REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1111

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 6/CSR del 24 gennaio 2008, concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la normativa europea in materia di sicurezza alimentare ed
in particolare:
- il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare, prevedendo inoltre all'art. 55 che
la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e gli Stati membri, un piano
generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli
alimenti e dei mangimi;
- il Regolamento CE n. 882/2004  che, all'art. 13,  prescrive
l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare piani operativi di
emergenza volti a stabilire le misure da attuarsi allorche' risulti
che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri
umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;
richiamata inoltre la Decisione  della Commissione CE n. 478/ 2004
concernente l'adozione di un piano generale di gestione delle crisi
nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi
del sopra citato art. 55 del Regolamento CE n. 178/2002, le situazioni
di crisi che comportano rischi diretti o indiretti per la salute
umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le
disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o
ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in
maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54
dello stesso regolamento;
vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano n. 6/2008 avente ad oggetto l'attuazione del 
Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
sancita al fine di dare applicazione a  quanto stabilito dalle sopra
richiamate disposizioni comunitarie;
ritenuto pertanto di dover recepire, in attuazione della suddetta
Intesa, il Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi in ragione della necessita' di consentire - attraverso
modalita', funzioni e procedure operative concordate - una
applicazione omogenea  del suddetto Piano finalizzato ad una  gestione
delle emergenze  in grado di garantire  la piena tutela della salute
pubblica;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del
27 novembre 2006;
- n. 450 del 3 aprile 2007 avente per oggetto "Adempimenti conseguenti
alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati
con delibera 447/03 e successive modificazioni";
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire, in attuazione della Intesa sancita in data 24 gennaio
2008 in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano il "Piano di emergenza per la
sicurezza degli alimenti e dei mangimi" contenuto negli Allegati I e
II alla medesima Intesa, che con la presente deliberazione si
intendono integralmente richiamati;
2) di dare atto che, in conformita' a quanto previsto nel suddetto
Piano, l'Unita' di crisi "Sicurezza alimenti e mangimi" della Regione
Emilia-Romagna risulta cosi' composta:
- Responsabile Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti della
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali o suo sostituto
(Coordinatore);
- Direttore Sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna o suo sostituto;
- rappresentante dell'ARPA Emilia-Romagna;
- Dirigenti dei Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende USL
della Regione coinvolte da specifiche emergenze;
- qualsiasi soggetto, pubblico o privato, il Coordinatore ritenga
utile consultare;
3) di individuare nel Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene
degli alimenti della Direzione generale Sanita' e Politiche sociali il
punto di contatto di detta Unita' di Crisi;
4) di demandare ad un successivo atto del Responsabile del Servizio
Veterinario ed Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanita'
e Politiche sociali la ulteriore specificazione dei compiti e delle
modalita' operative dell'Unita' di crisi "Sicurezza alimenti e
mangimi" della Regione Emilia-Romagna in conformita' a quanto disposto
all'art. 3, punto b), dell'Intesa di cui al punto 1);
5) di disporre che le Aziende USL del territorio regionale provvedano
ad attivare le Unita' di crisi locali, cosi' come disposto dall'Intesa
di cui al punto 1), e i relativi punti di contatto, trasmettendo al
Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti della
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali copia del provvedimento
di istituzione della stessa, comprensivo della composizione e della
individuazione del punto di contatto (nome e cognome, indirizzo
e-mail, telefono e fax);
6) di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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