PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Esito procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi denominata "Ginestreto 2" fino ad una potenzialita' di 2.500.000 mc

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena, comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto
ambientale relativa al progetto di ampliamento della discarica per
rifiuti non pericolosi denominata "Ginestreto 2" fino ad una
potenzialita' di 2.500.000 mc.
Il progetto e' presentato dalla ditta Sogliano Ambiente SpA, con sede
legale in Piazza Garibaldi n. 12, 47030 Sogliano al Rubicone.
Il progetto, configurandosi come un ampliamento di un'attivita'
esistente ricadente nell'ambito dell'Allegato A.2, punto A.2.5, della
L.R. 9/99 e s.m.i., sarebbe assoggettato a screening ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 9/99 e s.m.i, ma la ditta Sogliano Ambiente SpA
ha optato per la procedura di VIA al fine di poter ottenere, in un
unico iter amministrativo, anche l'autorizzazione integrata
ambientale.
Il progetto, per quanto riguarda la localizzazione dell'opera,
interessa il territorio della provincia di Forli'-Cesena e del comune
di Sogliano al Rubicone e prevede l'ampliamento della superficie utile
all'abbancamento dei rifiuti della discarica esistente, al fine di
poter raggiungere una volumetria pari a 2.500.000 mc; dal punto di
vista degli impatti, interessa anche i territori dei Comuni di Borghi
(FC) e di Torriana (RN) e della Provincia di Rimini.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i.,
l'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale n. 292 del 17/6/2009, ha assunto la seguente decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
1) di approvare la proposta di deliberazione prot. n. 52600 del
29/5/2009 avente ad oggetto "decisione in merito alla procedura di
valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di' ampliamento
della discarica per rifiuti non pericolosi denominata 'Ginestreto 2'
fino ad una potenzialita' di 2.500.000 mc., presentato dalla ditta
Sogliano Ambiente SpA", che si allega al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale, fatto salvo quanto specificato al
successivo punto 2;
2) di stralciare dall'elenco relativo ai rifiuti che e' possibile
smaltire presso la discarica di Ginestreto, il seguente codice "170605
- materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o
resinoidi";
3) di dare atto che il predetto stralcio viene ad incidere sul
contenuto ed articolazione dell'AIA, allegata alla presente
deliberazione, per cui si da' mandato al dirigente dei Servizio
Ambiente e Sicurezza del territorio di coordinare le relative
disposizioni;
4) di riservarsi di recepire, ai fini meramente esemplificativi, in
una apposita successiva deliberazione l'articolato dell'AIA che
emergera' dallo stralcio del codice amianto;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.".
Estratto della proposta di deliberazione prot. n. 52600 del 29/5/2009
"(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di ampliamento della discarica di rifiuti
non pericolosi denominata "Ginestreto 2" fino ad una potenzialita' di
2.500.000 mc presentato da Sogliano Ambiente SpA, poiche' il progetto
in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il 27 maggio 2009, e' nel complesso ambientalmente
compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nel paragrafo 2.B e
3.B del "Rapporto sull'impatto ambientale" che costituisce l'Allegato
I, parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di
seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C. e 3.C.
del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale", sia le
prescrizioni contenute nella sezione D dell'Allegato A "Autorizzazione
integrata ambientale" del rapporto stesso - di cui si e' data
correzione di alcuni refusi lessicali:
1) si ritiene esclusa la richiesta riguardante l'accettazione in
discarica di RCA relativamente al codice 170601*;
2) dovranno essere realizzati spogliatoio, servizio igienico e doccia
dedicati al personale preposto all'abbancamento dei RCA, con ingresso
indipendente dall'esterno. Tali locali possono essere individuati
anche nell'esistente purche' con i requisiti sopraindicati e senza
precludere gli spazi minimi necessari per i restanti operatori;
3) la "coltivazione" delle celle e l'abbancamento dei RCA dovra'
avvenire con estrema cautela, con macchina operatrice idonea allo
scopo, evitando di provocare rotture negli imballaggi, mantenendo
distanze di sicurezza adeguate da zone soggette a contemporanea
coltivazione convenzionale della discarica;
4) per il personale formato preposto alle operazioni di abbancamento
dei RCA, dovra' essere rispettato quanto previsto nel DLgs 9/4/2008,
