REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n. 1033

Approvazione delle condizioni di compatibilita' degli aiuti temporanei di importo limitato ai sensi della Decisione di approvazione della Commissione Europea del 28 maggio 2009 C(2009) 4277 dell'aiuto n. 248/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati i Regolamenti (CE):
- n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009
che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale
europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del
FSE;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla
gestione finanziaria;
- n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
richiamato il Quadro strategico nazionale per il 2007/2013 previsto
dall'art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi
strutturali, approvato con decisione comunitaria C(2007)3329 del
13/7/2007;
vista la deliberazione del C.I.P.E. del 15/6/2007, n. 036 concernente
"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli
interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007/2013";
vista la Decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del 26
ottobre 2007 di approvazione del Programma operativo per l'intervento
comunitario del FSE ai fini dell'Obiettivo 2 "Competitivita' regionale
e occupazione" nella Regione Emilia-Romagna;
vista la propria deliberazione 1681/07 "Programma operativo della
Regione Emilia-Romagna FSE Obiettivo 2 'Competitivita' regionale e
occupazione' 2007-2013 - Presa d'atto della decisione di approvazione
della Commissione Europea ed individuazione dell'Autorita' di gestione
e delle relative funzioni e degli Organismi intermedi";
richiamata la Legge 19 luglio 1993, n. 236 "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione";
visti:
- la Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica" del 22 gennaio 2009 come modificata dalla
comunicazione del 25 febbraio 2009 (di seguito "Comunicazione");
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009
(di seguito "Direttiva") che recepisce il quadro comunitario
temporaneo di compatibilita' degli aiuti destinati a porre rimedio
alle difficolta' provocate all'economia reale della crisi finanziaria
mondiale, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del
Trattato CE, contenuto nella "Comunicazione" sopra citata;
- le "Linee Guida per l'applicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009", adottate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle
politiche comunitarie (di seguito "Linee Guida");
- la decisione di approvazione della Commissione Europea del 28 maggio
2009 C(2009)4277 dell'aiuto n. 248/2009 in tema di "aiuti temporanei
di importo limitato e compatibile", ai sensi dell'articolo 3 della
sopra citata "Direttiva";
considerato che:
- l'articolo 1 della "Direttiva" sopra citata prevede che le
disposizioni in essa contenute sono rivolte alle Amministrazioni che
intendono concedere aiuti di Stato nel rispetto della
"Comunicazione";
- le predette "Linee Guida" specificano che le Amministrazioni devono
garantire l'osservanza di tutte le disposizioni della "Comunicazione"
e di quelle contenute nella "Direttiva", nonche' delle condizioni
contenute nella decisione di approvazione della Commissione Europea e
degli  impegni assunti dalle Autorita' italiane;
- l'articolo 9 della "Direttiva" prevede taluni obblighi di
monitoraggio e comunicazione a carico delle Amministrazioni che
concedano aiuti conformi alla "Comunicazione";
ritenuto di erogare aiuti temporanei di lieve entita' alle imprese
operanti sul territorio regionale in relazione ad attivita'/azioni o
investimenti nell'attuale momento di crisi;
vista la L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
viste le proprie deliberazioni:
- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della
Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalita' di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- 1150/06 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta
e del Gabinetto del Presidente";
- 2416/08 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e s.m.;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di applicare le condizioni di compatibilita' degli aiuti temporanei
di importo limitato, di cui al quadro normativo di riferimento
illustrato in premessa e specificato nelle "Linee Guida", alle misure
di aiuto previste dal Programma operativo Obiettivo 2 Competitivita'
regionale e occupazione 2007-2013 della Regione e dalla Legge 236/93,
oltre che a quelle finanziate con risorse regionali, o gestite dalla
Regione, che questa ritenga concedere nella forma di "aiuti temporanei
di importo limitato" nel senso della "Comunicazione" e dell'articolo 3
della "Direttiva" in premessa citati. Gli aiuti concessi in forma di
"aiuti temporanei di importo limitato" dovranno  far riferimento a dei
"regimi di aiuto" e mai ad aiuti concessi come "aiuti ad hoc", al di
fuori di regimi;
2) di riportare le condizioni di compatibilita' di cui al quadro
normativo di riferimento, di cui al punto che precede, nella normativa
specifica di applicazione dei regimi di aiuto oppure nei bandi di
avviso standard relativi alle azioni del Programma operativo;
3) di rispettare gli obblighi di comunicazione e di tenuta dei
registri di cui all'articolo 9 della piu' volte citata "Direttiva";
4) di applicare le condizioni di compatibilita' degli aiuti temporanei
di importo limitato di cui al precedente punto 1 sino al 31/12/2010,
data ultima entro la quale potranno essere concessi;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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