REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 4929 - Risoluzione proposta dai consiglieri Borghi, Rivi, Monari, Bortolazzi, Delchiappo, Masella, Mazza, Nanni, Alberti e Guerra per invitare il Governo della Repubblica italiana a sospendere la pratica dei respingimenti, a porre in essere azioni volte a soccorrere le persone migranti sui barconi e ad operare in modo rispettoso della vita e della dignita' delle stesse

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
per acque internazionali (o alto mare) si intende quella parte del
mare aperto che non appartiene a nessuno Stato e sulla quale vige il
principio della liberta' dei mari (Convenzione di Ginevra sull'alto
mare del 1958 e Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del
1982). L'art. 33, comma 1 della Convenzione di Ginevra (cui ha aderito
anche l'Italia ratificando con legge n. 722/1954) recita: "Nessuno
Stato contraente espellera' o respingera', in qualsiasi modo, un
rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua
liberta' sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua
religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo
sociale o delle sue opinioni politiche";
osservato che
il giorno 7 maggio 2009, 227 persone (40 donne di cui 3 incinte) a
bordo di 3 barconi sono state soccorse in zona SAR maltese da
motovedette italiane, a 35 miglia marittime dall'isola di Lampedusa.
Per quanto e' dato sapere, a seguito di accordi con la Libia, i
comandanti di alcune navi militari italiane hanno accolto a bordo
tutti i migranti per poi riportarli immediatamente in Libia, ove sono
stati consegnati alle autorita' libiche. L'8 maggio e' avvenuto un
secondo respingimento dopo che un rimorchiatore italiano in servizio
su una piattaforma dell'ENI ha intercettato un barcone con 77 persone
e lo ha riportato in Libia. Analoghe operazioni sono state compiute
anche nei giorni successivi, come affermato agli organi di stampa dal
Ministro dell'Interno italiano, il quale, al 10 maggio, indica in
circa 500 i migranti riconsegnati alla Libia, qualificando gli episodi
come "risultato storico".
Nessuna delle persone trasportate in Libia e' stata ufficialmente
identificata, ne' e' stata rilevata la nazionalita', la minore eta',
lo stato di gravidanza delle donne, le condizioni di salute dei
migranti, ne' verificate eventuali richieste di protezione
internazionale.
Operatori umanitari e giornalisti hanno raccolto numerose
testimonianze su tali episodi. Testimonianze confermate anche da
rapporti di agenzie internazionali come Amnesty International e Human
Rights Watch (HRW). E' ragionevole e verosimile ritenere che tra i
migranti riportati in Libia vi fossero anche rifugiati che avrebbero
avuto il diritto - inviolabile - di accedere alla procedura per il
riconoscimento della protezione internazionale in Italia;
verificato che
nel DM 14 luglio 2003 (Pisanu) non si contemplano azioni di
respingimento, ma solo attivita' di sorveglianza, soccorso e polizia.
Solo l'art. 7, co. 2 prevede che, in seguito al fermo di navi
sospette, si possa anche procedere al rinvio nei porti di partenza;
appreso che
i respingimenti pare avvengano sulla base di un Protocollo firmato il
4 febbraio 2009 dal ministro Maroni, d'accordo con il suo omologo
libico, dando attuazione ad un Accordo tra i due Paesi firmato nel
2007 (Amato);
considerato che
la Libia non ha firmato la Convenzione di Ginevra, non possiede una
legge sull'asilo ne' un sistema di accoglienza e protezione dei
rifugiati, oltre ad essere un Paese in cui c'e' forte dubbio sul
rispetto dei diritti umani. Tra le persone che tentano di entrare in
Italia attraverso barconi apprestati da organizzazioni criminali, ci
sono quelle (ad esempio somali ed eritrei) che possono definirsi
"rifugiati" trovando dunque protezione in base alle leggi italiane
(che aderisce alle convenzioni internazionali e, chiaramente,
all'Unione Europea);
sottolineato che
l'Italia, quale Stato membro dell'Unione Europea, e' vincolata agli
obblighi da essa derivanti, sia nell'esercizio della potesta'
legislativa e normativa in generale, sia nell'adozione di
provvedimenti di natura amministrativa o nella prassi. Gli stessi atti
adottati dall'Unione Europea rispettano i diritti fondamentali come
garantiti nella CEDU (articolo 6 TUE) in quanto principi generali del
diritto comunitario. La Carta dei diritti fondamentali riconosce il
diritto di asilo all'articolo 18. Inoltre, l'applicazione della
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati ed il divieto di
rimpatrio a rischio di persecuzione (articolo 33) e' alla base
dell'istituzione del regime europeo comune in materia di asilo
(Consiglio Europeo di Tampere del 1999). Per quanto riguarda in
particolare i cd. "respingimenti" e' rilevante il Regolamento CE n.
562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice
frontiere Schengen), dove si rinvengono le norme applicabili al
controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere
esterne. Questo controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta
contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani,
(considerando 6) e si applica senza pregiudizio dei diritti dei
rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in
particolare per quanto concerne il non respingimento (articolo 3);
il Testo Unico sull'immigrazione prevede che lo straniero che non ha i
requisiti per entrare in Italia viene respinto alla frontiera (art.
10, comma 1) e deroga per i rifugiati (comma 4). Art. 19, comma 1: "In
nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno
Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.". In via ulteriore il divieto di
respingimento riguarda le donne in stato di gravidanza o con bambini
di sei mesi (art. 19, comma 2).
Tutto cio' considerato,
invita il Governo della Repubblica italiana
a sospendere la pratica dei "respingimenti" finche' non avra' fornito
in modo chiaro ed inequivocabile le basi giuridiche, del diritto
interno e del diritto internazionale, che legittimano i respingimenti
in mare, e quali sono state le modalita' concrete con cui essi sono
stati messi in atto, le procedure concretamente poste in essere, oltre
a rendere noti i contenuti degli accordi Italia - Libia non pubblicati
in Gazzetta Ufficiale;
ad adoperarsi per prestare soccorso a tutte le persone migranti
stremate sui barconi ed a verificare, successivamente, quali di queste
abbiano o meno il diritto di asilo o di accoglienza nel nostro Stato e
quali invece dovranno essere espulse;
ad operare nei confronti di questi esseri umani in modo rispettoso
della vita e della dignita' delle persone come da tradizione del
nostro Paese, nonche' a rispettare le norme che regolano i rapporti
internazionali in materia di respingimenti ed asilo.
Approvata a maggioranza nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 2009.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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