Testo
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;
Richiamati:
- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 911 del 25 giugno 2007 che approva i requisiti specifici per le strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 26 luglio 2010 che definisce il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per esterni da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento da parte di strutture già accreditate;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;
Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione protocollo n. 2010.0216326 con la quale l’Azienda USL di Piacenza trasmette la domanda di accreditamento per l’attività di specialistica ambulatoriale per esterni presentata dal rappresentante legale della Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini per la struttura Centro ambulatoriale di riabilitazione Beato Giovanni Battista Scalabrini, Via Rosa Gattorno n. 20, Piacenza;
Riscontrato dalla documentazione pervenuta:
- il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;
- la rispondenza dell’attività oggetto della richiesta al fabbisogno previsto dall’Azienda USL di Piacenza, nonché dalla programmazione regionale espressa nelle citate deliberazioni 1180/10 e 1891/10;
- l’assenza, anche relativamente a funzioni ed attività diverse da quelle oggetto di accreditamento, di personale incompatibile;
Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione in ordine all’accreditamento provvisorio della struttura formulata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2011/2868 del 4 marzo 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari dott. Antonio Brambilla e del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri
Dato atto del parere allegato;
determina:
1. la struttura denominata Beato Giovanni Battista Scalabrini, Via Rosa Gattorno n. 20, Piacenza, gestita dalla Fondazione Madonna della Bomba - Scalabrini, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate è accreditata in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per:
- centro ambulatoriale di riabilitazione per attività riabilitative di psicomotricità e trattamento logopedico per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza;
- attività di medicina fisica e della riabilitazione;
2. di dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’9 della L.R. 34/98, e successive modifiche;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo quanto previsto al precedente punto 3);
6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.