n. 81 al Capo III del Titolo IX in materia di protezione dai rischi
connessi alla esposizione all'amianto;
5) dovra' essere predisposta e conservata una mappa a testimonianza
permanente della ubicazione e profondita' esatte dei rifiuti
contenenti amianto all'interno della discarica, effettuando rilievi
topografici al fine di georeferenziare le singole celle, con garanzia
assoluta di non perforazioni e/o escavazioni future dell'area
interessata, a rispetto integrale di quanto previsto nell'Allegato 2
del DM 3/8/2005 - "criteri di ammissibilita' dei rifiuti contenenti
amianto" in discariche per rifiuti non pericolosi;
6) entro dodici mesi dal rilascio dell'atto di AIA dovra' essere
realizzata la nuova vasca del percolato secondo le modalita' indicate
al punto 32 del paragrafo D2.4 - Gestione dei rifiuti prodotti -
dell'atto di AIA;
7) entro tre mesi dal rilascio dell'atto di AIA, dovra' essere
presentata, ad ARPA e all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, la procedura P.A.14 nella quale dovranno essere
stralciati tutti i riferimenti inerenti il codice CER 170601*;
8) entro tre mesi dal rilascio dell'atto di AIA, dovra' essere
presentato ad ARPA e all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena
il nuovo piano di sorveglianza e controllo con le modifiche richieste
al paragrafo D.3.3 del Documento di AIA;
9) il materiale di rifiuto contenente amianto deve essere impilato
esclusivamente sui gradoni di fondo discarica; durante le operazioni
di impilaggio si deve avere estrema cura sia nella compensazione di
eventuali cavita', sia nella realizzazione dello strato di separazione
di terreno al fine di garantire una superficie perfettamente
regolarizzata, mantenendo sistematicamente una pendenza verso monte
della discarica pari a quella del fondo gradone;
10) per quanto riguarda il riporto di terreno vegetale biologicamente
attivo per la copertura finale della discarica, si ritiene che prima
della sua realizzazione vadano eseguiti opportuni controlli (aree di
provenienza, analisi) sulle caratteristiche dello stesso, al fine di
escludere la presenza di sostanze tossiche sia per la vegetazione, sia
per l'ambiente;
11) la lettura dei dati inclinometrici, dovra' avvenire con frequenza
non inferiore ai sei mesi (primavera ed autunno) sugli inclinometri
ubicati secondo quanto riportato alla planimetria allegata al piano di
sorveglianza e controllo datata dicembre 2008, necessari a verificare
nel tempo possibili cedimenti del corpo arginale. Qualora dovesse
essere verificata, sulla base dei dati di monitoraggio topografico di
cui al punto successivo, la presenza di movimenti di versante
significativi in prossimita' del coronamento, dovra' essere prevista,
previo accordo con il Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia,
l'installazione di ulteriore strumentazione inclinnometrica. I dati e
le eventuali elaborazioni conseguenti all'acquisizione delle letture
inclinometriche dovranno periodicamente essere inviati al Servizio
Tecnico Bacini Conca e Marecchia e al Servizio Pianificazione
territoriale della Provincia di Forli'-Cesena;
12) il monitoraggio topografico, dovra' fare riferimento ai punti di
controllo riportati sulla planimetria allegata al piano di
sorveglianza e controllo datata dicembre 2008, che include, cinque
nuovi punti di controllo topografico (P6, P7, P8, P9 e P10), di cui
quattro sul crinale di contorno della discarica ed uno sulla briglia
di monte, necessari al controllo di potenziali deformazioni della
scarpata e del suo coronamento. I dati e le eventuali elaborazioni
conseguenti all'acquisizione delle letture, acquisite, con frequenza
non inferiore ai sei mesi (primavera ed autunno), dovranno
periodicamente essere inviati al Servizio Tecnico Bacini Conca e
Marecchia e al Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di
Forli'-Cesena;
13) la lettura dei dati piezometrici, dai piezometri Casagrande
ubicati, secondo quanto indicato alla planimetria allegata al piano di
sorveglianza e controllo datata dicembre 2008, sulla briglia di valle
ed immediatamente a valle della stessa, dovra' avvenire, con frequenza
non inferiore ai sei mesi (primavera ed autunno), con la finalita' di
verificare nel tempo le assunzioni di progetto, ed al contempo
arricchire l'insieme dei punti di misura dei livelli freatimetrici
nonche' le analisi fisico-chimiche delle acque prelevate. I dati e le
eventuali elaborazioni conseguenti all'acquisizione delle letture,
acquisite dovranno periodicamente essere inviati al Servizio Tecnico
Bacini Conca e Marecchia e al Servizio Pianificazione territoriale
della Provincia di Forli'-Cesena;
14) la coltre superficiale composta da materiale detritico instabile
