioni con documentazione fotografica o sopralluoghi congiunti con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna trasmettendo la documentazione sia all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sia ad Arpae SAC;

3. le misure compensative proposte quali l’impianto fotovoltaico su tetto di magazzino comunale, per una potenza non superiore ai 18 kWp con accumulo fino a 6 kWh, e la colonnina di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere realizzate nel rispetto dei termini e delle indicazioni da stabilire in sede autorizzativa con il Comune di Massa Lombarda in apposita convenzione/accordo; a tale fine dovrà essere data evidenza di tale convenzione/accordo anche ad Arpae SAC di Ravenna e, al termine della realizzazione degli interventi, si dovrà darne evidenza attraverso idonei elaborati quali relazioni con documentazione fotografica o sopralluoghi congiunti con il Comune di Massa Lombarda;

4. entro sessanta giorni dell’entrata in funzione dell’impianto in progetto, dovrà essere effettuato un collaudo acustico secondo UNI 11143-5, riportando nel documento di verifica la caratterizzazione acustica effettiva delle sorgenti sonore presenti e gli effetti che queste inducono sul territorio e ai ricettori. La documentazione così prodotta dovrà essere trasmessa ad Arpae APA Est e all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna che potranno valutare eventuali mitigazioni;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),

- punto 1 dovrà essere effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

- punto 2 dovrà essere effettuata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- punto 3 dovrà essere effettuata dal Comune di Massa Lombarda;

- punto 4 dovrà essere effettuata da Arpae APA Est;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Juwi Energie Rinnovabili S.r.l., al Comune di Massa Lombarda, all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Provincia di Ravenna, all’AUSL della Romagna- Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, all'ARPAE di Ravenna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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ultima modifica 2024-07-29T09:39:00+02:00

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