Testo
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;
Richiamati:
- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;
- il decreto dell’Assessore alle politiche per la salute n. 10 del 4 marzo 2008 con il quale viene concesso l’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Comunità Vallecchio”, ubicata in via Vallecchio n. 10, Montescudo (RN), gestita dall’ente “Cooperativa sociale Cento Fiori onlus”, con sede legale in Rimini, per una ricettività complessiva di 22 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa e un modulo di 16 posti residenziali per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica;
Acquisita la nota del 31/1/2011 pervenuta a questa Amministrazione in data 3/2/2011 con protocollo n. 2011.0030059, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale rappresentante di “Cooperativa sociale Cento Fiori onlus”, chiede l’accreditamento della struttura “Centro di Osservazione Diagnosi di Vallecchio”, ubicata in Via Vallecchio n. 10, Montescudo (RN), di 16 posti residenziali nella tipologia gestione delle crisi e rivalutazione diagnostica, in seguito alla trasformazione del modulo interno alla struttura “Comunità Vallecchio”, ubicata in via Vallecchio n. 10,Montescudo (RN), già accreditata con il citato decreto 10/08;
Acquisita la nota del 21/3/2011 pervenuta a questa Amministrazione in data 21/3/2011, con protocollo n. 2011/71888, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante di “Cooperativa sociale Cento Fiori onlus” chiede la presa d’atto della riduzione di 16 posti accreditati della “Comunità Vallecchio”, contestualmente alla citata trasformazione del modulo in struttura;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010 “Percorso di accreditamento delle strutture private territoriali eroganti assistenza per la psichiatria adulti, le dipendenze patologiche, la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 – fabbisogno anno 2010” in cui vengono definite procedure e priorità per l’accreditamento delle strutture private;
Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale per l’area salute mentale, così come attestato dalla sopra citata deliberazione 1891/10;
Preso atto che la struttura “Centro di Osservazione Diagnosi di Vallecchio” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune Competente;
Vista la presa d’atto del Comune competente della riduzione di posti residenziali nella struttura “Comunità Vallecchio”;
Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici posseduti dalla Struttura “Centro di Osservazione Diagnosi di Vallecchio”;
Vista la relazione dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale in ordine all’accreditamento provvisorio della suddetta struttura, inviata con protocollo n. NP/2011/4810 del 19 aprile 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Dato atto che ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della L.R. 34/98;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Su proposta del responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, dott.ssa Mila Ferri;
dato atto del parere allegato;
determina:
1. di concedere l’accreditamento provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, alla struttura “Centro di Osservazione Diagnosi di Vallecchio”, ubicata in via Vallecchio n. 10, Montescudo (RN) e gestita dall’ente “Cooperativa sociale Cento Fiori onlus”, con sede legale in Rimini, per una ricettività complessiva di 16 posti residenziali per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica;
2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’9 della L.R. 34/98, e successive modifiche;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al precedente punto 3);
6. di prendere atto che a seguito della citata trasformazione da modulo della struttura “Comunità Vallecchio” a struttura “Centro di Osservazione Diagnosi di Vallecchio”, la nuova ricettività della struttura “Comunità Vallecchio”, già accreditata con il citato decreto 10/08, è di 22 posti residenziali in tipologia terapeutico-riabilitativa;
7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.