REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 30 aprile 2009, n. 3577

Accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Casa Gianni, gestita dall'ente Asat Societa' cooperativa sociale, Bologna

IL DIRETTORE
Richiamati:
- l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi
del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla Regione
alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti
che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai
requisiti di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti;
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche,
l'art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono
che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di
autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell'ambito o per
conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere
preventivamente l'accreditamento, secondo le modalita' stabilite dalla
medesima Legge 34/98;
- il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 cosi' come modificato
dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria
e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto
nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che
richiedono l'accreditamento;
- il comma 4 dell'articolo 9 della L.R. 34/98 cosi' come modificato
dall'articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore
generale competente in materia di sanita', o suo delegato, conceda o
neghi l'accreditamento con propria determinazione;
- il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 34/98 cosi' come modificato
dall'art. 24 della L.R. 4/08 che prevede che l'accreditamento e'
valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta
regionale ha approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle
strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per
alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta
regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all'applicazione
della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico
riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per
tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005,
che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i
requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento e
l'accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di
trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da
sostanze d'abuso;
- la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 con la quale si
definiscono le procedure e le priorita' per l'accreditamento delle
strutture di cui all'art. 1 comma 796, lett. S) e T), Legge 296/06 e
delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e
dipendenze patologiche, stabilendo tra l'altro che entro la data del
30 giugno 2007 potessero presentare domanda di accreditamento i
rappresentanti legali delle strutture per tossicodipendenti iscritte
all'Albo regionale degli enti ausiliari che senza fini di lucro
gestiscono sedi operative ubicate sul territorio della regione
Emilia-Romagna (art. 116, DPR 309/90 e delibera consiliare 1857/94);
acquisita la nota del 28/6/2007 pervenuta a questa Amministrazione in
data 29/6/2007 con protocollo n. 2007.0173126, agli atti del Servizio
Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, con la
quale il legale rappresentante di "Asat Societa' cooperativa sociale",
con sede legale in Bologna, Via Rodolfo Mondolfo n. 8, chiede
l'accreditamento istituzionale della struttura residenziale e
semiresidenziale a tipologia terapeutico-riabilitativa per persone
dipendenti da sostanze d'abuso denominata "Casa Gianni", ubicata in
Via Rodolfo Mondolfo n. 8, Bologna;
valutate le risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia
Sanitaria e Sociale regionale, esame della documentazione e visita di
verifica, effettuate in data 15 novembre 2007 e 19 gennaio 2009, sulla
sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti dalla
struttura;
vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilita' della
struttura "Casa Gianni", realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale
regionale, inviata con protocollo n. NP/2009/0004065 del 18 marzo
2009, conservata agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze
patologiche, Salute nelle carceri;
preso atto che la struttura "Casa Gianni" risulta in possesso del
provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune
competente;
dato atto che ai sensi dell'art. 22 della L.R. 4/08 le strutture
sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione
all'esercizio alla data di entrata in vigore della legge regionale
medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle
procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione
della L.R. 34/98;
dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualita' di
soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti
del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione
delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies;
considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno
regionale di strutture finalizzate all'assistenza sanitaria dei
soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;
su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze
patologiche, Salute nelle carceri, dott. Angelo Fioritti;
dato atto del parere allegato
determina:
1) di concedere l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.
8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo le
priorita' definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007,
nei confronti della struttura per persone dipendenti da sostanze
d'abuso denominata "Casa Gianni", ubicata in Via Rodolfo Mondolfo n.
8, Bologna, per una ricettivita' complessiva di 10 posti residenziali
e 30 posti semiresidenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa;
tale struttura e' gestita dall'ente "Asat Societa' cooperativa
sociale", con sede legale in Bologna, Via Rodolfo Mondolfo n. 8;
2) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente
provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa
vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualita'
di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli
enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione
delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies;
4) di dare atto che l'accreditamento in argomento decorre dalla data
di adozione del presente provvedimento ed ha validita' quadriennale;
5) la presente determinazione sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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