Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs. 502/92 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 15 quinquies, che fissa i principi cui deve attenersi la disciplina contrattuale nazionale nel definire il corretto equilibrio tra attività libero professionale e attività istituzionale;
- l’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 con il quale Governo e Regioni hanno convenuto sui criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria già definiti con D.P.C.M. del 29 novembre 2001 con apposite linee-guida, di cui alla lettera b) del suddetto accordo;
- il D.P.C.M. 16 aprile 2002 recante Linee guida sui criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, allegato 5 al DPCM 29 novembre 2001;
- l’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 luglio 2002 con il quale Governo e Regioni hanno convenuto sul documento di indicazioni per l’attuazione dell’accordo del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa;
- la legge 326/2003 articolo 50 inerente il flusso dell’attività specialistica ambulatoriale;
- l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005, in attuazione dell’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (repertorio atti n. 2271), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
- l’articolo 1, comma 282 della Legge 266/05 che, nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini, ha stabilito il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni disponendo che le Regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in cui la sospensione dell’erogazione sia legata a motivi tecnici, dandone informazione periodica al Ministero della salute;
- l’articolo 1, comma 283 della suddetta legge 266/05, che ha previsto l’istituzione della Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità, di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale, che ha altresì affidato alla suddetta Commissione il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge;
- l’articolo 1, comma 284 della medesima Legge 266/05 che ha stabilito le sanzioni amministrative, da applicarsi da parte delle Regioni e province autonome, ai responsabili del divieto stabilito dal comma 282 del medesimo articolo 1 di “agende chiuse”, nonché delle violazioni dell’obbligo di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle Aziende sanitarie locali, dei presidi ospedalieri delle Aziende ospedaliere di tenere il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri;
Considerato:
- che la soprarichiamata intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 all’articolo 1 stabilisce che, per il triennio 2005–2007, le Regioni e le Province autonome hanno assolto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e agli altri adempimenti previsti dalla stessa intesa, tra cui è espressamente previsto il richiamo all’articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede iniziative in materia di liste di attesa, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo contenimento;
- che l’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 all’articolo 9 ha previsto l’istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra i predetti livelli e le risorse messe a disposizione;
- che l’anzidetta intesa Stato Regioni, all’articolo 12, ai fini della verifica degli adempimenti per le finalità di quanto disposto dall’articolo 1, comma 184, lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvale delle risultanze del Comitato di cui all’art. 9;
Vista l’Intesa del 28 marzo 2006 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale le regioni hanno adottato un Piano regionale attuativo;
Vista l’Intesa del 28 ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede:
- l’aggiornamento dell’elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera per le quali vanno fissati i tempi massimi di attesa da parte delle singole Regioni nell’ambito del proprio Piano;
- l’individuazione delle aree cardiovascolare e oncologica quali aree prioritarie per lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici (PDT) e la definizione dei relativi tempi massimi di attesa a garanzia della tempestività della diagnosi e del trattamento;
- che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi massimi di attesa delle prestazioni oggetto di monitoraggio comprese quelle dei percorsi di cui sopra, nelle regioni interessate si applichino direttamente i parametri temporali determinati nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012;
- l’utilizzo di una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis della medesima legge, e di quelle previste nel Piano e-gov 2012 Obiettivo 4 - Progetto “Rete centri di prenotazione”, anche al fine di realizzare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) secondo le indicazione delle linee guida nazionali del Ministero della Salute;
- la valutazione ed il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva;
- l’individuazione degli strumenti di rilevazione per il monitoraggio dei tempi di attesa, in particolare: il flusso informativo dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali con modalità ex ante, basato sulla rilevazione semestrale in un periodo indice stabilito a livello nazionale; il flusso informativo con modalità ex post, attraverso il flusso ex art. 50 della Legge 326/03 per le finalità di monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali, rendendo obbligatori i campi di cui al punto 7.1.A; il flusso informativo SDO per le finalità di monitoraggio dei ricoveri ospedalieri; il flusso informativo dei tempi di attesa dei percorsi diagnostico terapeutici nell’area cardiovascolare e oncologica; il flusso informativo dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali erogate in libera professione intramuraria (ALPI); il flusso informativo per il monitoraggio delle sospensioni dell’erogazione delle prestazioni ambulatoriali;
- la necessità di procedere, in via sistematica, al monitoraggio della presenza sui siti web di Regioni e Province Autonome e di Aziende sanitarie pubbliche e private accreditate delle informazioni su liste e tempi di attesa;
- le modalità per l’acquisizione di prestazioni erogate in regime libero professionale dai professionisti all’interno dell’Azienda nell’ambito del governo delle liste d’attesa;
- il monitoraggio dell’ALPI per verificare il rispetto dell’equilibrio tra prestazioni rese dal professionista in regime istituzionale e, rispettivamente, in libera professione intramuraria;
- la promozione dell’informatizzazione delle attività di prenotazione per le prestazioni erogate in libera professione, anche in osservanza a quanto previsto al paragrafo 2.3, punto 2.3.2 delle Linee guida nazionali sul sistema CUP, di cui all’Accordo Stato-Regioni 29 aprile 2010;
- la ridefinizione delle modalità di certificazione della realizzazione degli interventi in attuazione del presente Piano da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
Considerato, inoltre, che:
- sono state redatte da parte del Ministero della Salute in collaborazione con le regioni le Linee guida sulle modalità di rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa,
- sono state approvate le modalità di certificazione degli adempimenti LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell’ erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
- sono state redatte da parte dell’ AGENAS in collaborazione con le regioni le Linee guida sulle modalità di rilevazione della libera professione, la metodologia per il monitoraggio dei percorsi diagnostico terapeutici (PDT) e relative patologie da monitorare;
Viste:
- la propria deliberazione 1296/98 ad oggetto “Linee guida per la rimodulazione dell’attività specialistica ambulatoriale e per l’istituzione del sistema informativo. Indicazioni in ordine all’applicazione del X e XII comma dell’art. 3 D.Lgs. 124/98;
- la propria deliberazione 557/00 ad oggetto “Linee guida per la gestione dell’accesso alle prestazioni di ricovero elettivo”;
- la propria deliberazione 2142/00 ad oggetto “Semplificazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali”;
- la propria deliberazione 54/02 ad oggetto “Attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale. Direttiva alle Aziende sanitarie.”;
- la propria deliberazione 293/05 ad oggetto “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- la propria deliberazione 1180/10 ad oggetto “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06-fabbisogno anno 2010” per l’avviamento di nuovi procedimenti di accreditamento finalizzati a soddisfare l’ulteriore fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale;
- la propria deliberazione 1051/06 “Linee di programmazione e finanziamento del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2006”, con la quale è stato sostenuto finanziariamente il piano regionale di contenimento dei tempi di attesa;
- la propria deliberazione 1532/06 “Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa” con la quale si è provveduto a:
- adottare il Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa;
- stabilire che le Aziende USL, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera, Ospedaliero-Universitaria e l’eventuale IRCCS di riferimento, predisponessero il proprio Programma attuativo aziendale da sottoporre al parere dei rispettivi Comitati di Distretto e della conferenza territoriale sociale e sanitaria;
- la propria deliberazione 73/07 “Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa. Integrazione alla deliberazione n. 1532 del 6/11/2006” con la quale si è provveduto a definire le linee guida “Regolamentazione della sospensione dell’attività di erogazione delle prestazioni”, per disciplinare le procedure per dare risposta a situazioni di forza maggiore che possono comportare una sospensione nell’erogazione delle prestazioni;
- la propria deliberazione dell’Assemblea legislativa del 22 maggio 2008, n. 175 “Piano sociale e Sanitario 2008-2010”, in particolare al capitolo 3.5.2 “Accessibilità ai servizi e tempi di attesa”, che ribadisce la necessità di sfruttare pienamente gli strumenti organizzativi e gestionali che consentono di migliorare il sistema di produzione;
- la propria deliberazione 1035/09 “Strategia regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/06” con la quale sono state date disposizioni alle Aziende USL di integrare il programma attuativo aziendale, disponendo, al fine di ottimizzare il raggiungimento dei risultati attesi, lo stanziamento di un finanziamento ad hoc, ed è stato dato il mandato al Direttore Generale Sanità e Politiche sociali di istituire un Tavolo di coordinamento regionale con il compito di valutare le attività svolte dalle singole Aziende in tema di liste di attesa;
Ritenuto di recepire con il presente atto la citata Intesa del 28 ottobre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i cui contenuti sono analiticamente citati più sopra, attraverso la definizione di un programma regionale che tenga conto degli interventi già attuati da questa Regione con i provvedimenti sopra richiamati, focalizzando l’attenzione sulle azioni da implementare;
Richiamate le proprie deliberazioni di seguito indicate:
- 1684/10, “Finanziamento del Servizio sanitario regionale per l’anno 2010: riparti e assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie”, con la quale cono stati, tra l’altro, ripartiti a favore delle Aziende USL per l’anno 2010 euro 10.000.000,00 a sostegno dei programmi attuativi aziendali sul contenimento dei tempi di attesa;
- 732/11, “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del Servizio sanitario regionale per l’anno 2011”, che accantona la somma di 10.000.000,00 di euro per il perseguimento degli obiettivi previsti per l’annualità 2011 del presente piano, comprese le attività della rete regionale dei CUP (formazione, comunicazione, verifica, appropriatezza); tale somma viene ripartita tra le Aziende USL con il presente atto sulla base della quota di accesso alle risorse destinate al finanziamento dei livelli di assistenza di cui alla DGR 732/2011, così come riportato nella tabella di cui all’allegato 2 parte integrante del presente atto, demandando a successivi provvedimenti, con i quali potranno altresì essere ridefinite ed integrate le azioni strategiche determinate con il presente piano, la definizione dei finanziamenti da destinare al successivo anno;
Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- 1057/06, recante “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni.”;
- 1663/06, recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del gabinetto del Presidente.”;
- 1173/09 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009);
- 1377/10 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune direzioni generali”;
- 2416/08, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss.mm.;
Acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare Politiche per la salute e Politiche sociali espresso nella seduta del 27 giugno 2011;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di recepire l’Intesa Stato-Regioni del 28 ottobre 2010, i cui contenuti si trovano analiticamente esposti nelle premesse, e di adottare il Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, Allegato 1, parte integrante del presente atto;
2. di disporre che le Aziende USL, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera o Ospedaliera-Universitaria o eventuale IRCCS di riferimento, adottino, entro 60 giorni dall’adozione del presente Piano regionale, un Programma attuativo aziendale in coerenza con quanto definito nel presente atto e che lo stesso venga trasmesso al Tavolo di coordinamento regionale istituito ai sensi della propria deliberazione 1035/09 per la valutazione ai fini dell’erogazione della prima tranche di finanziamento per l’esercizio in corso;
3. di sostenere, per quanto in premessa esposto, l’attuazione del presente Piano regionale dando atto che la prima annualità è stata finanziata con propria deliberazione 1684/10 e destinando, per l’anno 2011, la somma di Euro 10.000.000,00, che viene ripartita fra le Aziende USL sulla base della quota di accesso alle risorse destinate al finanziamento dei livelli di assistenza di cui alla deliberazione di questa Giunta 732/11 “Linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l’anno 2011”, così come indicato nella tabella Allegato 2 parte integrante del presente atto; il 50% verrà erogato alla presentazione del Programma attuativo aziendale, sia per la parte inerente la specialistica ambulatoriale sia per la parte inerente i ricoveri, mentre la restante parte alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati;
4. di demandare a successivi provvedimenti, con i quali potranno altresì essere ridefinite ed integrate le azioni strategiche determinate con il presente piano, la definizione dei finanziamenti da destinare al successivo anno di attuazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - BURERT.