deve essere asportata dal fondo e dai fianchi dell'area che sara'
interessata dai lavori, in modo che il fondo della discarica stessa
appoggi sul substrato avente buona capacita' portante;
15) tutta l'area della discarica deve essere bene impermeabilizzata
mediante una barriera di argilla avente spessore di 1 m adeguatamente
compatta (tale barriera dovra' avere un coefficiente di permeabilita'
minore di 10-9 m/sec) e da una geomembrana in polietilene ad alta
densita' di 2 mm di spessore;
16) il materiale proveniente dagli scavi, stoccato provvisoriamente,
deve essere sistemato in modo da non impedire il regolare deflusso
delle acque e da non provocare ristagno, ruscellamento verso valle e/o
fenomeni franosi;
17) al fine di garantire la buona tenuta ecologica della discarica si
prescrive che:
a) eliminato;
b) tutte le condotte, generalmente di drenaggio, con riferimento a
quelle in progetto a seguito dell'ampliamento richiesto, che possono
permettere l'ingresso all'interno del perimetro della discarica di
animali quali ad esempio la volpe, siano opportunamente chiuse per
mezzo di una apposita griglia;
18) al fine di mantenere funzionanti i sottopassi faunistici si dovra'
evitare il ristagno di acqua all'interno dei condotti per periodi
prolungati attraverso la posa di materiale ghiaioso per mantenere la
permeabilita' del suolo ed un efficace drenaggio e permettere alla
fauna un efficace attraversamento;
19) in merito al piano-programma di manutenzione, si ritiene che il
risarcimento delle fallanze nell'impianto arbustivo ed arboreo, da
eseguire nel periodo autunnale, le ripuliture degli impianti arbustivi
e arborei tramite sfalcio delle erbe infestanti, da effettuare
all'inizio del periodo estivo, e l'irrigazione di soccorso da
effettuare ogni qualvolta se ne presenti la necessita' andranno estese
ai primi cinque anni successivi l'impianto; si specifica, inoltre, che
al termine dei cinque anni previsti sara' necessario prolungare gli
interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto, nel
caso in cui si presentino situazioni di criticita'/sofferenza, legati
sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non
sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di
infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi
arborei e arbustivi presenti;
20) dovra' essere dato riscontro dello stato di avanzamento delle
misure adottate, attraverso relazioni tecnico descrittive e
documentazioni fotografiche che attestino l'effettiva realizzazione
degli interventi e l'efficacia di tali misure, da inviare, con cadenza
annuale, al Comune di Sogliano al Rubicone ed al Servizio
Pianificazione territoriale della Provincia di Forli'-Cesena;
21) si ritiene che l'illuminazione dell'area (torri faro e aree
servizi) vada attivata unicamente quando l'impianto e' in funzione e
per stretti motivi di sicurezza;
22) durante tutta la fase di cantiere dovra' essere posta particolare
cautela al contenimento della dispersione delle polveri adottando
sistemi che garantiscano la bagnatura delle gomme e/o dei percorsi
nonche' altri accorgimenti (es. moderazione della velocita' dei mezzi
in sede di cantiere);
23) e' necessario pianificare e predisporre un piano di monitoraggio
della qualita' dell'aria e dei parametri meteorologici seguendo le
indicazioni operative di seguito riportate:
- garantire all'interno dell'area di pertinenza della discarica piena
efficienza e funzionamento in continuo della stazione fissa di
monitoraggio in continuo dei dati meteorologici esistente. La
centralina fissa deve comunque monitorare almeno i seguenti parametri
in continuo:
• direzione e velocita' del vento;
• precipitazioni;
• temperatura;
• evaporazione;
• umidita' atmosferica;
- eseguire periodici campionamenti mediante mezzo mobile, o mediante
altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente significativa
e utile allo scopo prefissato. Relativamente alle modalita' di
gestione delle campagne di monitoraggio, all'ubicazione dei punti di
rilievo, alla periodicita' e alla durata delle campagne ed ai
parametri da acquisire si faccia riferimento a quanto riportato al
paragrafo D.3.2 "Attivita' di sorveglianza presso la discarica di
Ginestreto" del documento di AIA (punto 8);
24) per la determinazione della concentrazione di fondo delle fibre di
amianto (bianco) dovranno essere effettuati almeno quattro
campionamenti, di cui due in condizioni di vento da sud ovest
(provenienza da 250 a 210 gradi) e due con vento proveniente da nord
est (da 40 a 70 gradi). Tale campagna di monitoraggio dovra' essere
effettuata nei sei mesi precedenti all'effettivo conferimenti di RCA
in discarica. L'esito delle determinazioni dovra' essere comunicato ad
ARPA ed all'Amministrazione provinciale (Servizio Pianificazione
