REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 1, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 1 - Istituzione del Parco regionale e finalita'
1. Con la presente legge e' istituito il Parco regionale dell'Alta Val
Parma e Cedra. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale
dei comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio ed e' individuato
nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua
determinazione definitiva ed alla zonizzazione si procedera' in sede
di approvazione del Piano territoriale del Parco.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 1, comma 2, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 1 - Istituzione del Parco regionale e finalita'
(omissis)
2. Finalita' del Parco sono:
a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche
naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi,
loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui
grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse
scientifico, didattico, paesaggistico;
b) la qualificazione e la promozione delle attivita' economiche e
dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto
uomo-ambiente;
c) la promozione di attivita' educative, di formazione, di ricerca
scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' culturali
ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e
compatibili con esse.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 1, comma 3, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 1 - Istituzione del Parco regionale e finalita'
(omissis)
3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la Comunita'
montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle
Corti e gli enti pubblici operanti nel territorio del Parco uniformano
la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente
naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate
dalla presente legge.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della Legge regionale 24 aprile 1995, n.
46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val
Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 1 - Istituzione del Parco regionale e finalita'
1. Con la presente legge e' istituito il Parco regionale dell'Alta Val
Parma e Cedra. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale
dei comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio ed e' individuato
nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua
determinazione definitiva ed alla zonizzazione si procedera' in sede
di approvazione del Piano territoriale del Parco.
2. Finalita' del Parco sono:
a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche
naturali con particolare riguardo a:
- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi,
loro habitat, specialmente se rari o in via di estinzione;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui
grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse
scientifico, didattico, paesaggistico;
b) la qualificazione e la promozione delle attivita' economiche e
dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto
uomo-ambiente;
c) la promozione di attivita' educative, di formazione, di ricerca
scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' culturali
ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e
compatibili con esse.
3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la Comunita'
montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle
Corti e gli enti pubblici operanti nel territorio del Parco uniformano
la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente
naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate
dalla presente legge.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 della Legge regionale 24 aprile 1995, n.
46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val
Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 2 - Norme di salvaguardia
1. Al Parco istituito ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme di
salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,
modificata e integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40 e, in
particolare, nelle zone di Parco e preparco e' vietata qualsiasi
azione diretta o indiretta che modifichi lo stato dei laghi naturali e
seminaturali, dei prati umidi, delle sorgenti e delle rupi
ofiolitiche.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 1, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione
1. Il Piano territoriale del Parco e' disciplinato dagli articoli 6,
7, 8, 9, 10 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata
dalla L.R. n. 40 del 1992.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 3, comma 3, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione
(omissis)
3. Sulla base dei parametri di cui al comma precedente il Piano
territoriale del Parco potra':
a) individuare ulteriori zone da destinarsi a Parco (zone A, B o C)
collocate all'interno del preparco con riguardo anche alle aree del
demanio regionale;
b) estendere l'area di Parco sulla base delle previsioni dei Piani
regolatori generali vigenti ai fini di una definizione coerente ed
organica.
I perimetri dovranno attenersi a limiti ben riconoscibili sul
terreno.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 3, comma 4, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione
(omissis)
4. Le determinazioni del Piano territoriale del Parco fanno salve le
utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi
civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del
comma 7 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e
integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.
(omissis)".
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 3, comma 5, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione
(omissis)
5. Alle previsioni del Piano territoriale del Parco si applicano le
misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 55 della L.R. 7 dicembre
1978, n. 47 e successive modificazioni, dalla data di adozione e fin
dalla sua approvazione. Fino all'approvazione del Piano valgono
inoltre le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale.
(omissis)".
Comma 5
5) Il testo dell'articolo 3, comma 6, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione
(omissis)
6. L'efficacia del Piano territoriale del Parco e' disciplinata
dall'art. 12 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata
dalla L.R. n. 40 del 1992.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 1, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 4 - Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del Parco e' un Consorzio obbligatorio
costituito fra la Provincia di Parma, la Comunita' montana Appennino
Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e altri
Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi
dell'art. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e degli articoli 10 e
11 della L.R. n. 40 del 1992.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 4, comma 1, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' gia' citato alla nota 1) dell'art. 5.
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4 della Legge regionale 24
aprile 1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di
Crinale Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 4 - Ente di gestione
(omissis)
2. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 40 del 1992, la Giunta regionale
approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del Parco
entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla
Provincia di Parma, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 40 del 1992 gli Enti
costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello statuto
entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.
4. Il Consorzio procede alla realizzazione delle finalita' e degli
obiettivi del Parco e ne garantisce la corretta gestione, attraverso i
suoi organi, come identificati dagli articoli 14-bis, 14-ter,
14-quater, 14-quinquies della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e
integrata dalla L.R. n. 40 del 1992, fatto salvo quanto specificato
nella presente legge.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 24 aprile 1995, n.
46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val
Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 5 - Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco e' disciplinato dall'art.
15 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n.
40 del 1992. Lo statuto dell'Ente di gestione ne definisce la
composizione.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 1, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 6 - Attuazione del Parco
1. Sono strumenti attuativi del Parco: il programma di sviluppo, il
progetto di intervento particolareggiato, il Regolamento, come
disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. n. 11 del 1988 come
modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8, comma 1, della Legge regionale 24 aprile
1995, n. 46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale
Alta Val Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 8 - Indennizzi
1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni
dell'art. 30 della L.R. n. 11 del 1988 come modificata e integrata
dalla L.R. n. 40 del 1992.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 24 aprile 1995, n.
46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val
Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 9 - Vigilanza e sanzioni
1. L'attivita' di vigilanza e' disciplinata dall'art. 31 della L.R. n.
11 del 1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.
2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. n. 11 del
1988 come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 24 aprile 1995, n.
46, che concerne Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val
Parma e Cedra e' il seguente:
"Art. 10 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si
rinvia alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla L.R. n. 11 del 1988,
come modificata e integrata dalla L.R. n. 40 del 1992.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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