REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 ottobre 2009, n. 262

Programma di edilizia residenziale pubblica ex L.R. 24/01 denominato "Una casa alle giovani coppie". (Proposta della Giunta regionale in data 12 ottobre 2009, n. 1501)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1501 del
12 ottobre 2009, recante in oggetto "Programma di edilizia
residenziale pubblica ex L.R. 24/01 denominato 'Una casa alle giovani
coppie'. Proposta all'Assemblea legislativa";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilita'",
giusta nota prot. n. 29463 in data 22 ottobre 2009;
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione assembleare;
richiamata la legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante
"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e
successive modificazioni;
considerato che la Regione si propone di intensificare il proprio
impegno nel campo dell'edilizia residenziale destinata alle fasce piu'
deboli della popolazione e che, stante anche la particolare
congiuntura economica negativa, il soddisfacimento della domanda di
abitazioni a prezzi accessibili e' particolarmente problematico per i
giovani che vogliono costruire una prospettiva futura;
ritenuto opportuno promuovere un programma di politica abitativa che
possa fornire un aiuto alle giovani coppie che non riescono a
soddisfare la loro domanda di servizi abitativi alle condizioni di
mercato;
considerato che tale programma e' descritto nell'Allegato "A" e che
costituisce parte integrante della presente deliberazione;
dato atto che sotto il profilo finanziario si intende destinare, a
livello previsionale, per la realizzazione del programma l'ammontare
complessivo di Euro 13.373.152,65;
valutato che:
- le risorse finanziarie complessivamente destinate al presente
programma risultano attualmente allocate sul Bilancio per l'esercizio
finanziario 2009 sui seguenti capitoli di spesa:
- quanto ad Euro 6.711.492,57 a valere sul Capitolo 32013 "Contributi
in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione
di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in
locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la
costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8,
L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali" afferente l'UPB
1.4.1.3.12675;
- quanto ad Euro 6.661.660,08 a valere sul Capitolo 32011 "Contributi
in conto capitale a favore di cittadini per l'acquisto, il recupero e
la costruzione dell'abitazione principale e per la locazione (artt. 13
e 14, comma 3, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Altre risorse vincolate"
afferente l'UPB 1.4.1.3.12730;
- sulla base del percorso amministrativo-contabile individuato nel
presente atto ed in attuazione delle disposizioni che verranno
dettagliatamente impartite con il provvedimento della Giunta regionale
nella predisposizione del bando, cosi' come indicato al punto 5) del
dispositivo, si procedera' nelle diverse e successive fasi in cui si
snodera' l'agire dell'azione amministrativo-contabile dell'Ente
Regione alla puntuale collocazione finanziaria delle risorse regionali
a valere sui capitoli di spesa sopra riportati nel rispetto delle
prescrizioni dettate dalla normativa contabile vigente;
stabilito, inoltre, che eventuali ulteriori risorse che affluiranno
sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno
essere impiegate per incrementare le disponibilita' destinate al
finanziamento del presente programma;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto richiamato in premessa, il
programma regionale denominato "Una casa alle giovani coppie", cosi'
come riportato nell'Allegato "A" parte integrante della presente
deliberazione;
2) di dare atto che le risorse finanziarie che si intendono destinare
alla realizzazione del programma ammontano a complessivi Euro
13.373.152,65 e risultano attualmente allocate sul Bilancio per
l'esercizio finanziario 2009 sui seguenti capitoli di spesa:
- quanto ad Euro 6.711.492,57 a valere sul Capitolo 32013 "Contributi
in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione
di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in
locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la
costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8,
L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali" afferente l'UPB
1.4.1.3.12675;
- quanto ad Euro 6.661.660,08 a valere sul Capitolo 32011 "Contributi
in conto capitale a favore di cittadini per l'acquisto, il recupero e
la costruzione dell'abitazione principale e per la locazione (artt. 13
e 14, comma 3, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Altre risorse vincolate"
