REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2009, n. 226

Disposizioni attuative della Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della Legge regionale 9 settembre 1987, n. 28"

IL PRESIDENTE
Vista la L.R. 6 luglio 2009, n. 7 "Ordinamento del Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della
L.R. 9 settembre 1987, n. 28";
richiamati in particolare della suddetta legge:
- articolo 1, comma 2;
- articolo 2, commi 2 e 3;
- articolo 5, comma 6;
- articolo 7, comma 3;
verificata la capillare presenza presso gli Enti locali dell'intero
territorio regionale di Uffici per le Relazioni con il pubblico e di
biblioteche quali punti di accesso alla consultazione del Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
considerata la necessita':
- di garantire l'accesso gratuito al BURERT a tutti i soggetti
interessati evitando ogni disuguaglianza (digital-divide);
- di stabilire le modalita', i termini e i costi di pubblicazione;
- di indicare le modalita' di collegamento tra il BURERT e la banca
dati dell'Assemblea legislativa;
valutata l'opportunita' di stabilire le modalita' tecnico-operative
per garantire l'autenticita', l'integrita' e la conservazione del
BURERT, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 7/09;
dato atto del parere allegato;
decreta:
- di approvare l'allegato, parte integrante e sostanziale del presente
atto, contenente l'ordinamento del BURERT, le modalita', i costi e i
termini di pubblicazione, le modalita' tecnico-operative per garantire
l'autenticita', l'integrita' e la conservazione del BURERT nonche' le
modalita' di collegamento tra il BURERT e la banca dati dell'Assemblea
legislativa;
- di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
- di trasmettere il presente decreto a tutti gli Enti locali del
territorio per gli adempimenti necessari, stabilendo che ogni Ente
locale, privo di URP o biblioteca, debba garantire almeno un punto di
accesso per la consultazione gratuita al BURERT.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
1. Il processo di pubblicazione e conservazione
La pubblicazione del BURERT e' un processo che prende avvio dalla
richiesta di inserimento di un testo alla Redazione BURERT.
La Redazione del BURERT ha cura di riportare nella pubblicazione testi
conformi a quelli inviati.
Al termine del processo di produzione il bollettino e' firmato
digitalmente, inviato telematicamente al Polo Archivistico regionale
(PAR-ER) per la conservazione a norma e reso disponibile per la
consultazione secondo le modalita' dell'art. 2 della L.R. 6 luglio
2009, n. 7 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della L.R. 9 settembre 1987, n.
28".
Per il deposito legale del BURERT si osservano le disposizioni di
legge vigenti.
2. Soggetti richiedenti
Per soggetti richiedenti si intendono i soggetti deputati a richiedere
le abilitazioni all'accesso di cui al successivo paragrafo 4.
I soggetti "richiedenti" sono:
- nel caso di Direzioni e Agenzie/Istituti regionali, i Direttori;
- nel caso di Enti ed Amministrazioni esterni, i legali
rappresentanti.
3. Ordinamento del BURERT. Soggetto competente
La gestione organizzativa, amministrativa e contabile della Redazione
del BURERT e' in capo al Responsabile del Servizio cui afferiscono le
competenze in materia, il quale e', altresi', individuato come
soggetto "competente" a mantenere le comunicazioni con i soggetti
richiedenti.
La gestione operativa del BURERT e' posta in capo al responsabile di
Redazione, ed e' comprensiva delle seguenti funzioni:
- programmazione delle attivita' di pubblicazione e diffusione del
BURERT e del Supplemento Speciale;
- apposizione della firma digitale a garanzia di autenticita' e
integrita' delle pubblicazioni;
- esecuzione delle operazioni necessarie alla conservazione del
BURERT;
- presidio e coordinamento delle procedure e degli adempimenti
istruttori connessi alla promulgazione delle leggi e all'emanazione
dei regolamenti regionali;
- raccolta e conservazione degli originali delle leggi e dei
regolamenti.
4. Modalita' di richiesta delle abilitazioni all'accesso
Il soggetto richiedente deve fare richiesta di rilascio delle
abilitazioni all'accesso al soggetto competente.
Il modulo di richiesta, reperibile alla voce "BURERT on line",
rinvenibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna, sottoscritto
digitalmente, deve essere inviato all'indirizzo (PEC):
Bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Ogni Ente o Amministrazione esterno potra' avere al massimo cinque
utenti autorizzati ad accedere al sistema BURERT.
Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente dalle
strutture tecniche della Regione agli utenti.
5. Richiesta di inserimento di un testo
La richiesta di inserimento di un testo alla Redazione del BURERT deve
essere effettuata per via telematica utilizzando il servizio
"Inserzioni BURERT on line" rinvenibile sul sito web della Regione
Emilia-Romagna.
A tale servizio telematico potranno accedere solo gli utenti abilitati
secondo le modalita' di cui al paragrafo 4.
Solo in caso di indisponibilita' prolungata di tale servizio
telematico, la richiesta di pubblicazione e il testo da pubblicare
devono essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: Bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Il messaggio di posta elettronica dovra' avere due allegati:
- il modulo di richiesta scaricabile dal sito web della Regione
Emilia-Romagna, contenente tutti i dati specificati al paragrafo 7;
- il testo da pubblicare in formato PDF.
Entrambi gli allegati dovranno essere firmati digitalmente da uno
degli utenti abilitati.
