Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;

- il decreto interministeriale 4 febbraio 2010 contenente criteri e modalità per la ripartizione delle disponibilità del “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”;

Richiamata la Legge regionale 1 Agosto 2005, n. 17, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, e in particolare l’articolo 19 (Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità), il quale prevede, fra l’altro, di istituire il Fondo regionale dell’Emilia-Romagna per l’occupazione delle persone con disabilità, d’ora innanzi denominato “Fondo”, stabilendo che la Giunta regionale lo assegni annualmente alle Province, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all’art. 6 della stessa legge, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all’art. 12 della L.R. 29/97, adottando altresì indirizzi per l’utilizzo delle risorse;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 1379 del 20/9/2010 avente ad oggetto “Criteri per la concessione degli incentivi alle assunzioni ai datori di lavoro previsti dall’articolo 13 L. 12 marzo 1999, n. 68”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. (Proposta della Giunta regionale in data 7/3/2011, n. 296);

Vista inoltre la propria deliberazione n. 532 del 18/4/2011 “Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 - L.R. 17/5)”;

Valutato che l’”Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro - (L.R. 12/03 - L.R. 17/05)” di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 18/4/2011:

  • individua tra le priorità l’obiettivo di favorire “l’inserimento lavorativo e il sostegno alla permanenza al lavoro delle persone con disabilità”;
  • specifica che compete alle Province l’attuazione “degli interventi di collocamento comprensivi del collocamento mirato delle persone con disabilità”;
  • quantifica le risorse del Fondo regionale disabili Fondo regionale disabili - L.R. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19 per la realizzazione da parte delle Province delle azioni attuative di cui agli indirizzi previsti dalla L.R. 17/05;

Richiamata altresì la propria deliberazione 731/08 recante “Indirizzi 2008-2010 per l’utilizzo del fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province”.

Ritenuto necessario procedere, ai sensi del citato articolo 19 della L.R. 17/05, all’adozione degli “Indirizzi 2011-2013 per l’utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19 e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province” contenuti nell’allegato parte integrante della presente deliberazione le cui risorse sono allocate sul pertinente capitolo di bilancio.

Considerato opportuno impegnare dette risorse a valere sul Capitolo 76552 del Bilancio per l’esercizio 2011 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento.

Considerato altresì opportuno, per tutte le attività previste nei presenti indirizzi ammissibili al finanziamento tramite il Fondo Sociale Europeo, utilizzare le risorse secondo le regole di pubblicità, informazione, gestione e rendicontazione del Fondo sociale Europeo al fine di effettuare operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione sulle risorse del Programma operativo per l’intervento comunitario del FSE ai fini dell’obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” della Regione Emilia-Romagna.

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 19, comma 4, della L.R. 17/05, della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale in data 7/4/2011;

Sentita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all’art. 12 della L.R. 29/97 nella seduta del 24 giugno 2011;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009, 1377/10 così come rettificata dalla 1950/10 e n. 2060 del 20 dicembre 2010;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss.mm.;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;

a voti unanimi e palesi;

delibera:

1. di approvare gli “Indirizzi 2011-2013 per l’utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, n. 17, art. 19 ed i criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province” di cui all’Allegato parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che all’assegnazione, impegno e liquidazione alle Province, per ogni annualità, delle risorse del suddetto Fondo regionale, provvederà con propria determinazione il Dirigente regionale competente, nel rispetto delle normative contabili vigenti;

3. di stabilire che l’assegnazione e l’impegno delle risorse relative a ciascuna annualità, a valere sui capitoli di spesa all’uopo individuati nell’allegato parte integrante della presente deliberazione avverrà, previo ricevimento, entro il 30 ottobre, della relazione contenente le misure programmate dalle singole Province e le modalità per la loro realizzazione; in relazione alle annualità 2012–2013 l’assegnazione avverrà altresì, previa comunicazione da parte delle stesse dell’avvenuta assunzione dell’impegno di spesa per almeno l’80% dell’assegnazione dell’annualità precedente;

4. di dare atto che per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse disponibili, per tutte le attività previste nei presenti indirizzi che siano ammissibili al finanziamento tramite il Fondo Sociale Europeo dovranno essere rispettate le norme di pubblicità, informazione, gestione e rendicontazione del Fondo sociale europeo al fine di effettuare operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione sulle risorse del Programma operativo per l’intervento comunitario del FSE ai fini dell’obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” della Regione Emilia-Romagna;

5. di stabilire che la liquidazione di ciascuna annualità avverrà secondo le seguenti modalità:

  • un anticipo pari al 50% dell’importo assegnato annualmente, contestualmente all’atto di assegnazione e d’impegno;
  • una quota pari al 30% dell’importo assegnato, a seguito della comunicazione attestante l’individuazione dei beneficiari delle risorse e l’avvenuta assunzione degli impegni di spesa da parte delle Province pari ad almeno il 50% dell’intero importo assegnato;
  • il saldo, entro i seguenti termini:
    • entro il 30 settembre 2014, per le somme assegnate nel 2011;
    • entro il 30 settembre 2015, per le somme assegnate nel 2012;
    • entro il 30 settembre 2016, per le somme assegnate nel 2013

previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta;

6. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-08-02T09:22:39+01:00

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