REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

ORDINE DEL GIORNO - Oggetto n. 2790/1 - Ordine del giorno, proposto dai consiglieri Mazzotti, Mazza, Guerra, Masella, Zanca, Delchiappo, Bortolazzi e Nanni sul progetto di legge "Governo e riqualificazione solidale del territorio"

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con l'adozione del Pdl "Governo e riqualificazione solidale del
territorio" si conferma l'impianto normativo gia' proprio della Legge
regionale 20/2000, la quale articola gli strumenti di pianificazione
urbanistica nel: Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo
Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
In particolare, il medesimo Pdl rimarca l'elemento qualificante di
detta riforma del sistema degli strumenti di pianificazione
urbanistica, che e' dato dalla distinzione tra un piano strategico
strutturale, il PSC, che in nessun caso attribuisce diritti
edificatori; e un piano operativo, che regola le trasformazioni da
realizzare nei successivi cinque anni, il POC, il quale attribuisce
detta edificabilita' e appone vincoli di natura espropriativa.
L'art. 2 della L. 504/92, comma 1, lettera b), afferma che: per area
fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base
alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
pubblica utilita'.
Tuttavia la giurisprudenza costituzionale e di legittimita' ha
chiarito che il legislatore nazionale ha attribuito alla nozione di
"area edificabile" significati diversi, a seconda del settore
normativo in cui detta nozione deve operare, distinguendo in
particolare tra normativa fiscale e normativa urbanistica. La suprema
Corte ha cosi' stabilito che un'area per la quale il PRG riconosce una
vocazione edificabile, ma non e' ancora ottenibile il permesso di
costruire, puo' gia' essere considerata edificabile, ai soli fini
fiscali, in quanto presenta un valore venale diverso da quello di un
terreno agricolo privo di tale qualificazione. In tal modo,
l'approvazione comunale del primo livello strutturale di
pianificazione imprime ai suoli interessati una vocazione edificatoria
in grado di influenzare le fattispecie e le basi imponibili ai vari
tributi.
Valutato che
Questa posizione giurisprudenziale e' stata fatta propria dall'art.
11-quaterdecies comma 16 della L. 248/06, il quale ha ribadito che: ai
fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b)
dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area e' da
considerare comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale,
indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 41 del 27/2/2008, ha
dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate quanto alla potenzialita' edificatoria
contenuta nella citata L. 248/06, affermando che le previsioni
contenute nello strumento di pianificazione generale, anche se privo
dei provvedimenti attuativi, sono sufficienti di norma a far lievitare
il valore di mercato dell'area ed e' quindi ragionevole che la
normativa in questione la consideri "edificabile" ai fini della
determinazione dell'imponibile.
La Corte dei Conti, Sezione regionale del controllo per
l'Emilia-Romagna in un recentissimo pronunciamento, prestato il 28
aprile 2009, in risposta a un quesito posto dal Sindaco del Comune di
Parma, ha ritenuto condivisibile la tesi in base alla quale la
potenzialita' edificatoria dell'area sia desumibile gia' a seguito
dell'approvazione del Piano Strutturale Comunale, in quanto gia' in
quello strumento compare, con sufficiente chiarezza, l'indice di
capacita' contributiva ai fini dell'imponibilita' dell'ICI.
Rilevato che
La L.R. n. 20 del 2000 ha profondamente innovato il quadro normativo,
di modo che dalla stessa non e' desumibile una vocazione edificatoria
che giustifichi una legittima aspettativa sulla possibilita' di
edificare le aree attualmente non urbanizzate, in quanto la funzione
attributiva dello jus aedificandi e' propria esclusivamente del piano
attuativo (POC). Cio' se da una parte consente di abbattere la rendita
degli immobili, dall'altra fa considerare iniquo e privo di fondamento
giuridico il pagamento di una imposta, che e' legata
all'edificabilita' anche solo potenziale dell'area.
Per quanto fin qui esposto
L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, nell'approvare il
progetto di legge "Governo e riqualificazione solidale del territorio"
che ribadisce in modo univoco che solo il piano operativo comunale
conferisce e per soli cinque anni l'edificabilita' delle aree di
trasformazione, conferma l'esigenza di superare le attuali previsioni
legislative statali che finiscono per considerare edificabili, anche
ai fini dell'applicazione dell'ICI, la generalita' delle aree non
classificate dal PSC come rurali.
L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna invita il Presidente e la
Giunta regionale ad attivarsi nelle sedi opportune, ivi compresa la
conferenza Stato Regioni, per proporre l'introduzione nei disegni di
legge in materia del governo del territorio, all'esame del Parlamento,
un chiarimento definitivo in merito all'efficacia non conformativi dei
piani strutturali comunali (PSC) e alla necessita' di individuare come
unico indice di capacita' contributiva, ai fini dell'imponibile
dell'ICI, l'inserimento delle aree nel piano operativo comunale (POC)
e nei conseguenti piani attuativi.
Approvato a maggioranza nella seduta pomeridiana del 30 giugno 2009.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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