REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 1980

Patto di stabilita' di Comuni e Province anno 2009. Autorizzazione al superamento dei saldi finanziari del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 per l'effettuazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 7 quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in
Legge 9 aprile 2009, n. 33 ed in particolare:
- il comma 1 che stabilisce che le Province ed i Comuni, con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti per i quali sussistono i
requisiti previsti dal comma 2 del citato art. 7 quater, possono
escludere dal saldo del patto di stabilita' interno per l'anno 2009:
a) i pagamenti in conto residui, concernenti spese per investimenti,
effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di
impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'art. 183 del Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al DLgs 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale, per impegni gia' assunti,
finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione
dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui
stessi, se non gia' conteggiati nei bilanci di previsione;
- il comma 3, in base al quale gli Enti locali, per i quali sussistono
le condizioni previste al comma 2, possono effettuare i pagamenti di
cui alle lettere a) e b) del comma 1, solo nei limiti degli importi
autorizzati dalla Regione di appartenenza. A tal fine, gli Enti locali
dichiarano all'Associazione nazionale dei Comuni italiani, all'Unione
delle Province d'Italia e alla Regione, entro il 30 aprile, l'entita'
dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La Regione,
a sua volta, definisce e comunica agli Enti locali richiedenti, entro
il 31 maggio, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal
saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del
proprio obiettivo programmatico, del Patto di stabilita' interno per
l'anno 2009, per un ammontare pari all'entita' complessiva degli
importi autorizzati;
considerato che gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, per i
quali sussistono le condizioni di cui al comma 2 del gia' citato art.
7 quater, Legge 33/09, hanno comunicato l'entita' dei pagamenti
effettuabili per richiederne l'esclusione dal saldo utile per il
rispetto del patto di stabilita' interno 2009, nel rispetto di quanto
previsto dal sopracitato comma 3;
vista la posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, assunta in data 21 maggio 2009, con la quale si rinvia, alla
data di ottobre 2009, ogni decisione in merito alla verifica delle
condizioni finanziarie necessarie per l'applicazione della suddetta
normativa da parte delle Regioni;
considerato che nel mese di novembre 2009, su istanza della Direzione
generale centrale Risorse finanziarie e Patrimonio, sono pervenute a
questa Amministrazione le comunicazioni dei soprarichiamati Enti
Locali, con le quali i Comuni e le Province hanno provveduto ad
aggiornare gli importi relativi ai pagamenti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, art. 7 quater, Legge 33/09, piu' volte richiamata;
ritenuto che occorra, in questa situazione di difficolta' economica e
finanziaria che oramai da diversi mesi investe l'intero territorio
nazionale, con pesanti ripercussioni sia per i settori produttivi che
per i governi locali, creare le condizioni per favorire la massima
valorizzazione e il massimo utilizzo delle risorse disponibili e le
opportunita' finanziarie per incrementare la disponibilita' alla
liquidita' degli investimenti a favore delle imprese;
valutato pertanto di impiegare, nell'ambito del territorio
emiliano-romagnolo, gli istituti di compensazione in merito al
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' introdotti dalla
legge nazionale citata che, seppur ritenuti solo parzialmente
risolutori dei gravi problemi che interessano la finanza pubblica,
offrono uno spazio che questa Regione intende coprire in un ottica di
sostegno allo sviluppo locale;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/07" e s.m.;
dato atto del parere allegato;
su proposta del Presidente della Giunta regionale,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di autorizzare, fino all'importo massimo complessivo di 70 milioni
di Euro, i Comuni e le Province, di cui al successivo punto 2 del
presente provvedimento, all'effettuazione dei pagamenti, in
applicazione del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 -quater, DL 10
febbraio 2009, n. 5 convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33,
escludendo i relativi importi dal saldo del patto di stabilita'
interno per l'anno 2009;
2) che i Comuni e le Province autorizzate al superamento del saldo del
patto di stabilita' per l'anno 2009 sono:
- Comune di San Polo D'Enza (RE);
- Comune di Alfonsine (RA);
- Comune di Bertinoro (FC);
- Comune di Cadeo (PC);
- Comune di Castel San Giovanni (PC);
- Comune di Cento (FE);
- Comune di Fontanellato (PR);
- Comune di Gambettola (FC);
- Comune di Longiano (FC);
- Comune di Mesola (FE);
- Comune di Traversetolo (PR);
- Provincia di Modena;
- Provincia di Reggio Emilia;
- Provincia di Parma;
3) di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e
Patrimonio, dott. Luciano Pasquini, di definire, con proprio atto, al
termine dell'attivita' istruttoria e delle verifiche di compatibilita'
finanziaria, l'ammontare di tali autorizzazioni con riferimento ai
singoli Enti locali, nel rispetto del quantum complessivo di 70
milioni di Euro, di cui al punto 1) del presente provvedimento;
4) di incaricare il Direttore generale alle Risorse finanziarie e
Patrimonio di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
con riferimento a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art. 7 quater,
Legge 33/09;
5) di dare atto, infine, che il presente provvedimento sara' oggetto
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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