afferente l'UPB 1.4.1.3.12730;
3) di stabilire che sulla base del percorso amministrativo-contabile
individuato nel presente atto ed in attuazione delle disposizioni che
verranno dettagliatamente impartite con il provvedimento della Giunta
regionale nella predisposizione del bando, cosi' come indicato nel
successivo punto 5), si procedera' nelle diverse e successive fasi in
cui si snodera' l'agire dell'azione amministrativo-contabile dell'Ente
Regione alla puntuale collocazione finanziaria delle risorse regionali
a valere sui capitoli di spesa citati al punto 2) che precede nel
rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa contabile
vigente;
4) di stabilire inoltre che le eventuali ulteriori risorse che
affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio
regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilita'
destinate al finanziamento del presente programma;
5) di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale,
ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 24/01, sulla base dei
criteri ed obiettivi generali definiti nel presente atto la
predisposizione del bando con la determinazione dei criteri e dei
requisiti per la selezione degli alloggi e dei soggetti beneficiari
del programma;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
L.R. 24/01 - Programma di edilizia residenziale pubblica "Una casa
alle giovani coppie"
1. Obiettivi del programma
Con la realizzazione del programma, "Una casa alle giovani coppie"
l'Amministrazione regionale si propone la finalita' di soddisfare
celermente, e a condizioni piu' agevoli di quelle di mercato, la
domanda di servizi abitativi delle giovani coppie.
Tale obiettivo e' perseguito favorendo la possibilita' per le giovani
coppie di acquisire la proprieta' della prima casa di abitazione, dopo
un periodo di locazione di massimo quattro anni a canone inferiore a
quello di mercato, ad un prezzo determinato al momento dell'inizio del
periodo di locazione.
2. Risorse
Le risorse che si prevede di destinare alla realizzazione del
programma ammontano a complessivi Euro 13.373.152,65 e risultano
attualmente allocate sul Bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sui
seguenti capitoli di spesa:
- quanto ad Euro 6.711.492,57 a valere sul Capitolo 32013 "Contributi
in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione
di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in
locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la
costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8,
L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali" afferente l'UPB
1.4.1.3.12675;
- quanto ad Euro 6.661.660,08 a valere sul Capitolo 32011 "Contributi
in conto capitale a favore di cittadini per l'acquisto, il recupero e
la costruzione dell'abitazione principale e per la locazione (artt. 13
e 14, comma 3, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Altre risorse vincolate"
afferente l'UPB 1.4.1.3.12730.
Le risorse regionali saranno oggetto di specifica collocazione
finanziaria, nel rispetto della normativa contabile vigente, sulla
base della definizione del percorso amministrativo-contabile che
verra' definito nei provvedimenti amministrativi attuativi.
Le risorse finanziarie potranno eventualmente essere oggetto di
incremento nel rispetto della normativa contabile vigente.
3. Contributi
Le risorse di cui e' dotato il programma saranno utilizzate per la
concessione di un contributo unitario per alloggio di importo massimo
non superiore a 10.000,00 Euro finalizzato a ridurre il prezzo di
vendita di alloggi destinati alla locazione o assegnazione in
godimento con proprieta' differita.
Il contributo di cui al precedente capoverso puo' essere incrementato
nella misura massima del 30% per gli alloggi realizzati con tecniche
costruttive che garantiscano l'applicazione integrale dei requisiti di
prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di
cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08.
4. Tipologie di intervento, prezzi e canoni
Gli alloggi che possono formare oggetto del contributo regionale
devono essere destinati alla locazione o assegnazione in godimento,
per un massimo di 4 anni, con proprieta' differita.
La giovane coppia puo' chiedere di acquistare l'alloggio anche prima
della scadenza dei 4 anni di locazione.
Durante il periodo della locazione o assegnazione in godimento, che
precede il trasferimento alla giovane coppia della sua proprieta', il
canone di locazione dell'alloggio deve essere calcolato ai sensi del
comma 3, articolo 2 della Legge 431/98 (canoni concordati).
Il canone per alloggio non puo' superare i 400,00 Euro mensili.