territoriale e Ufficio Reflui zootecnici e AIA) almeno 30 giorni prima
dell'avvio delle operazioni di smaltimento in discarica dei rifiuti
contenenti amianto;
25) i campionamenti, previsti dal gestore trimestralmente, dovranno
essere effettuati durante tutto il periodo di abbancamento dei RCA,
con una separazione temporale minima tra un campionamento e l'altro
non inferiore a 30 giorni;
26) unitamente al risultato della determinazione dovranno essere
registrati i seguenti parametri meteorologici: classe di stabilita'
atmosferica; velocita' del vento; direzione di provenienza;
27) tutti i dati di cui ai due punti precedenti acquisiti ed elaborati
secondo quanto disposto da ARPA, dovranno essere inviati a cadenza
stabilita da ARPA e comunque almeno annuale al centro di elaborazione
dati presso ARPA di Forli' e all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Ufficio Reflui
zootecnici e AIA;
28) dovranno essere eseguii periodici campionamenti delle emissioni di
biogas dalla copertura della discarica. Relativamente alle modalita'
di gestione delle campagne di monitoraggio, all'ubicazione dei punti
di rilievo, alla periodicita' e alla durata delle campagne ed ai
parametri da acquisire si faccia riferimento a quanto riportato al
paragrafo D.3.2 "Attivita' di sorveglianza presso la discarica di
Ginestreto" del documento di AIA (punto 8);
29) eliminato;
30) tutti i dati acquisiti ed elaborati di cui al punto 28 dovranno
essere inviati a cadenza stabilita da ARPA (e comunque a cadenza
almeno annuale) ad ARPA di Forli' e all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Ufficio Reflui
zootecnici e AIA;
31) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area
della discarica (ricettore 1, ed eventuali altri individuati). Tali
rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi
monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' di coltivazione
e gestione e il livello equivalente di rumore ambientale con discarica
in attivita'. Le rilevazioni vanno effettuate in periodo di esercizio
relativo all'ampliamento della discarica G2 (durante fattivita' di
coltivazione maggiormente prossima al ricettore);
32) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore ambientale
in periodo diurno, di durata non inferiore alle 24 ore in continuo, in
prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area della
discarica (ricettore 1, ed eventuali altri individuati). Le
rilevazioni vanno effettuate in periodo di esercizio relativo
all'ampliamento della discarica G2 (durante l'attivita' di
coltivazione maggiormente prossima al ricettore;
33) il monitoraggio e le analisi di cui ai due punti precedenti
dovranno essere eseguiti, entro due mesi dall'inizio attivita' di
coltivazione e gestione nella zona oggetto di ampliamento e con oneri
a carico della societa' proponente, in prima istanza da ARPA, o, in
alternativa, da un tecnico competente in acustica (art. 2, Legge
447/95), nominato dalla societa' proponente. La data ed il programma
d'esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con
ARPA, qualora quest'ultimo non sia il soggetto realizzatore del
monitoraggio, e comunicati al Comune di Sogliano al Rubicone ed alla
Provincia di Forli'-Cesena Servizio Pianificazione territoriale;
34) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Ufficio Reflui
zootecnici e AIA;
35) in caso di verifica da parte del mancato rispetto dei limiti
vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a proprio
carico entro 3 mesi dal ricevimento dei risultati del monitoraggio
effettuato, idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire
il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori
presenti;
36) il progetto definitivo relativo alle opere di compensazione
previste lungo il Rio Morsano, dovra' essere presentato al Comune di
Sogliano al Rubicone ed al Servizio Pianificazione territoriale della
Provincia di Forli'-Cesena entro un anno dalla data di rilascio
dell'AIA;
37) gli interventi di rinaturalizzazione, di cui al punto precedente,
dovranno essere effettuati in periodo idoneo ai fini
dell'attecchimento ed iniziati entro due anni dalla data di rilascio
dell'AIA;
38) gli interventi di manutenzione, comprendenti il risarcimento delle
fallanze, le ripuliture degli impianti arbustivi e arborei tramite
sfalcio delle erbe infestanti e l'irrigazione di soccorso da
effettuare nel periodo estivo ogni qualvolta se ne presenti la
necessita', dovranno avvenire secondo le modalita' gia' prescritte al
punto 19 del paragrafo 3.C1 "Sistema ambientale" relativamente alle
opere di ripristino;
c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentate da Sogliano
Ambiente SpA in data 25 maggio 2009, con nota acquisita al prot. prov.
