REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 luglio 2009, n. 240

Convalida della elezione dei signori Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna (artt. 16 e 17 Legge elettorale n. 108/1968)

(Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 21
luglio 2009)
PRESIDENTE: Nella seduta del 30 giugno 2009 sono stati proclamati
eletti a consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione,
i signori Anna Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano
Casadei e Sergio Alberti, ai sensi dell'art. 16 della Legge 17
febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli delle
Regioni a statuto normale), integrato dal comma 3 dell'art. 3 della
legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Ora, trascorsi i quindici giorni prescritti dall'art. 17 - comma 2 -
della citata Legge n. 108/1968, l'Assemblea deve provvedere per la
convalida di tale elezione come previsto dallo stesso articolo 17.
Le fattispecie delle condizioni, casi o cause d'ineleggibilita' o
d'incompatibilita' applicabili alla carica di Consigliere regionale
sono disciplinate dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154, completata dalla
legge 18 gennaio 1992, n. 16, i cui testi sono stati consegnati in
tempo opportuno a ciascun consigliere.
A norma dell'art. 4 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza
ha proceduto all'esame delle condizioni del predetto Consigliere
proclamato eletto cosi' formulando la propria proposta (con
deliberazione 14 maggio 2008, n. 119):
"(omissis)
Nella seduta dell'Assemblea legislativa del 30 giugno 2009 con atto n.
226 sono stati proclamati eletti Consiglieri regionali
dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, i signori Anna Majani, Giuliano
Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti.
L'art. 122 della Costituzione, cosi' come modificato dall'art. 2 della
Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 indica le disposizioni per
i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei Consiglieri
regionali.
La seguente normativa indica le cause d'ineleggibilita' e
d'incompatibilita':
- la Legge 23 aprile 1981, n. 154 "Norme in materia di ineleggibilita'
ed incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale" e
successive modifiche o integrazioni;
- la Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale" e successive modificazioni;
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre
1992, n. 421" e successive modifiche o integrazioni;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali".
Gli artt. 27 comma 9, 30 e 73, comma 2 dello Statuto della Regione
indicano le disposizioni per la convalida dei Consiglieri e per
deliberare sulle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' da
parte dell'Assemblea legislativa.
La documentazione, relativa ai Consiglieri in argomento, e' stata
acquisita agli atti della Direzione generale con:
- prot. n. 19080 e 19081 dell'1 luglio 2009 per il Consigliere
Alberti;
- prot. n. 19306 del 3 luglio 2009 per il Consigliere Pedulli;
- prot. n. 19679 del 7 luglio 2009 per il Consigliere Casadei;
- prot. n. 19696 del 7 luglio 2009 per il Consigliere Fogliazza;
- prot. n. 20009 del 9 luglio 2009 e n. 20304 del 13 luglio 2009 per
la Consigliera Majani.
Non sussistono cause d'ineleggibilita', ne' d'incompatibilita', come
indicate dalle Leggi 154/81, 55/90 e dai decreti legislativi 502/92 e
267/00, pertanto si ritiene di poter dar corso alla procedura per la
convalida della elezione dei Consiglieri regionali Anna Majani,
Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti,
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno.
Si da' atto che e' trascorso il termine di cui al secondo comma
dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per
l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto normale", che indica
che nessuna elezione puo' essere convalidata prima di 15 giorni dalla
data della proclamazione.
Il Direttore generale, dott. Luigi Benedetti ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarita' amministrativa del presente
atto, secondo le indicazioni della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 recante "Parziali modifiche e
integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali approvati con deliberazione 45/03".
Per quanto precede, a votazione palese e all'unanimita' dei presenti,
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera:
di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 17 della Legge 17
febbraio 1968, n. 108, all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni
effetto, dell'elezione dei Consiglieri regionali Anna Majani, Giuliano
Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio Alberti, proclamati
eletti, per surrogazione, dall'Assemblea legislativa nella seduta del
30 giugno 2009.
(omissis)".
PRESIDENTE: Invito tutti i componenti dell'Assemblea, qualora consti
alcunche' di diverso, a farlo presente.
Non avendo chiesto la parola alcun Consigliere, chiedo all'Assemblea
di convalidare, ad ogni effetto, la elezione dei consiglieri Anna
Majani, Giuliano Pedulli, Luigi Fogliazza, Stefano Casadei e Sergio
Alberti.
Con votazione palese, all'unanimita' dei presenti, l'Assemblea
convalida.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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