REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 28 aprile 2009, n. 3500

Istituzione zone tampone. Anno 2009

IL RESPONSABILE
Visti:
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8/5/2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva 2001/32/CE della Commissione dell'8 maggio 2001
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la
direttiva 92/76/CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31",  e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini
della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio
2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
- le proprie determinazioni del 30 aprile 2008, n. 4850, e del 25
settembre 2008, n. 11254, relative alla istituzione delle zone tampone
per l'anno 2008;
considerato:
- che in base a quanto riportato nell'Allegato I, lettera b), punto 2,
del citato Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori
delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Ravenna,
Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti "zone
protette" nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.;
- che l'introduzione e la circolazione nelle "zone protette" nei
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle
specie ospiti del patogeno elencate nell'Allegato V, parte A, sezione
II, del DLgs 214/05 possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le
disposizioni particolari previste nell'Allegato IV, parte B, punto 21,
del medesimo decreto;
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21, del DLgs 214/05 prevede fra
l'altro che per poter circolare nelle "zone protette" i vegetali
ospiti di Erwinia amylovora debbono essere originari delle "zone
protette" espressamente elencate, oppure debbono essere "ottenuti o,
nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", debbono essere
stati conservati per almeno sette mesi comprendenti il periodo dall'1
aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo
situato ad almeno 1 km all'interno del confine di una "zona tampone"
delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km2, dove le
piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente
approvato e controllato, stabilito al piu' tardi prima dell'inizio del
ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo
completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi
coltivati";
- che e' opportuno delimitare "zone tampone" nei territori della
regione Emilia-Romagna attualmente non considerate "zone protette", al
fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora
idonee ad essere commercializzate con passaporto "ZP";
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si e' dato corso alla prima
fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del
27 novembre 2006 di modifica all'assetto delle Direzioni generali
della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
richiamata infine la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del
22 dicembre 2008, concernente il conferimento della responsabilita'
del Servizio Fitosanitario, ed in particolare la lettera f) della
parte dispositiva;
dato atto del parere allegato;
determina:
1) di istituire ufficialmente, per l'anno 2009, nei territori delle
province di  Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio
Emilia e Rimini n. 11 "zone tampone", ciascuna con un'estensione non
inferiore a 50 km2, al fine di consentire la produzione di piante
ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con
passaporto "ZP";
2) di delimitare dette "zone tampone" cosi' come schematicamente
riportato nella mappa allegata alla presente determinazione, la quale
evidenzia anche le  aree incluse nelle "zone tampone" istituite
nell'anno 2008 e confermate per l'anno corrente;  la mappa e'
consultabile sul sito Internet del Servizio Fitosanitario attraverso
il seguente percorso: www.ermesagricoltura.it, link "Servizio
Fitosanitario Emilia-Romagna", link "Cartografia", infine link "Zone
tampone E.a.");
3) di stabilire che per l'anno 2009 le zone tampone sono le seguenti:
- due in provincia di Modena (MO1 e MO2),
- tre in provincia di Bologna (BO1, BO2 e BO3),
- due in provincia di Ferrara (FE1 e FE2),
- tre in provincia di Ravenna (RA1, RA2 e RA3),
- una in provincia di Forli'-Cesena (FC1);
4) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto
21, lettere cc) e dd) del DLgs 214/05 e quelle contenute nel DM 10
settembre 1999, n. 356;
5) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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