PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Esito procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di ampliamento della capacita' di stoccaggio e di trattamento dello stabilimento di Via Gramadora n. 19 a Forli', localita' Villa Selva

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena, comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto
ambientale relativa al progetto di ampliamento della capacita' di
stoccaggio e di trattamento dello stabilimento di Via Gramadora n. 19
a Forli', localita' Villa Selva.
Il progetto e' presentato dalla ditta Bandini e Casamenti Srl, con
sede legale in Via Gramadora n. 19, 47122 Forli'.
Il progetto presentato si configura come "progetto di ampliamento" dal
quale deriva un'opera con caratteristiche e dimensioni rientranti fra
quelle previste dalla categoria A.2.2 "Impianti di smaltimento e
rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B ed
all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad
esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo DLgs n. 22 del
1997" e dalla categoria A.2.6 "Impianti di smaltimento di rifiuti non
pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita'
superiore a 150.000 mc oppure con capacita' superiore a 200 t/g
(operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, del DLgs 5 febbraio
1997, n. 22" di cui all'Allegato A.2 della L.R. 9/99 e s.m.i.
Il progetto interessa il territorio della provincia di Forli'-Cesena e
del comune di Forli'.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i.,
l'autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 62097/306 del 6/7/2009, ha assunto la seguente
decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, del progetto ampliamento della capacita' di stoccaggio e
di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzare
nell'impianto sito in Via Gramadora n. 19 a Forli', presentato dalla
ditta Bandini Casamenti Srl, poiche' il progetto in oggetto, secondo
gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 30 giugno
2009, e' nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle
condizioni espresse nel paragrafo 2.B e 3.B del "Rapporto sull'impatto
ambientale" che costituisce allegato, e come tale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di
seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C. e 3.C.
del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale", di seguito
riportate, sia le prescrizioni contenute nella Sezione D dell'Allegato
A "Autorizzazione integrata ambientale" del Rapporto stesso:
1) al fine di ripristinare i filari alberati eliminati tutelati ai
sensi dell'art. 10 del P.T.C.P., e' necessario impiantare quattro
nuovi filari composti da 24 alberi di Acer campestre consociati ad
altrettante piante di Vitis vinifera con orientamento coincidente a
quelli soppressi, di cui i filari piu' esterni ricalchino la medesima
posizione di quelli scomparsi mentre quelli posti al centro concorrano
all'ottenimento della maggior parte dell'originaria estensione lineare
complessiva; tale impianto dovra' avvenire entro il termine dei 3 anni
previsti per il completamento di tutte le opere in progetto, e con le
modalita' indicate all'All. 4 Tav. 4 "Planimetria aree verdi", datato
aprile 2009;
2) la realizzazione degli interventi in progetto dovra' avere inizio
entro 1 anno e dovra' concludersi entro 3 anni dalla data di efficacia
dell'atto di AIA e dovra' essere trasmessa al Comune di Forli' e, per
conoscenza alla Provincia di Forli'-Cesena, comunicazione di inizio e
di fine lavori conformemente a quanto disciplinato dal regolamento
edilizio comunale e dalla L.R. 31/02;
3) le attivita' di gestione rifiuti come previste al paragrafo D.2.9
"Gestione dei rifiuti" del documento di AIA potranno essere intraprese
solo dopo la trasmissione della comunicazione di fine lavori, nonche'
previa accettazione da parte della Provincia di Forli'-Cesena della
garanzia finanziaria da prestarsi con le modalita' descritte al
paragrafo B. "Sezione finanziaria" del documento di AIA Fino a tale
accadimento la ditta dovra' gestire l'impianto nel rispetto delle
condizioni impartite al paragrafo D.2.13 "Comunicazioni e requisiti di
notifica generali durante il periodo transitorio" del documento di
AIA;
4) sia durante il periodo transitorio sia nella fase a regime, dovra'
essere garantito l'accesso ai mezzi di soccorso dei VV.F. lungo tutto
il perimetro dell'area su cui si intende depositare il materiale
combustibile; in particolare dovra' essere lasciato attorno al
fabbricato, con particolare riferimento al lato est, in posizione
adiacente al muro perimetrale, un percorso, di larghezza minima 3,5 m,
privo di materiale stoccato e libero per il transito dei mezzi
suddetti;
5) con riferimento al punto precedente dovra' essere realizzata una
segnaletica orizzontale atta ad individuare i perimetri delle aree su
cui si intende depositare il materiale combustibile;
6) il materiale derivante dai sovvalli, se non confezionato in balle,
dovra' essere detenuto in idonei container posti nel piazzale del
deposito preliminare nelle aree individuate rispettivamente nella
"Planimetria aree di deposito" presentata in data aprile 2009,
relativamente alla fase di funzionamento a regime, e nella
"Planimetria lay out gestione riferita allo stato attuale" consegnata
in data giugno 2009, relativamente alla fase transitoria;
7) sia durante il periodo transitorio sia nella fase a regime,
l'altezza dei cumuli delle balle di MPS sui piazzali esterni, in
prossimita' del confine della proprieta' non potra' superare i 5 m di
altezza;
8) al fine di garantire un'adeguata manutenzione del centro e di
limitare la dispersione di materiali e rifiuti nelle aree circostanti,
nella fase definitiva la ditta dovra' effettuare almeno una volta alla
settimana la pulizia dei piazzali con autospazzatrice. L'avvenuta
effettuazione della pulizia dovra' essere annotata nel registro delle
manutenzioni della ditta;
9) dovranno essere eseguiti prelievi dei campioni delle acque
all'uscita della vasca di trattamento acque di dilavamento ed agli
scarichi acque bianche e nere, con la cadenza e le modalita' stabilite
dal "Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto" di cui al
paragrafo D.3 del documento di AIA;
10) in merito al piano-programma di manutenzione, relativamente sia
alle alberature esistenti e ripristinate, sia agli elementi vegetali
di nuovo impianto, si ritiene che gli interventi previsti e
dettagliati al paragrafo 3.A.3 "Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi
e paesaggio" del presente rapporto ambientale, andranno estesi ai
primi cinque anni successivi rimpianto per le nuove piantumazioni o ai
primi cinque anni a partire dal rilascio dell'AIA per le alberature
esistenti; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni
previsti sara' necessario prolungare gli interventi fino alla completa
e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino
situazioni di criticita'/sofferenza, legati sia alla carenza idrica,
che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che,
ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita
e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;
11) dovra' essere realizzata, entro 1 anno dal rilascio dell'AIA, su
tutto il confine nord dello stabilimento, oltre la recinzione
esistente, per un'altezza di almeno 2 m, una rete antipolvere
schermante di colore verde, ripiegata verso l'interno. Di tale rete,
cosi' come di quella gia' esistente lungo il confine dell'attuale area
Ecolegno, dovra' essere garantita la manutenzione e l'eventuale
ripristino per tutta la durata dell'attivita';
12) la siepe di carpino betulus pyramidalis, prevista attorno al
futuro stabilimento della ditta Ecolegno dovra' essere impiantata
nella prima stagione utile, successiva alla costruzione del piazzale
destinato allo spostamento dell'attivita' citata;
13) durante la prima stagione idonea all'impianto, successiva alla
data di rilascio dell'AIA, dovranno essere impiantate le nuove
alberature lungo il lato ovest dello stabilimento a sostituzione di
quelle rimosse a seguito dell'incendio del 30/9/2008;
14) durante le operazioni di innalzamento del muro esistente sul lato
ovest da 3 a 4 m non dovranno essere in alcun modo danneggiate le
alberature di cui al punto precedente;
15) al termine della fase transitoria, contestualmente alla
comunicazione dell'avvenuta realizzazione delle opere in progetto,
dovra' essere presentato al Comune di Forli', all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e
Ufficio Reflui zootecnici e AIA e ad ARPA, un programma di
sostituzione (a breve, medio e lungo termine) dei veicoli commerciali
pesanti circolanti (> 7,5 tonnellate) immatricolati prima del 1990;
16) gli interventi di mitigazione previsti, consistenti
nell'innalzamento della barriera al confine di proprieta' da 3 a 4 m.
con pannelli in c.a. prefabbricati e nell'incapsulaggio dei motori
delle presse tramite pannelli appositi costituiti da lamiera zincata
all'esterno, lana di roccia con densita' minima di 80 kg/mc
internamente fonoassorbente, dovranno essere realizzati entro 1 anno
dal rilascio dell'AIA;
17) dovra' essere data comunicazione dell'avvenuta realizzazione degli
interventi di mitigazione acustica di cui al punto precedente al
Comune di Forli', all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale e Ufficio Reflui zootecnici e AIA
e ad ARPA;
18) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore. Tali rilievi vanno eseguiti
monitorando il rumore residuo in assenza di attivita', con le sorgenti
rumorose della ditta Bandini Casamenti ferme, e il livello equivalente
di rumore ambientale; la misura fonometrica del rumore residuo dovra'
avere durata significativa (almeno 3 ore sia nel periodo diurno che
nel periodo notturno), nei periodi piu' impattati del giorno e della
notte, momenti nei quali il rumore residuo e' piu' basso (nel periodo
notturno dalle ore 1 alle ore 4);
19) per la verifica dei limiti assoluti di immissione presso i
ricettori devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore ambientale
in periodo diurno e notturno, di durata non inferiore alle 24 ore in
continuo;
20) le rilevazioni di cui ai punti precedenti vanno effettuate in
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area
della discarica (ricettore 1, ricettore 3); qualora in possesso di
asseverazione scritta del proprietario di R3 di un utilizzo
dell'edificio stesso solo in periodo diurno i monitoraggi presso tale
ricettore potranno essere limitati al periodo citato; in tal caso le
rilevazioni di cui ai punti precedenti relativamente al periodo
notturno dovranno essere effettuate presso il ricettore R2;
21) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno
essere eseguiti entro 3 mesi dalla realizzazione degli interventi di
mitigazione di cui al punto 16;
22) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno
essere ripetuti entro 3 mesi dal termine della fase transitoria;
23) l'esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti
precedenti dovra' avvenire, con oneri a carico della societa'
proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico
competente in acustica (art. 2, Legge 447/95), nominato dalla societa'
proponente. La data ed il programma d'esecuzione dei rilievi
fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest'ultimo
non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e comunicati al
Comune di Forli' ed alla Provincia di Forli'-Cesena Servizio
Pianificazione territoriale;
24) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Ufficio Reflui
zootecnici e AIA;
25) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti,
dovranno essere messe in atto dal proponente, a proprio carico entro 3
mesi dal ricevimento dei risultati del monitoraggio effettuato,
ulteriori misure di mitigazione acustica al fine di garantire il
rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
26) dovra' essere presentato un progetto per l'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
per una potenza da installare non inferiore a 1 kW entro il termine
dei 3 anni imposto quale limite temporale per l'esecuzione degli
interventi in progetto;
27) la realizzazione degli impianti di cui al punto precedente dovra'
avvenire prima dello scadere dell'AIA rilasciata in questa sede;
28) dovra' essere data comunicazione dell'avvenuta esecuzione di
quanto prescritto ai punti precedenti al Comune di Forli' ed
all'Amministrazione Provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e Ufficio Reflui zootecnici e AIA;
c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentate dalla ditta
Bandini Casamenti in data 29 giugno 2009, con nota acquisita al prot.
prov. n. 61282 del 29/6/2009, in merito allo schema di rapporto
ambientale ed alla bozza del documento di AIA inviatole con nota prot.
n. 56566 del 15/6/2009, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza
di servizi negli Allegati 1.a e 1.b del sopra richiamato rapporto
sull'impatto ambientale (allegato e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento);
d) di dare atto che la presente valutazione di impatto ambientale
positiva, in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 2, della
L.R. 21/04 e dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/99 e s.m.i. comprende
e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, ai
sensi dell'art 10 della L.R. 21/04 e dell'art. 5, comma 12, del DLgs
59/05, alla ditta Bandini Casamenti Srl;
e) di dare atto che gli clementi costitutivi della sopra richiamata
autorizzazione integrata ambientale sono riportati nell'Allegato A
"Autorizzazione integrata ambientale" del suddetto rapporto
ambientale, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
f) di dare atto che il parere del Comune di Forli', espresso ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del DPR 16 aprile 1996, e' contenuto all'interno
del sopracitato "Rapporto sull'impatto ambientale";
g) di stabilire, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 7,
della L.R. 9/99 e dell'art. 9 del DLgs 59/05, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e
dell'autorizzazione integrata ambientale in essa compresa e sostituita
e' pari ad anni 6; la suddetta autorizzazione e' comunque soggetta a
riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste agli
articoli 9 e 10 del DLgs 59/05;
h) di precisare che il gestore e' tenuto a comunicare preventivamente
alla Provincia di Forli'-Cesena, all'ARPA ed al Comune di Forli'
eventuali modifiche che si intendano apportare all'impianto. Tali
modifiche saranno valutate dall'Autorita' competente ai sensi
dell'art. 10 del DLgs 59/05, ferma restando la necessita' di
verificare preliminarmente se le stesse comportino una trasformazione
o ampliamento dell'impianto, o una sua modifica sostanziale, con
conseguente necessita', ai sensi della normativa vigente, di
effettuare una procedura di valutazione d'impatto ambientale;
i) di precisare che ai sensi dell'art. 10 del DLgs 59/05, nel caso in
cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore sono tenuti a
darne comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forli'-Cesena
anche nelle forme dell'autocertificazione;
j) di precisare che ai fini del rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale, compresa all'interno della presente valutazione d'impatto
ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore
dell'impianto deve inviare a questa Provincia apposita domanda,
corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del DLgs 59/05. Fino alla
pronuncia in merito al rinnovo dell'Autorita' competente (Provincia -
Servizio Ambiente), il gestore puo' continuare l'attivita' sulla base
della precedente autorizzazione integrata ambientale;
k) di quantificare in Euro 84,00, pari allo 0,04 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per
l'istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell'art.
28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della societa' proponente;
di quantificare, invece, le spese di istruttoria per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in Euro 10.125,00;
l) di precisare che la ditta dovra' provvedere a prestare a favore
della Provincia di Forli'-Cesena la garanzia finanziaria di cui al
paragrafo B2 dell'Allegato A "Autorizzazione integrata ambientale" del
sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale", con le modalita'
e le tempistiche definite all'interno del paragrafo stesso;
m) di precisare che il Servizio Ambiente della Provincia di
Forli'-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 11 del DLgs 59/05,
avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA,
al fine di verificare la conformita' dell'impianto alle condizioni
contenute nell'Allegato A del sopra richiamato rapporto ambientale;
n) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non
conformita' alle condizioni contenute nel presente provvedimento,
procedera' secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
o) di precisare che avverso il presente atto puo' essere presentato
ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R.
dell'Emilia-Romagna - sede di Bologna o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del
presente atto;
p) di dare atto che il presente provvedimento, che comprende e
sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale, revoca e
sostituisce le autorizzazioni settoriali attualmente in essere
riportate al paragrafo A4 del documento di AIA che costituisce
l'Allegato A del presente rapporto ambientale;
q) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti
previsti dalla normativa vigente;
r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla ditta proponente Bandini Casamenti Srl;
s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza
del territorio della Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione
Emilia-Romagna, al Comune di Forli', all'Azienda USL di Forli',
all'ARPA Sezione provinciale di Forli'-Cesena, al Servizio Tecnico dei
Bacini Regionali Romagnoli e al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco;
t) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione;
u) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
v) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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