REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 21 luglio 2009, n. 6945

L.R. 28/99 - Aggiornamento concessionari del marchio collettivo regionale Qualita' Controllata

IL RESPONSABILE
Vista:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, recante "Valorizzazione dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente
e della salute dei consumatori. Abrogazione delle LL.RR. 29/92 e
51/95";
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 640 in data 1
marzo 2000 recante "L.R. 28/99 concernente valorizzazione prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente
e della salute. Criteri e modalita' di richiesta e di concessione
dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di
comminazione delle sanzioni", come modificata con deliberazione della
stessa Giunta n. 840 del 22 maggio 2001;
richiamata inoltre la determinazione n. 3827 del 7/5/2002 "L.R. 28/99
- art. 5. Attuazione deliberazione 640/00. Istruzioni sulla redazione
della relazione da presentare da parte dei soggetti concessionari
dell'uso del marchio regionale 'Qualita' Controllata'";
viste inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 "Regolamento per le
operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da
quelli sensibili e giudiziari di titolarita' della Giunta regionale e
dell'AGREA, dell'agenzia regionale di protezione civile, dell'Agenzia
regionale Intercent-ER e dell'IBACN", ed in particolare l'art. 11,
comma 5, laddove consente la diffusione dei dati concernenti le
imprese al fine della valorizzazione dell'agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
- la deliberazione n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale la Giunta
regionale ha dato corso alla prima fase di riordino delle proprie
strutture organizzative, nonche' la deliberazione n. 1663 del 27
novembre 2006 di modifica all'assetto delle Direzioni generali della
Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- la deliberazione n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 13 del 15 gennaio
2007, con le quali e' stata conferita efficacia giuridica agli atti
dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilita' di
struttura e professional;
- la determinazione della Direzione generale Agricoltura n. 16932 del
28 dicembre 2007, recante "Conferimento in via ordinaria e ad interim
di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Agricoltura";
preso atto:
- delle richieste di modifica, rinuncia e concessione d'uso del
marchio collettivo regionale "Qualita' Controllata - Produzione
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28/99" presentate dagli interessati e pervenute
entro il 30 giugno 2009 al Servizio Produzioni vegetali;
- del mancato invio delle relazioni annuali obbligatorie da parte dei
concessionari;
- che tutta la documentazione relativa alle citate richieste di
concessione, di modifica e di rinuncia d'uso del marchio collettivo
regionale e' trattenuta agli atti del Servizio Produzioni vegetali;
considerato che:
- il competente Servizio Produzioni vegetali ha effettuato le
istruttorie sulle  domande di concessione e sugli adempimenti annuali
da parte dei concessionari;
- con nota NP/2009/6122 del 28 aprile 2009 e con nota NP/2009/8347 del
10 giugno 2009 il Servizio Produzioni vegetali ha trasmesso l'elenco
dei concessionari per il settore vegetale;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione 450/07;
determina:
1) di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualita'
Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della
salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", ai seguenti
concessionari:
- concessionario: Cereali Emilia Romagna Scarl; indirizzo: Via Centese
n. 5/2; prov.: Bologna; comune: S. Giorgio di Piano; prodotto: grano
tenero, grano duro;
- concessionario: Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Scarl;
indirizzo: Via Garusola n. 3; prov.: Ferrara; comune: Filo d'Argenta;
prodotto: grano tenero;
2) di revocare la concessione dell'uso del marchio collettivo
regionale "Qualita' Controllata - Produzione integrata rispettosa
dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna
28/99" ai seguenti concessionari:
- concessionario: Olmo di Fabbri Sergio; indirizzo: Via Ravegnana n.
274; prov.: Ravenna; comune: Faenza; prodotto: actinidia, albicocco,
ciliegio, kaki, melo, pero, pesco, susino;
- concessionario: Alta Valle del Bidente; indirizzo: Via Mortani n. 4;
prov.: Forli'-Cesena; comune: Santa Sofia; prodotto: castagno;
- concessionario: Gilli Marinella; indirizzo: Via Mora n. 36; prov.:
Bologna; comune: Minerbio; prodotto: funghi;
- concessionario: Lamborghini Francesco; indirizzo: Via Statale n. 14;
prov.: Ferrara; comune: Cento; prodotto: melone;
- concessionario: Esperia; indirizzo: Via Mattei n. 6; prov.: Bologna;
comune: Bologna; prodotto: grano tenero, grano duro;
2) di reinserire tra i concessionari dell'uso del marchio collettivo
regionale "Qualita' Controllata - Produzione integrata rispettosa
dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna
28/99" erroneamente esclusi con la determinazione dirigenziale n. 332
del 29/1/2009 le seguenti ditte:
- concessionario: Coop. Agricola Braccianti Giulio Bellini Scarl;
indirizzo: Via Garusola n. 3, prov.: Ferrara; comune: Filo d'Argenta;
prodotto: farina di grano tenero;
- concessionario: Molino Grassi SpA; indirizzo: Via Emilia Ovest n.
347, prov.: Parma; comune: Fraore; prodotto: farina di grano tenero e
duro;
- concessionario: Molino Spadoni; indirizzo: Via Ravegnana n. 756,
prov.: Ravenna; comune: Coccolia di Ravenna; prodotto: farina di grano
tenero;
3) di dare atto, secondo quanto disposto con propria determinazione
3827/02, che i soggetti concessionari di cui al punto 1) dovranno
presentare la relazione prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R.
28/99, con le modalita' di cui alla determinazione medesima;
4) di dare atto altresi' che le concessioni d'uso del marchio
collettivo regionale avranno validita' fino alla disdetta da parte del
concessionario, ovvero alla eventuale comminazione della sanzione di
decadenza di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 28/99;
5) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Barchi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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