Testo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;

pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;

attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei SerT e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;

la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche;

Visto che, a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell’ente Cooperativa agricola La Vigna società cooperativa sociale a.r.l., con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 6541 del 9 giugno 2008 si è provveduto all’accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso “La Vigna”, ubicata in Via Spadarotta n. 13, Montecchio Emilia (RE), per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa; 

Vista la nota del rappresentante legale della Cooperativa agricola La Vigna società cooperativa sociale a.r.l., pervenuta a questa Amministrazione in data 7 ottobre 2010, protocollo 2010.0244466 agli atti del Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, con la quale si comunica la cessata attività della struttura “La Vigna”; 

Riscontrato dalla documentazione pervenuta che il Comune di Montecchio Emilia (RE) ha preso atto della cessata attività della struttura “La Vigna” e ha revocato l’autorizzazione al funzionamento rilasciata alla struttura con atto prot. 4215 del 19 marzo 2007; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, dott.ssa Mila Ferri; 

dato atto del parere allegato; 

determina: 

1) di prendere atto della cessata attività della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso “La Vigna”, ubicata in via Spadarotta n. 13, Montecchio Emilia (RE), gestita dall’ente Cooperativa agricola La Vigna società cooperativa sociale a.r.l e accreditata con propria determinazione n. 6541 del 9 giugno 2008 per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa; 

2) di prendere atto che in seguito alla comunicazione di cessata attività il Comune di Montecchio Emilia (RE) ha revocato l’autorizzazione al funzionamento della struttura “La Vigna” rilasciata con atto prot. 4215 del 19 marzo 2007;

3) di revocare, di conseguenza, l’accreditamento concesso alla struttura con la citata determinazione 6541/08; 

4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

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ultima modifica 2011-08-02T09:25:06+01:00

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