REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA 31 marzo 2009, n. 2559

Programma distrettuale di sostegno all'affidamento familiare (L. 184/83 e successive modifiche e D.G.R. 846/2007). Assegnazione, concessione impegno di spesa e liquidazione ai Comuni capofila dei Piani di Zona in attuazione D.A.L. n. 196/2008 e D.G.R. 2335/2008

IL RESPONSABILE
Viste:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252,
concernenti la disciplina del "Fondo per le politiche della famiglia"
con particolare riguardo al comma 1251 lettera b) riorganizzazione dei
consultori familiari per potenziare gli interventi sociali a favore
delle famiglie;
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia",
e successivamente modificata con Legge 28 marzo 2001, n. 149;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", e successive modificazioni;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni" in particolare l'art. 31 (affidamento familiare e
accoglienza in comunita');
richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 846 dell'11 giugno
2007 ad oggetto: "Direttiva in materia di affidamento familiare e
accoglienza in comunita' di bambini e ragazzi";
richiamati, inoltre:
l'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che
in sede di Conferenza unificata, il Governo possa promuovere la
stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni
unitarie ed il perseguimento di obiettivi comuni;
- l'Intesa in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per
la famiglia, sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 27
giugno 2007;
- il decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, registrato alla Corte
dei Conti il 4 febbraio 2008, che ripartisce le risorse del Fondo per
le politiche della famiglia per l'anno 2008;
- l'Intesa in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per
la famiglia, sancita in Conferenza unificata nella seduta del 14
febbraio 2008, che stabilisce, tra l'altro, che il finanziamento di
parte statale per l'anno 2008 venga "ripartito tra le Regioni e le
Province autonome con le stesse modalita' dell'anno precedente" e
"sentito il gruppo paritetico" istituito dall'Intesa del 2007 e
costituito con decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per
la famiglia del 10 settembre 2008;
- il decreto ministeriale del 15 aprile 2008, registrato alla Corte
dei Conti l'1 luglio 2008, che definisce la rimodulazione delle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia 2008 tra i diversi
settori di intervento;
- i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Politiche della famiglia - Struttura di missione, del 3 marzo
2008 e del 9 settembre 2008 che impegnano, rispettivamente, in favore
della Regione Emilia-Romagna le somme di Euro 6.842.186,00 ed Euro
1.763.450,00 per un importo complessivo pari ad Euro 8.605.636,00 per
l'attuazione delle politiche per la famiglia;
- l'informativa del coordinatore del Gruppo paritetico del 19 novembre
2008 dalla quale risulta che detto Gruppo, in data 18 novembre 2008,
si e', fra l'altro, espresso in senso positivo sulle relazioni
presentate da dodici Regioni, tra cui l'Emilia-Romagna e che,
pertanto, la suddetta Regione puo' attivare le procedure previste per
l'attuazione dell'articolo 1 dell'Intesa del 14 febbraio 2008;
dato atto che:
- con la deliberazione della Assemblea legislativa regionale 12
novembre 2008, n. 196 "Programma annuale 2008: obiettivi e criteri
generali di ripartizione delle risorse, ai sensi dell'art. 47, comma
3, della L.R. 2/03, in attuazione del Piano sociale e sanitario
regionale (Proposta della Giunta regionale in data 13 ottobre 2008, n.
1624)" si prevedono, tra l'altro, nell'allegato parte integrante al
punto 6.5 gli obiettivi, i destinatari e i criteri di ripartizione
relativamente al "Programma distrettuale di sostegno all'affidamento
familiare (Legge 184/83 e successive modificazioni e DGR 846/2007";
- con successiva deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre
2008, n. 2335 "Programma annuale 2008: ripartizione delle risorse del
Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/03
e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di
cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 196 del
12/11/2008" che al punto 2.5.5 "Programma distrettuale di sostegno
all'affidamento familiare" (Legge finanziaria 296/06, art 1, comma
1250 e 1251 e intesa in sede di Conferenza unificata in data 20
settembre 2007 e 14 febbraio 2008, nonche' relative procedure
attuative) si sono stabiliti:
- le risorse programmate di Euro 900.000,00 a valere sul Cap. 57241
"Assegnazione agli Enti locali per gli interventi a sostegno della
famiglia (art 1, commi 1250 e 1251 della legge 7 dicembre 2006, n.
296) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20111;
- le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo previsto al
punto 6.5. della deliberazione dell'Assemblea legislativa 196/08 che
si realizza tramite il sostegno alle Amministrazioni comunali nella
promozione e qualificazione dell'istituto dell'affidamento familiare;
- i destinatari individuati nei Comuni capofila dei Piani di Zona o un
altro soggetto pubblico tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R.
2/03;
- i criteri di ripartizione sulla base della popolazione minorile
residente sul territorio distrettuale all'1/1/2008 ed un
cofinanziamento delle Amministrazioni comunali nella misura minima del
20%;
si e' stabilito, inoltre, che:
- il dirigente competente provvedera' con successivi atti formali
all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni di
spesa e alla contestuale liquidazione in una unica soluzione e alla
determinazione delle modalita' di rendicontazione ed eventuale revoca
delle risorse non utilizzate o impropriamente utilizzate;
- all'assunzione degli impegni di spesa a carico del sopracitato
capitolo, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01, si
provvedera' in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a
valere sul Bilancio di previsione regionale per l'esercizio
finanziario in cui le stesse matureranno, fermo restando i vincoli
posti dalla legislazione contabile vigente;
dato atto inoltre che:
- con deliberazione n. 143 del 16/2/2009 la Giunta regionale ha
approvato lo schema di accordo per il proseguimento e l'attivazione di
interventi, iniziative, ed azioni finalizzati alla realizzazione delle
indicazioni di cui art. 1, commi 1250 e 1251, lettere B), C) e C-bis)
della Legge 296/06 e successive modificazioni (Fondo per le politiche
della famiglia) tra il Dipartimento delle Politiche per la famiglia,
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per
quanto riguarda l'allegato B e la Regione Emilia-Romagna, l'ANCI
regionale anche in rappresentanza dei Comuni dell'Emilia-Romagna;
- l'accordo di cui sopra, sottoscritto in data 18/2/2009, in
particolare nell'Allegato B, al punto 7 prevede la promozione e la
qualificazione dell'istituto dell'affidamento familiare di bambini e
ragazzi temporaneamente allontanati dalla famiglia (Legge 184/83 e
successive modifiche e DGR 846/2007 e L.R. 14/08) e contestualmente
definisce quali soggetti responsabili del monitoraggio i Comuni
capofila dei Piani di Zona;
richiamate:
- L.R. 19 dicembre 2008, n. 22 "Legge finanziaria regionale adottata a
norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza
con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011";
- L.R. 19 dicembre 2008, n. 23 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2009 e Bilancio pluriennale
2009-2011" e in particolare la Tabella H;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche recante
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna";
verificata la necessaria disponibilita' di cassa sul competente
capitolo di bilancio;
dato atto, pertanto, di procedere con il presente atto
all'assegnazione e concessione dei finanziamenti previsti, ai Comuni
capofila dei Piani di Zona o altri soggetti pubblici, tra quelli
richiamati all'art. 16 della L.R. 2/03, specificati nell'Allegato A,
parte integrante del presente atto, nonche' di provvedere agli
ulteriori adempimenti di competenza;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47 secondo comma
della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere
assunto con il presente atto;
ritenuto, inoltre, che sussistano tutte le condizioni previste
dall'art. 51, comma 3, della L.R. 40/01 per provvedere alla
liquidazione della spesa;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e n. 1150 del 31 luglio 2006 e 1663/06;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto dei pareri allegati;
determina:
1) per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate, di assegnare e concedere ai Comuni capofila
dei Piani di Zona o un altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati
all'art. 16 della L.R. 2/03, designati all'attuazione del Programma
per l'ambito distrettuale come evidenziato nell'Allegato A parte
integrante del presente atto e sulla base di quanto specificato in
premessa, degli obiettivi, dei criteri e delle procedure stabilite
nelle citate delibere dell'Assemblea legislativa regionale 196/08
della delibera della Giunta regionale 2335/08 e dell'Accordo firmato
in data 18 febbraio 2009, la somma complessiva di Euro 900.000,00 per
le seguenti azioni:
- il sostegno nella gestione ed estensione dell'affidamento familiare;
la promozione e la qualificazione dell'istituto dell'affidamento
familiare di bambini e ragazzi temporaneamente allontanati dalla
famiglia;
- il potenziamento di percorsi di accompagnamento per le famiglie che
accolgono minori in affido anche facilitando lo scambio di esperienza
tra famiglie e iniziative di confronto e sviluppo del mutuo aiuto;
2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 900.000,00 registrata al
numero 836 di impegno sul Capitolo 57241 "Assegnazione agli Enti
locali per gli interventi a sostegno della famiglia (all'art. 1, commi
1250 e 1251, della Legge 7 dicembre 2006, n. 296) - Mezzi statali"
afferente all'UPB 1.5.2.2.20111 del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilita';
3) di liquidare, a favore dei soggetti di cui al punto 1) e per gli
importi indicati a fianco di ciascuno come da Tabella dell'Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva
di Euro 900.000,00 ricorrendo le condizioni di cui all'art. 51, comma
3 della L.R. 40/01, dando atto che si provvedera', ad avvenuta
esecutivita' del presente atto, alla richiesta di emissione dei titoli
di pagamento ai sensi dell'art. 52 della medesima L.R. 40/01;
4) di stabilire che, in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 2335 del 22/12/2008 e dell'Accordo del 18 febbraio 2009,
i Comuni capofila dei Piani di Zona o un altro soggetto pubblico, tra
quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/03, quali soggetti
responsabili dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione,
dovranno far pervenire, al Servizio Politiche familiari, Infanzia
Adolescenza Viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna:
- entro il 31 dicembre 2010, la scheda di cui all'Allegato B) parte
integrante e sostanziale del presente atto, attestante l'avvenuta
attuazione delle iniziative svolte e la rendicontazione delle spese
sostenute, da cui si evinca il cofinanziamento del soggetto
beneficiario nella misura minima del 20%. Saranno comunque richieste
ulteriori informazioni, al fine di realizzare valutazioni
sull'andamento degli interventi, laddove richiesto dal Dipartimento
delle Politiche per la famiglia;
5) gli Enti che non abbiano incluso nel Programma attuativo 2009 la
scheda del programma di cui al punto 2.5.5 della citata DGR 2335/08
dovranno, entro il termine di 2 mesi dall'approvazione del presente
atto, provvedere ad inserirla nel sito "zone sociali" utilizzando lo
strumento "scheda intervento - Declinazione degli obiettivi strategici
triennali nel programma attuativo per l'anno 2009" (pubblicata nel
sito "zone sociali" in data 23/12/2008);
6) di stabilire, inoltre che, qualora l'ammontare della spesa
complessiva rendicontata risultasse inferiore al finanziamento
concesso, maggiorato della quota minima di cofinanziamento del 20%,
l'Amministrazione regionale procedera' alla riduzione proporzionale
della somma assegnata ed all'eventuale recupero della stessa erogata
in eccedenza;
7) di dare atto che per quanto non espressamente previsto con il
presente provvedimento si rinvia alla delibera dell'Assemblea
legislativa regionale n. 196 del 12 novembre 2008 ed alla delibera di
Giunta regionale n. 2335 del 22 dicembre 2008 sopracitate;
8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maura Forni
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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