REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 1586

Approvazione Accordo di programma con il Comune di Cattolica (RN) per l'istituzione di un Corpo di Polizia municipale. Assegnazione e concessione del contributo previsto all'art. 15, c. 2 della L.R. 24/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di approvare l' Accordo di programma secondo lo schema allegato
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, tra
la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cattolica (RN), per
l'istituzione di un Corpo di Polizia locale come definito all'art. 14
della L.R. 24/03 ed in attuazione della propria delibera 1056/09;
2) di approvare altresi', per le ragioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione
finanziaria della Regione a sostegno del programma suddetto, secondo
quanto indicato al successivo punto 4) e sulla base delle disposizioni
e prescrizioni previste nel testo dello schema di Accordo allegato
parte integrante al presente provvedimento;
3) di stabilire che il presente Accordo ha una durata, per quanto
riferita allo sviluppo del progetto sopra indicato, di anni tre e la
sua scadenza viene individuata al 31/12/2011, fatti salvi gli atti di
rendicontazione e di liquidazione conseguenti e che alla
sottoscrizione dello stesso provvedera' il Presidente della Giunta
regionale;
4) di assegnare e concedere al Comune di  Cattolica (RN), il
contributo relativo all'anno 2009 quantificato in base al piano
finanziario e come indicato nella sopra citata delibera n. 1056/09,
nell'importo di Euro 49.700,00, pari al 70% dell'importo di Euro
71.000,00 quale onere per l'anno 2009;
5) di imputare la conseguente spesa pari a  Euro 49.700,00 registrata
con il n. 3389 di impegno, sul Capitolo 2775 "Contributi a Enti locali
per investimenti relativi all'istituzione dei Corpi di Polizia locale
(art. 15, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)", UPB 1.2.3.3.4420  del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2009 che presenta la necessaria
disponibilita';
6) di dare atto che alla liquidazione del contributo provvedera' con
proprio atto formale il Dirigente competente ai sensi dell'art. 51
comma 3, della L.R. 40/01, nonche' della propria delibera 2416/08 e
s.m., secondo le modalita' previste all'art. 8) dell'Accordo di
programma;
7) di stabilire che:
- al finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste
nella proposta di Accordo, la Regione provvedera', nel rispetto delle
disposizioni contrattuali, in stretta correlazione con le effettive
risorse iscritte sui bilanci per gli esercizi successivi al 2009;
- l'Accordo non costituisce vincolo per l'iscrizione a bilancio delle
dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri;
- all'assegnazione,concessione e all'assunzione degli impegni di spesa
sul corrispondente capitolo di bilancio a valere sugli esercizi
finanziari futuri previa quantificazione degli stessi nei limiti
indicati agli artt. 5 e 6 dell'Accordo allegato nonche' alla
liquidazione degli importi riconosciuti con le modalita' di cui
all'Accordo medesimo, si provvedera' nel rispetto della normativa
regionale vigente e fermo restando quanto sopra indicato, con atti
adottati dal Dirigente regionale competente;
8) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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