L'inoltro in forma cartacea della richiesta di pubblicazione e del
testo da pubblicare e' ammesso solo in caso di eccezionale e motivata
impossibilita' organizzativa o tecnica di trasmissione telematica. In
tal caso, la richiesta di pubblicazione deve contenere tutti i dati
specificati dal paragrafo 7.
Il testo da pubblicare deve, in ogni caso, essere gia' redatto nella
forma richiesta per la pubblicazione (integrale, per estratto o per
omissis).
Ulteriori modalita' di inserimento consentite dallo sviluppo del
sistema informatico saranno tempestivamente comunicate sul sito web
della Regione.
6. Avviso di rettifica. Errata corrige
L'avviso di rettifica da' notizia dell'avvenuta correzione di errori
materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento
inviato per la pubblicazione. L'avviso e' pubblicato su indicazione
del soggetto abilitato ed e' considerato come "nuovo testo" da
pubblicare nel primo fascicolo in uscita della stessa Parte (I, II,
III o Supplemento).
L'errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella pubblicazione
del testo nel BURERT. Il comunicato di errata corrige e' predisposto
dal responsabile di Redazione e pubblicato nel primo fascicolo in
uscita della stessa Parte (I, II, III o Supplemento) con indicazione
della parte erronea del testo pubblicato e del testo esatto che deve
essere ad esso sostituito, disponendo altresi', se del caso, la
ripubblicazione dell'intero testo.
7. Contenuti della richiesta di pubblicazione
La richiesta di pubblicazione deve indicare:
- la parte del BURERT in cui pubblicare l'atto (I, II, III o
Supplemento) salvo diversa determinazione della Redazione;
- la denominazione della struttura che adotta il testo da pubblicare;
- la tipologia e gli estremi identificativi dell'atto;
- la forma di pubblicazione (integrale, per estratto o per omissis);
- la disposizione normativa che prescrive la pubblicazione o la
sussistenza di esigenze di pubblica conoscenza dell'atto;
- la dichiarazione di aver rispettato gli adempimenti previsti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la dichiarazione di aver effettuato il pagamento - ove dovuto -
allegando la scansione della ricevuta.
La sottoscrizione deve essere effettuata con le modalita' previste dal
paragrafo 9.
8. Modalita' di revoca delle abilitazioni
Il soggetto richiedente ha l'obbligo di inviare tempestivamente ogni
richiesta di revoca delle abilitazioni al soggetto competente.
La richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere inviata
all'indirizzo (PEC):
Bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it.
In mancanza di tale richiesta, il soggetto competente non e'
responsabile delle azioni compiute sul sistema da parte dell'utente.
Il soggetto competente comunichera' al soggetto richiedente entro 2
giorni lavorativi l'avvenuta revoca.
9. Sottoscrizione del richiedente
Nel caso di utilizzo del servizio telematico "Inserzioni BURERT on
line" la sottoscrizione deriva dall'utilizzo delle credenziali di
accesso di cui al paragrafo 4.
Nel caso di inoltro tramite PEC, la sottoscrizione deve essere
effettuata tramite firma digitale sia della richiesta che del testo da
pubblicare.
10. Collegamento tra il BURERT e la banca dati dell'Assemblea
legislativa
Il collegamento tra BURERT e banca dati dell'Assemblea legislativa
sara' reso disponibile nel sito web di consultazione del BURERT.
11. Costi di pubblicazione
Per le pubblicazioni non obbligatorie effettuate su richiesta di
soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione regionale (avvisi di
concorsi enti pubblici, avvisi di conferimento borse di studio, avvisi
di gare d'appalto, avvisi di esiti di gare d'appalto) i costi di
pubblicazione sono definiti sulla base di una cifra forfetaria di 20
Euro da corrispondersi per la pubblicazione di testi contenenti
elementi essenziali ed identificativi quali: emettitore, oggetto,
requisiti specifici per la partecipazione, data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione e indirizzo postale,
telefono e/o sito web per informazioni.
Il pagamento deve essere effettuato tramite conto corrente postale n.
367409 intestato a Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta
regionale - causale : Pubblicazione BURERT - e in via anticipata
rispetto alla data di pubblicazione.
12. Termini di pubblicazione
Il BURERT esce il mercoledi' di ogni settimana; le parti II e III
vengono pubblicate alternativamente; la parte I e il Supplemento
speciale del BURERT sono pubblicati ogniqualvolta se ne ravvisi la
necessita' in relazione rispettivamente all'adozione degli atti di cui
all'art. 4, comma 2 e alla presentazione delle proposte di cui
all'art. 3 della L.R. 7/09.
Gli atti e/o documenti pervenuti alla Redazione entro le ore 12 del
lunedi' sono pubblicati entro il secondo mercoledi' successivo. Oltre
la normale programmazione vengono realizzati, quando particolari
necessita' di diffusione lo giustifichino, numeri monografici,
inseriti nella Parte II o III, entro 30 giorni dal ricevimento da
parte della Redazione del BURERT.
13. Rimborso abbonamenti
Agli abbonati che alla data dell'1 gennaio 2010 abbiano ancora in
corso l'abbonamento alla versione cartacea del BUR, pagato nel 2009,
l'Amministrazione provvedera' al rimborso della somma versata in
ragione di un dodicesimo dell'importo annuale moltiplicato per il
numero di mesi di abbonamento.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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