REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1100

Autorizzazione all'Agenzia regionale di Protezione civile all'attivazione di un conto corrente postale per la raccolta delle donazioni destinate alle attivita' di soccorso ed agli interventi sulle infrastrutture strategiche o di particolare rilevanza socio-sanitaria nelle aree della provincia dell'Aquila colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Art. 18, L.R. 9/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile"  e successive modifiche ed
integrazioni;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare, gli artt. 107 e 108;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Nuove norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale
di Protezione civile";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
aprile 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai
sensi dell'art. 5 della richiamata Legge 225/92 nei territori della
regione Abruzzo colpiti dal gravissimo evento sismico verificatosi
nella notte del 6 aprile 2009;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125 del 2009,
con il quale e' stata costituita una cabina di regia regionale con il
compito di promuovere e coordinare gli interventi del "Sistema
Emilia-Romagna" a favore delle aree terremotate della regione Abruzzo,
ne sono stati individuati i componenti e definite le procedure
operative;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17
giugno 2009 e, in particolare, l'articolo 14 che ha previsto che:
- le Regioni e le Province Autonome sono autorizzate ad effettuare
specifici interventi volti a contribuire alla realizzazione di nuovi
edifici o complessi da edificare, nonche' alla riparazione o
ricostruzione di quelli esistenti ed alla sistemazione del territorio,
mettendo a disposizione proprie risorse ovvero, provvedendo, a tal
fine, anche all'utilizzo di somme provenienti da donazioni da parte di
soggetti pubblici e privati;
- a tal fine gli interventi devono essere ricompresi in una apposita
pianificazione approvata dal Presidente della Regione Abruzzo,
Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge
n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 77 del 24 giugno 2009;
- per l'attuazione degli interventi pianificati il Commissario
delegato, su proposta dei rispettivi Presidenti di Regione o Provincia
Autonoma, nomina soggetti attuatori che possono avvalersi delle
deroghe contenute nei provvedimenti finalizzati al superamento
dell'emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo;
- la L.R. n. 9 del 23 luglio 2009, recante "Legge finanziaria
regionale approvata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del
Bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di
variazione" e, in particolare, l'art. 18 che ha disciplinato
l'intervento del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della regione
Abruzzo, prevedendo, in particolare, che:
- la Giunta regionale autorizzi, con proprio atto, l'Agenzia regionale
di Protezione civile ad attivare un conto corrente postale finalizzato
a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati
e destinate al finanziamento di un programma di attivita' urgenti di
soccorso alle popolazioni colpite nonche' di interventi di
realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche
strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare
rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni
colpiti;
- il programma possa essere approvato anche per stralci successivi e
possa prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti pubblici
aventi sede nelle aree colpite dall'evento, sia l'acquisizione di beni
o servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree interessate;
- l'Agenzia introiti periodicamente le risorse versate sul predetto
conto corrente postale per iscriverle in appositi capitoli di entrata
e di spesa all'uopo istituiti con determina del Direttore dell'Agenzia
medesima;
- all'approvazione dei programmi provveda la Giunta regionale, su
proposta della cabina di regia costituita con il richiamato decreto
del Presidente della Giunta regionale 125/09;
dato atto che ad integrazione delle risorse che affluiranno sul
predetto conto corrente postale la Regione ha stanziato, ai sensi dei
commi 7 e 8 del richiamato art. 18 della L.R. 9/09, la somma di euro
un milione, che verra' attribuita all'Agenzia in sede di definizione
degli interventi da realizzare e delle connesse modalita' attuative;
preso atto della piena integrazione della procedura di intervento da
parte delle Regioni e delle Province Autonome definita dalla
richiamata ordinanza 3782/09 con le disposizioni contenute nel citato
art. 18 della L.R. 9/09;
ritenuto di autorizzare, pertanto, l'Agenzia regionale di Protezione
civile all'attivazione del conto corrente postale ai sensi di quanto
previsto dall'art. 18 della richiamata L.R. 9/09, precisando,
altresi', che l'Agenzia medesima dovra' attenersi a tutte le connesse
disposizioni procedurali contenute nella medesima norma;
ravvisata l'opportunita' di rinviare a propri successivi atti,
l'approvazione dei programmi degli interventi e delle relative
procedure attuative, da realizzare nel rispetto di quanto stabilito
dall'art. 14 dell'O.P.C.M. n. 3782/2009;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di autorizzare, visto quanto illustrato in premessa e che qui si
intende integralmente richiamato, l'Agenzia regionale di Protezione
civile ad attivare un conto corrente postale finalizzato a raccogliere
le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al
finanziamento di un programma di attivita' urgenti di soccorso alle
popolazioni colpite nonche' di interventi di realizzazione, ripristino
o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di
infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale,
distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti, in
attuazione di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 9/09;
2) di rinviare a successivi propri atti l'approvazione dei programmi
degli interventi e delle relative procedure attuative, da realizzare
secondo quanto stabilito dall'art. 14 dell'O.P.C.M. n. 3782/2009;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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