Il prezzo di vendita a metro quadrato dell'alloggio, che deve essere
oggetto di convenzione tra il Comune e l'operatore economico, non puo'
superare il prezzo a metro quadrato di superficie complessiva (come
sara' definita dal bando emanato dalla Giunta regionale per
l'attuazione di questo programma) qui sotto indicato in base alla
localizzazione:
a) Comuni capoluoghi di provincia e Comuni contermini: 2.100,00 Euro;
b) Comuni non contermini ai capoluoghi di provincia con piu' di 15.000
abitanti: 1.900,00 Euro;
c) altri Comuni non rientranti nelle lettere a) e b): 1.800,00 Euro.
Il prezzo di vendita dell'alloggio e' determinato dal prodotto del
prezzo per metro quadrato di superficie complessiva per la superficie
complessiva dell'alloggio, scontato del contributo pubblico di cui al
precedente punto 3.
5. Localizzazione e caratteristiche degli alloggi
Possono essere ammessi a finanziamento gli alloggi:
- localizzati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna;
- disponibili alla data di pubblicazione nel BUR del bando e che a
tale data abbiano ottenuto il certificato di conformita' edilizia e
agibilita' da non piu' di quattro anni o che lo otterranno entro il
31/12/2010;
- con una superficie utile non superiore a 95 metri quadrati, cosi'
come previsto dall'articolo 16 della Legge 457/78 e successive
modifiche e integrazioni;
- con un'altezza non superiore a m. 2,70, cosi' come previsto
dall'articolo art. 43 della Legge 457/78 e successive modifiche e
integrazioni;
- realizzati con tecniche costruttive che applicano i requisiti di
prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici
previsti dalle norme vigenti alla data di presentazione della
richiesta del titolo abilitativo;
- che non abbiano gia' utilizzato altri contributi o agevolazioni
pubbliche in qualsiasi forma assegnati o concessi;
- non ricompresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che non
rientrino nelle tipologie monofamiliari, bifamiliari e villette a
schiera.
6. Operatori
Gli alloggi oggetto del programma devono essere messi a disposizione
dagli operatori aventi i requisiti di qualificazione stabiliti dal
bando che la Giunta regionale emanera' in attuazione della
deliberazione di approvazione del programma medesimo.
In ogni caso possono partecipare al bando i soggetti che sulla base
della Legge regionale 24/01 realizzano interventi destinati alla
proprieta', anche con patto di futura vendita ed alla locazione a
termine, appartenenti alle organizzazioni che hanno sottoscritto il
protocollo sulla qualificazione degli operatori del 6 novembre 2007 e
che sono in possesso dei requisiti che saranno definiti dal bando.
Ogni operatore puo' partecipare alla realizzazione del programma con
un massimo di 30 alloggi, anche distribuiti su piu' interventi.
La selezione delle proposte degli operatori puo' avvenire anche
attraverso un apposito programma informatico.
7. Soggetti destinatari
Gli alloggi oggetto di questo programma sono destinati alle giovani
coppie con un valore ISEE non superiore a 40.000,00 Euro.
Ai fini di questo programma per giovani coppie si intendono i nuclei
gia' costituiti ai sensi dell'art. 24 della L.R. 24/01 in cui almeno
uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di eta'
e l'altro non superi i quaranta anni di eta'.
La selezione delle giovani coppie puo' avvenire anche attraverso un
programma informatico.
8. Valutazione delle proposte
Il bando emanato dalla Giunta regionale per l'attuazione del
programma, dettagliera' le modalita' di presentazione e valutazione
delle domande di contributo che concorrono alla sua realizzazione, le
procedure di selezione delle giovani coppie e gli aspetti tecnici,
amministrativo-contabili attinenti la realizzazione del programma
stesso.
9. Disposizioni finali
Nell'eventualita' di risorse e alloggi non utilizzati ai fini del
presente programma, per eventuale mancata sufficiente adesione di
giovani coppie, la Giunta regionale, con successivo atto e sentita la
competente Commissione assembleare, potra' definire modalita' e
criteri di riutilizzo delle risorse, se necessario dilazionando
termini oppure eventualmente ampliando le condizioni di accesso.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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