REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 20 luglio 2009, n. 6897

Accreditamento istituzionale delle U.O. SerT dell'Azienda USL di Parma

IL DIRETTORE
Richiamati:
- l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi
del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla Regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti
che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai
requisiti di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R.  29/04 e successive modifiche,
l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono
che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di
autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per
conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere
preventivamente l'accreditamento, secondo le modalita' stabilite dalla
medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 cosi' come modificato
dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria
e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto
nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che
richiedono l'accreditamento;
- il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 cosi' come modificato
dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore
generale competente in materia di sanita', o suo delegato, conceda o
neghi l'accreditamento con propria determinazione;
- il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 34/98 cosi' come modificato
dall'art. 24 della L.R. 4/08 che prevede che l'accreditamento e'
valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta
regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle
strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per
alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta
regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione
della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico
riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per
tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005,
che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i
requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e
l'accreditamento istituzionale dei SerT e delle strutture di
trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da
sostanze d'abuso;
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale si
definiscono le procedure e le priorita' per l'accreditamento delle
strutture di cui all'art. 1 comma 796, lett. S) e T), Legge 296/06 e
delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e
dipendenze patologiche, stabilendo tra l'altro che a decorrere dalla
data di adozione del suddetto atto potessero presentare domanda di
accreditamento le Unita' Operative SerT;
acquisita la nota del 19/12/2008 con protocollo n. 107686 pervenuta a
questa Amministrazione in data 22/12/2008 con protocollo n.
2008.0308214, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze
patologiche, Salute nelle carceri, con la quale il legale
rappresentante dell'Azienda USL di Parma, con sede legale in Parma,
Strada del Quartiere n. 2/A, chiede l'accreditamento istituzionale
delle strutture di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze
patologiche:
- Unita' Operativa Complessa SERT Distretto di Parma;
- Unita' Operativa Complessa SERT Distretto Sud Est;
- Unita' Operativa Complessa SERT Distretti di Fidenza e Valli Taro e
Ceno;
preso atto che l'Azienda USL di Parma risulta in possesso dei
provvedimenti autorizzativi rilasciati dai Sindaci dei Comuni
competenti per le sedi di Parma, Colorno, Langhirano, Fornovo di Taro,
Borgo Val di Taro, Fidenza che afferiscono alle suddette Unita'
Operative Complesse SERT;
dato atto che ai sensi dell'art. 22 della L.R. 4/08 le strutture
sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione
all'esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. medesima
continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure
stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della
L.R. 34/98;
considerato che le strutture di cui trattasi rientrano nel fabbisogno
regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria dei
soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;
tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia
Sanitaria e Sociale regionale, esame della documentazione e visita di
verifica, effettuate in data 26 e 27 gennaio 2009, sulla sussistenza
dei requisiti generali e specifici posseduti dalle strutture;
vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilita' delle
Unita' Operative Complesse SERT, realizzata dall'Agenzia Sanitaria e
Sociale regionale, inviata con protocollo n. NP/2009/8577 del 12
giugno 2009, conservata agli atti del Servizio Salute mentale,
Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;
su proposta del responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze
patologiche, Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti;
dato atto del parere allegato
determina:
1) di concedere l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.
8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le
priorita' definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007,
nei confronti delle seguenti strutture di prevenzione, cura e
riabilitazione delle dipendenze patologiche dell'Azienda USL di
Parma:
- Unita' Operativa Complessa SERT Distretto di Parma;
- Unita' Operativa Complessa SERT Distretto Sud Est;
- Unita' Operativa Complessa SERT Distretti di Fidenza e Valli Taro e
Ceno;
2) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente
provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa
vigente richiamata in premessa;
3) di atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualita' di
soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti
del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione
delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies;
4) di dare atto che l'accreditamento in argomento decorre dalla data
di adozione del presente provvedimento ed ha validita' quadriennale;
5) la presente determinazione sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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