n. 51370 del 27/5/2009, in merito allo schema di rapporto ambientale
ed alla bozza del documento di AIA inviatole con nota prot. n. 48867
del 19/5/2009, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di
servizi negli Allegati 7.d e 7.e del sopra richiamato rapporto
sull'impatto ambientale (allegato e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento);
d) di dare atto che la presente valutazione di impatto ambientale
positiva, in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 2, della
L.R. 21/04 e dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/99 e s.m.i.,
comprende e sostituisce l'Autorizzazione integrata ambientale
rilasciata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/04 e dell'art. 5,
comma 12, del DLgs 59/05, alla Societa' Sogliano Ambiente SpA e la
valutazione di incidenza di cui alla L.R. 7/04;
e) di dare atto che gli elementi costitutivi della sopra richiamata
autorizzazione integrata ambientale sono riportati nell'Allegato A
"autorizzazione integrata ambientale" del suddetto rapporto
ambientale, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
f) di dare atto che il parere del Comune di Sogliano al Rubicone, del
Comune di Borghi e del Comune di Torriana, espressi ai sensi dell'art.
5, comma 2, del DPR 16 aprile 1996, sono contenuti all'interno del
sopracitato "Rapporto sull'impatto ambientale";
g) di stabilire, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 7,
della L.R. 9/99 e dell'art. 9 del DLgs 59/05, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e
dell'autorizzazione integrata ambientale in essa compresa e sostituita
e' pari ad anni 5, in base a quanto espressamente richiesto da
Sogliano Ambiente SpA; la suddetta autorizzazione e' comunque soggetta
a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste agli
articoli 9 e 10 del DLgs 59/05;
h) di precisare che il gestore e' tenuto a comunicare preventivamente
alla Provincia di Forli'-Cesena, all'ARPA ed al Comune di Sogliano al
Rubicone eventuali modifiche che si intendano apportare all'impianto.
Tali modifiche saranno valutate dall'Autorita' competente ai sensi
dell'art. 10 del DLgs 59/05, ferma restando la necessita' di
verificare preliminarmente se le stesse comportino una trasformazione
o ampliamento dell'impianto, o una sua modifica sostanziale, con
conseguente necessita', ai sensi della normativa vigente, di
effettuare una procedura di valutazione d'impatto ambientale;
i) di precisare che ai sensi dell'art. 10 del DLgs 59/05, nel caso in
cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore sono tenuti a
darne comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forli'-Cesena
anche nelle forme dell'autocertificazione;
j) di precisare che ai fini del rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale, compresa all'interno della presente valutazione d'impatto
ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore
dell'impianto deve inviare a questa Provincia apposita domanda,
corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del DLgs 59/05. Fino alla
pronuncia in merito al rinnovo dell'Autorita' competente (Provincia -
Servizio Ambiente), il gestore puo' continuare l'attivita' sulla base
della precedente autorizzazione integrata ambientale;
k) di quantificare in Euro 304,00, pari allo 0,04 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per
l'istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell'art.
28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della societa' proponente;
di quantificare, invece, le spese di istruttoria per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale in Euro 9.180,00;
l) di precisare che la ditta dovra' provvedere a prestare a favore
della Provincia di Forli'-Cesena la garanzia finanziaria di cui al
paragrafo B2 dell'Allegato A "Condizioni dell'AIA" del sopra
richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale";
m) di precisare che il Servizio Ambiente della Provincia di
Forli'-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 11 del DLgs 59/05,
avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA,
al fine di verificare la conformita' dell'impianto alle condizioni
contenute nell'Allegato A del sopra richiamato rapporto ambientale;
n) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non
conformita' alle condizioni contenute nel presente provvedimento,
procedera' secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
o) di precisare che avverso il presente atto puo' essere presentato
ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna
- sede di Bologna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed
entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
p) di dare atto che il presente provvedimento, che comprende e
sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale, revoca e
sostituisce la precedente AIA n. 614 del 28/12/2007;
q) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti
previsti dalla normativa vigente;
r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente Sogliano Ambiente
SpA;
s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza
del territorio della Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione
Emilia-Romagna, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comune di
Borghi, al Comune di Torriana, alla Provincia di Rimini, all'Azienda
USL di Cesena, all'ARPA - Sezione provinciale di Forli'-Cesena, al
Servizio Tecnico di Bacino Marecchia e Conca;
t) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione;
u) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
v) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.".

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina