REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI 28 ottobre 2009, n. 11033

Art. 7, comma 5, L.R. 10/2007 - Approvazione procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal registro regionale

IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, 2416/08
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/07" e s.m.;
vista la L.R. 6 luglio 2007, n. 10 "Norme sulla produzione e
commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di
moltiplicazione" ed in particolare l'art. 7 "Registro dei materiali di
base" comma 5 che prevede che il dirigente responsabile della
struttura regionale competente in materia forestale, sentita la
Commissione regionale, disciplini le procedure per l'iscrizione, la
tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal registro
regionale;
dato atto che:
- con determina del Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo
e della costa n. 5205 del 9 maggio 2008 e' stato approvato, ai sensi
dell'art. 7, il Registro regionale del materiale di base;
- con la stessa determina di cui sopra sono stati iscritti nel
Registro regionale, in applicazione dell'art. 7, comma 3 della L.R.
10/07, n. 191 "unita' di ammissioni" di materiali di base
"identificati alla fonte" e n.3 "unita' di ammissione" di materiali di
base "selezionati";
- con la stessa determina e' stato approvato il cartogramma delle
regioni e sub regioni di provenienza al quale riferirsi per
l'individuazione del materiale di propagazione idoneo raccolto nei
materiali di base ammessi all'iscrizione nel Registro regionale;
acquisito il parere favorevole, di cui all'art. 7, comma 5 della
Commissione regionale di cui all'art. 8 della L.R. 10/07, nella seduta
del 5 ottobre 2009, sul documento che disciplina le procedure per
l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal
Registro regionale;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24
luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27/7/2009;
attestata la regolarita' amministrativa;
determina:
per quanto esposto in premessa:
1) di approvare le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la
cancellazione dei materiali di base dal Registro regionale Allegato A
al presente atto quale parte integrante;
2) di pubblicare la presente determina nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Enzo Valbonesi
ALLEGATO A
Procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali
di base dal Registro regionale (art. 7, comma 5, L.R. 10/07)
Ambito di applicazione delle procedure
Le procedure, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. 6 luglio 2007,
n. 10 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante
forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione", si applicano
al Registro regionale dei materiali di base della Regione
Emilia-Romagna approvato, in via provvisoria, con determina del
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 5205
del 9 maggio 2008.
Iscrizione al Registro
I seguenti soggetti possono presentare richiesta di iscrizione dei
materiali di base al Registro regionale:
- il Corpo Forestale dello Stato;
- i vivaisti in possesso, ai sensi del DLgs 214/05, 
dell'autorizzazione fitosanitaria alla produzione di piante
forestali;
- gli Enti locali ciascuno per il territorio di propria competenza;
- i soggetti gestori di aree protette regionali e dei siti di Rete
Natura 2000, ciascuno per il territorio di propria competenza;
- i proprietari di popolamenti boschivi che abbiano le caratteristiche
definite dalla normativa vigente e dalla metodologia per
l'identificazione dei materiali di base della Regione Emilia-Romagna
approvata contestualmente alla istituzione del Registro regionale dei
materiali di base con determina 5205/08.
La domanda di iscrizione deve essere presentata al Servizio Parchi e
Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna di Via dei Mille n. 21
- 40121 Bologna, competente alla tenuta del Registro regionale e alla
stessa deve essere allegata la scheda di descrizione del materiale di
base da iscrivere completa delle schede di individuazione dei
popolamenti per ogni specie e di idonea cartografia secondo i modelli
approvati con determina 5205/08.
La domanda di iscrizione puo' essere presentata durante tutto il corso
dell'anno.
Istruttoria per l'iscrizione
Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione ricevuta  il Servizio
regionale competente alla tenuta del Registro regionale verifica:
- la regolarita' della presentazione della domanda di iscrizione;
- la completezza delle schede richieste;
- la presenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legge e
dalle presenti procedure.
Il Responsabile del Servizio competente in materia puo' richiedere,
fissando un termine di presentazione, che la richiesta di iscrizione
sia completata o integrata.
Qualora durante l'istruttoria sia accertata la mancanza di uno o piu'
dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro, o che le
integrazioni richieste non siano state presentate entro la data
stabilita, il Responsabile del Servizio competente in materia
forestale ne da' comunicazione all'interessato.
Iscrizione dei nuovi materiali di base nel Registro regionale
A cadenza annuale, entro il mese di febbraio, il Responsabile del
Servizio competente in materia forestale con proprio atto provvede ad
iscrivere nel Registro regionale i nuovi materiali di base istruiti
inerenti le richieste di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre
dell'anno precedente.
Il provvedimento d'iscrizione, adottato dal Responsabile del Servizio
competente, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,
inviato al soggetto che ha richiesto l'iscrizione e pubblicizzato sul
sito Internet della Regione Emilia-Romagna.
Il provvedimento di iscrizione viene trasmesso al Comando regionale
del Corpo Forestale dello Stato al quale, in regime di convenzione, e'
stato affidato l'incarico di applicare quanto di competenza regionale
in materia compresa la certificazione dei materiali di propagazione
derivanti dai materiali di base iscritti nel Registro regionale.
La certificazione del materiale di moltiplicazione prelevato dai nuovi
materiali di base iscritti puo' essere richiesta dal trentunesimo
giorno successivo all'iscrizione nel Registro regionale.
Tenuta del Registro regionale
1) Il Registro e' tenuto presso il Servizio regionale competente in
materia forestale che provvede ad ogni conseguente adempimento
amministrativo.
2) Ad ogni materiale di base iscritto al Registro, e' attribuito un
univoco numero progressivo di posizione, in conformita' a quanto
definito nel paragrafo "Codifica dei materiali di base".
3) La documentazione conservata agli atti presso il Servizio relativa
al Registro e pervenuta a seguito del presente regolamento  puo'
essere  archiviata secondo tecniche informatiche nel rispetto delle
norme vigenti.
Codifica delle Regioni di provenienza
Le regioni di provenienza devono tenere conto della scala nazionale.
Una prima suddivisione con Regioni e sottoregioni e' la seguente:
- Regione Alpina endalpica - due sottoregioni: continentale (piu'
asciutta) e di transizione o sub-continentale (caratterizzata da un
maggiore livello di precipitazioni)
- Regione Alpina mesalpica - due sottoregioni: mesalpica propriamente
detta e mesalpica tendente all'endalpica.
- Regione Alpina esalpica - due sottoregioni: esalpica propriamente
detta e avanalpica (ad esempio le morene termofile della zona del lago
di Garda e del Veneto)
- Regione Planiziale della Pianura Padana - tre sottoregioni: pianura
alta (ad esempio i terrazzi), pianura bassa e pianura costiera.
Ad ogni regione e sottoregione corrisponde la seguente codifica:
- Regione Alpina Endalpica	100
Sottoregione continentale	110
Sottoregione sub-continetale	120
- Regione Alpina Mesalpica	200
Sottoregione mesalpica	210
Sottoregione mesalpica-endalpica	220
- Regione Alpina Esalpica	300
Sottoregione esalpica	310
Sottoregione avanalpica	320
- Regione Planiziale della Pianura Padana	400
Sottoregione alta pianura	410
Sottoregione bassa pianura	420
Sottoregione pianura costiera	430
- Regione Oromediterranea	500
- Regione Mesomediterranea	600
- Regione Supramediterranea	700
- Regione Termomediterranea	800
Eventuali ulteriori sottoregioni verranno identificate da un nuovo
numero che indica le decine (esempio 130). Ambiti di livello inferiore
alle sottoregioni verranno invece indicati con numeri che si
riferiscono alle unita' (esempio 111, 112, ecc.).
Codifica materiali di base
La codifica del materiale di base deve sempre contenere la sigla della
specie (come codificata dal reg. CE 1597/2002) e il codice della
regione di provenienza costruito seguendo i criteri descritti nel
paragrafo dedicato a tale argomento nelle presenti  procedure.
La codifica dei materiali di base va costruita utilizzando gli
elementi che gia' devono essere inseriti nell'elenco nazionale secondo
il Reg. CE 1597/2002 e cioe':
Sigla stato membro IT
Sigla specie es. aal
Categoria
1) identificato alla fonte;
2) selezionato;
3) qualificato;
4) controllato.
Regione di provenienza
Secondo quanto descritto nel paragrafo "Codifica delle regioni di
provenienza".
Riferimento unico unita' di ammissione
Localita' di raccolta numero popolamento/area di raccolta iscritta nel
Registro regionale.
Per evitare che possano risultare due numeri (codificazioni) identici
(p.es. per abete rosso nella stessa regione di provenienza in diverse
regioni (TN, MI, VE, RER, ecc..) dopo il codice di regione di
provenienza va inserito quello amministrativo della Regione o
Provincia Autonoma (organismo ufficiale).
es. IT/aal/1/220/BZ/0001.
Un criterio simile a quello sopra proposto e' gia' stato adottato nel
Registro regionale della Regione Piemonte, in cui i materiali sono
stati cosi' codificati:
- es. 400-aal-0054 dove:
400 - e' l'ambito ecologico omogeneo
aal - e' il codice identificativo della specie (codici Reg. CE n.
1597/2002 o per le specie non previste dal Reg. CE codici costruiti
con lo stesso criterio)
0054 - e' il numero della scheda del materiale di base (che
corrisponde al numero del soprassuolo o dell'area di raccolta).
Cancellazione
I soggetti individuati  come idonei a presentare la domanda di
iscrizione dei materiali di base al Registro regionale ne possono
chiedere, motivandone dettagliatamente le ragioni, la cancellazione.
La Regione Emilia-Romagna, puo' in ogni caso non procedere alla 
cancellazione richiesta.
Il Responsabile del Servizio competente puo' direttamente provvedere
alla cancellazione dei materiali di base nel caso, per qualsiasi
motivo, siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa per
l'iscrizione stessa al Registro o non siano pervenute richieste di
prelievo di materiale di propagazione.
La cancellazione viene disposta con provvedimento del Responsabile del
Servizio competente a cadenza annuale contestualmente alla ammissione
di nuovi materiali di base.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina