REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 28 luglio 2009, n. 7242

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2009/2010. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46, comma 3 della L.R. 43/01 e
della delibera 2416/2008, che stabilisce che le funzioni relative ad
una struttura temporaneamente priva di titolare competono al Dirigente
sovraordinato, dal Responsabile del Servizio Sviluppo del sistema
agroalimentare, Giancarlo Cargioli
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e
(CE) n. 1493/1999;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine
ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che
modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (Regolamento unico OCM);
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 14
settembre 2001 "Applicazione del Reg. (CE) n. 1623/2000. Modalita' per
il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le
fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione
sotto controllo";
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della
normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2006, Supplemento ordinario n. 59;
preso atto che la citata Legge 82/06 dispone:
- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province autonome
stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le
fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale
periodo non puo' superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il
provvedimento viene adottato;
- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli
stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno
dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il
provvedimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano;
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto a fissare per la
campagna vitivinicola 2009/2010 il periodo vendemmiale ed il periodo
entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono
consentite con decorrenza dall'1 agosto 2009 al 31 dicembre 2010;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
viste altresi' le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/07";
- n. 61 del 21 gennaio 2008, con la quale e' stata conferita, tra
l'altro, efficacia giuridica alla determinazione dirigenziale 16932/07
di conferimento in via ordinaria e ad interim di incarichi
dirigenziali presso la Direzione generale Agricoltura;
dato atto del parere allegato;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:
1) di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2009/2010, il
periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e
rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dall'1 agosto 2009 e
termina il 31 dicembre 2010;
2) di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti
enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del
periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi
previsti dalla normativa in vigore;
3) di dare atto che e' vietata qualsiasi fermentazione e
rifermentazione oltre il 31 dicembre 2009, ad eccezione di quelle
effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la
preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti" e "mosti
parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4) di stabilire altresi' che le fermentazioni spontanee che avvengono
al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente
comunicate, a mezzo telegramma, o telefax (n. 051/2912660) ovvero
posta elettronica (e-mail.: icq.bologna@politicheagricole.it)
all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari - Ufficio di Bologna (Via Nazario Sauro n. 20 - 40121 
Bologna);
5) di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2010
per i vini da tavola a indicazione geografica protetta I.G.P. e per i
vini a denominazione di origine protetta D.O.P. che possono utilizzare
la menzione tradizionale "Passito" o "Vin Santo";
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giancarlo Cargioli

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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