REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2009, n. 310

Precisazioni in merito alla ulteriore documentazione da allegare alla domanda di assistenza sanitaria all'estero, prevista dal DM 3 novembre 1989

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DM 3/11/1989 e successive modifiche "Criteri per la fruizione
di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di
altissima specializzazione all'estero" che regolamenta le prestazioni
non ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia delle quali
il cittadino italiano puo' usufruire presso centri di altissima
specializzazione;
considerato che il sopracitato decreto stabilisce all'art. 3, comma 1
che la Regione attribuisce, per ogni branca specialistica,
l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari e ogni altra
valutazione di natura tecnico sanitaria ad appositi centri di
riferimento e all'art. 4, comma 2 che l'assistito deve presentare
domanda alla Unita' sanitaria locale di appartenenza corredata dalla
proposta motivata di un medico specialista nonche' dall'ulteriore
documentazione prescritta dalle disposizioni regionali;
viste le proprie deliberazioni 2632/90 e 4402/91 e 138/08 che
identificano i centri regionali di riferimento previsti dall'art. 9
del DM 3 novembre 1989;
visto il DPCM 1/12/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente
il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori
di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione" che
detta le disposizioni inerenti l'assistenza di alta specializzazione
all'estero della quale possono usufruire i cittadini portatori di
handicap;
ritenuto necessario definire in maniera dettagliata la documentazione
sanitaria da allegare alla domanda di assistenza sanitaria all'estero
per poter consentire ai Centri regionali di riferimento di cui sopra
di valutare in maniera obiettiva ed equa la sussistenza dei requisiti
e l'efficacia delle cure;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di stabilire, per quanto in premessa esposto che:
1) la richiesta dell'assistito di prestazioni assistenziali presso
centri di altissima specializzazione all'estero deve essere corredata
da proposta motivata con le seguenti caratteristiche:
- deve essere di un medico specialista pubblico o privato competente
per disciplina in relazione alla eta' del paziente ed alla
specialita':
- non puo' essere accettata la richiesta del medico di medicina
generale, pediatra di libera scelta o di altro specialista in
discipline non strettamente connesse alla patologia, fermo restando
quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM 1/12/2000
- deve contenere una prescrizione circostanziata del medico
specialista che ha in carico l'utente e il progetto terapeutico che si
intende venga realizzato dall'Ospedale estero ed i motivi che non
consentono la realizzazione di tale progetto in Italia;
- deve contenere la storia riabilitativa o clinica pregressa e la
relativa documentazione, con l'indicazione delle difficolta' connesse
all'erogazione della prestazione sul territorio;
2) nel caso la terapia prescritta sia riconducibile a non comuni
procedure o tecniche curative e la terapia e' sperimentale e per
questo mancano ancora le pubblicazioni scientifiche di studi
randomizzati controllati, occorre l'approvazione preliminare di un
Comitato etico, sara' compito del Centro regionale di riferimento
avviare l'iter necessario;
3) i Centri regionali di riferimento istituiti ai sensi delle
deliberazioni  2632/90 e 4402/91 e 138/08 nella valutazione della
domanda devono:
- tenere presenti i Livelli essenziali di assistenza assicurati dal
Servizio Sanitario nazionale;
- tener conto delle raccomandazioni contenute nelle Linee guida della
patologia in oggetto emanate dalle societa' scientifiche su richiesta
del Ministero della Salute e facenti parte delle procedure di
accreditamento dei servizi es (Paralisi Cerebrale Infantile, Malattie
Neuro Muscolari, Spina Bifida, ecc.) (SIMFER, SINPIA);
4) i Centri regionali di riferimento e le Aziende USL interessate
possono avvalersi, per l'esame della domanda e della documentazione
allegata di Comitati tecnici regionali, Commissioni regionali e/o i
Gruppi tecnici regionali attivi nell'ambito della disciplina
interessata;
5) l'autorizzazione da parte del centro regionale di riferimento al
proseguimento di cure deve verificare il raggiungimento del risultato
promesso, valutato in modo oggettivo attraverso documenti
inoppugnabili nei casi di cicli ripetuti;
6) non e' da considerarsi "continuita' terapeutica" il semplice
controllo ambulatoriale post-operatorio o post-riabilitativo a
distanza;
7) l'Azienda Sanitaria di appartenenza dell'assistito deve verificare
che la domanda sia redatta secondo le modalita' esplicitate in questa
deliberazione e che la documentazione sia completa;
8) quando ci si trovi nei "casi particolari" e non esista quindi un
Centro regionale di riferimento definito le Aziende USL si
rivolgeranno al Centro della specialita' piu' affine all'interno della
propria Azienda o dell'Azienda Ospedaliera del proprio territorio;
9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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