Testo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;

pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;

attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione n. 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione n. 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;

la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

il comma 3 dell’art. 2 della L.R 29/04 e successive modifiche;

Visto che, a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia, Via Reverberi n. 3, con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 6554 del 9 giugno 2008 si è provveduto all’accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Accoglienza diurna e reinserimento”, ubicata in Via Codro n. 1/1, Reggio Emilia, per una ricettività di 12 posti residenziali e 20 posti semiresidenziali a tipologia terapeutico-riabilita; 

Vista la nota del legale rappresentante del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, pervenuta a questa Amministrazione in data 14/07/2010, agli atti del Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, con la quale si comunica la riduzione dei posti residenziali della struttura “Accoglienza diurna e reinserimento” da 12 a 8 posti; 

Preso atto che la struttura “Accoglienza diurna e reinserimento” è in possesso del provvedimento autorizzativo che tiene conto del nuovo assetto di posti, disposto con atto del Comune di Reggio Emilia RG n. 96/2011; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri, dott.ssa Mila Ferri; 

Dato atto del parere allegato; 

determina: 

1) di prendere atto che la struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Accoglienza diurna e reinserimento”, ubicata in Via Codro n. 1/1, Reggio Emilia, gestita dall’ente Centro di Solidarietà di Reggio Emilia, ha ridotto il numero di posti accreditati con la citata determinazione n. 6554/2008, e che il nuovo assetto è il seguente: 

- 8 posti residenziali in tipologia terapeutico-riabilitativa 

- 20 posti semi-residenziali in tipologia terapeutico-riabilitativa 

2) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R. 4/08 la durata dell’accreditamento della struttura “Accoglienza diurna e reinserimento”, concesso con la citata determinazione n. 6554/2008, è di quattro anni decorrenti dalla data di concessione; 

3) di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione n. 6554/2008; 

4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-08-02T09:25:30+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina