Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Attività di recupero di rifiuti inerti (R13) mediante attività di frantumazione e vagliatura (R5) ubicata in località San Romano di Mercato Saraceno (FC)” presentato dalla Ditta “Manucci Achille e Attilio S.n.c.” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. sulla base dell’art. 11.7 delle norme del PRG del Comune di Mercato Saraceno, l’attività di frantumazione di rifiuti in oggetto dovrà trasferirsi entro 5 anni dall’approvazione dello strumento urbanistico denominato variante n. 9 (21 aprile 2009);
  2. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R13 ed R5 le tipologie di rifiuti di cui ai seguenti codici CER per un quantitativo massimo non superiore a 7.000 ton/anno: 170107, 170904;
  3. l’attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, e per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi;
  4. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  5. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
  6. inoltre, durante lo svolgimento dell’attività dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti progettuali/gestionali al fine di limitare le infiltrazioni nel suolo-sottosuolo dovute a possibili sversamenti di inquinanti;
  7. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
  8. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
  9. devono essere rispettati i limiti acustici assoluti e differenziali previsti presso il sito in esame in base alle vigenti disposizioni in materia;
  10. deve essere realizzata idonea pavimentazione in stabilizzato su tutta l’area dell’impianto interessata da manovre dei mezzi e attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti: si valuti altresì l’opportunità di realizzare una pavimentazione in asfalto nella zona coinvolta dalle attività di frantumazione dei rifiuti e su cui viene posizionato l’impianto di frantumazione, sempre nella ipotesi di cui alla successiva lettera w);
  11. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  12. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  13. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  14. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
  15. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;
  16. le M.P.S. derivanti dall’operazione di recupero R5 effettuata sui rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1, per poter essere considerate tali, devono avere caratteristiche conformi all’allegato C della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205, come previsto dal punto 7.1.4 modificato dal DM 186/06 nonché test di cessione conforme all’allegato 3 del DM 5/2/1998 e s.m.i. di cui alla precedente lettera g);
  17. devono essere concordate con il Comune di Mercato Saraceno eventuali misure di mitigazione visiva (ad esempio la realizzazione di terrapieni, la piantumazione di specifiche specie arboree o arbustive, ecc.) da porre in essere al fine di limitare il più possibile l’impatto paesaggistico dell’attività;
  18. la vasca di sedimentazione delle acque meteoriche di dilavamento deve essere realizzata conformemente alle indicazioni contenute nella alla deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 286 e alle linee guida per la gestione delle acque enunciate nella delibera di Giunta regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006;
  19. in relazione al punto precedente, deve essere ottenuta idonea autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
  20. deve essere ottenuto il rinnovo della concessione di demanio idrico per l’utilizzazione della pertinenza idraulica torrente Borello su cui insiste l’attività in oggetto: al riguardo, il rinnovato disciplinare di concessione dovrà contenere specifico riferimento alla possibilità di sottoporre ad attività di recupero, e nella fattispecie di frantumazione, i rifiuti stoccati presso il sito in questione;
  21. in relazione al punto precedente, e prima del rilascio della autorizzazione ai sensi della parte quarta del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il competente Servizio Tecnico Bacino di Romagna dovrà confermare l’assenza di criticità idrauliche significative in relazione alle attività di recupero di rifiuti in oggetto;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Manucci Achille e Attilio S.n.c.; alla Provincia di Forlì-Cesena; al Comune di Mercato Saraceno; all’ARPA sezione provinciale di Forlì-Cesena; all’AUSL di Forlì-Cesena;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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ultima modifica 2011-08-02T09:22:10+01:00

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