REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 9 aprile 2009, n. 3

Approvazione del Regolamento provvisorio interno per l'organizzazione e il funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA
La L.R. 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della
Consulta di Garanzia Statutaria", e successive modifiche e
integrazioni, da' disposizioni in materia di costituzione e
composizione, compiti e funzioni, elezioni;
la L.R. 23/07, integrata con le successive modifiche apportate dalla
L.R. 19 dicembre 2008, n. 22, all'art. 16 bis prevede che "la Consulta
di Garanzia Statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso,
operi con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e
limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente e'
eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla
prima convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea
legislativa";
con prot. n. 29828 del 19 dicembre 2008 la Presidente dell'Assemblea
legislativa, Monica Donini ha provveduto alla prima convocazione per
il giorno 10 gennaio 2009 e in questa seduta ha dichiarato insediata
la Consulta con i componenti nominati dall'Assemblea legislativa.
con deliberazione n. 173 del 21 maggio 2008 l'Assemblea legislativa ha
nominato, ai sensi dell'articolo 69, comma 3 dello Statuto e dell'art.
3 della L.R. 23/07, componenti della Consulta il dott. Marzio
Maccarini, il prof. Giuseppe Piperata e il prof. Giuseppe Ugo
Rescigno;
con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2009 la Consulta di Garanzia
Statutaria ha eletto, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 23/07,
integrata con le successive modifiche apportate dalla L.R. 19 dicembre
2008, Presidente della Consulta di Garanzia Statutaria, il prof.
Giuseppe Piperata;
la L.R. 23/07, integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 19
dicembre 2008, n. 22, all'art. 7 prevede al comma 1 che ". . . la
disciplina per l'esercizio delle sue funzioni e' approvata con
regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione";
per quanto precede, procedendo come indicato dall'art. 7 sopra
richiamato, all'unanimita' dei voti,
delibera:
1) di approvare il "Regolamento provvisorio della Consulta di Garanzia
Statutaria ai sensi degli articoli 7 e 16 bis della Legge regionale 4
dicembre 2007, n. 23 Costituzione e funzionamento della Consulta di
Garanzia Statutaria";
2) di pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e di renderlo disponibile sul sito Internet della
Consulta.
Regolamento provvisorio della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi
degli articoli 7 e 16 bis della Legge regionale 4 dicembre 2007 n. 23
- Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria
Art.	 1 -  Oggetto Art.	 2 -  Consulta e componenti Art.	 3 - 
Elezione del Presidente Art.	 4 -  Attribuzioni del Presidente Art.	 5
-  Sede Art.	 6 -  Convocazione Art.	 7 -  Regime delle sedute e delle
deliberazioni Art.	 8 -  Pubblicazione delle deliberazioni Art.	 9 - 
Modalita' di attuazione dell'articolo 69, comma 1, lettera a) dello
Statuto Art.	 10 -  Presentazione della richiesta di provvedimenti di
cui all'articolo 69, comma 1, lettera b) dello Statuto Art.	 11 - 
Rapporti con altri organi della Regione Art.	 12 -  Poteri istruttori
Art.	 13 -  Organizzazione e il funzionamento della struttura di
supporto Art.	 14 -  Svolgimento di compiti specifici e regime delle
missioni Art.	 15 -  Approvazione e revisione del Regolamento interno
Art.	 16 -  Pubblicazione
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 69 dello
Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 7 della Legge
regionale 4 dicembre 2007 n. 23, disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria, di seguito
denominata "Consulta".
Art. 2
Consulta e componenti
1. La Consulta e' un organo autonomo e indipendente della Regione
Emilia-Romagna e gode di autonomia regolamentare e organizzativa.
2. I componenti della Consulta assumono il titolo di consultori.
Art. 3
Elezione del Presidente
1. La Consulta nella sua prima seduta, convocata dal Presidente
dell'Assemblea legislativa, elegge il Presidente ai sensi
dell'articolo 4 della Legge regionale n. 23 del 2007 e dell'articolo
69 dello Statuto.
2. L'elezione del Presidente avviene con le modalita' di cui
all'articolo 33, comma 4 dello Statuto.
3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica,
designa fra i consultori il componente destinato a sostituirlo in caso
di impedimento, il quale assume la carica di Vicepresidente.
Art. 4
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente:
a) rappresenta la Consulta;
b) la presiede e assicura il buon andamento dei lavori;
c) convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno;
d) designa il relatore e, in caso di necessita' il redattore in
sostituzione del relatore, sui diversi atti sottoposti all'esame della
Consulta;
e) sovrintende alle attivita' della Consulta;
f) e' responsabile dei rapporti con gli altri organi regionali;
g) esercita ogni altra facolta', diritto o obbligo disciplinati dalla
Legge regionale n. 23 del 2007 o da altre leggi della Regione
Emilia-Romagna.
2. Per particolari questioni attinenti ai compiti istituzionali della
Consulta, il Presidente puo' designare un consultore come proprio
delegato.
3. Il Presidente puo' adottare tutti i provvedimenti necessari per
assicurare il buon funzionamento della Consulta, di cui dovra' dare
puntualmente conto nella prima seduta utile.
Art. 5
Sede
1. La Consulta ha sede in Bologna, presso i locali destinati ad
ospitare gli organi di garanzia della Regione Emilia-Romagna, dove, di
norma, si svolgono le sue riunioni.
Art. 6
Convocazione
1. La Consulta si riunisce:
a) su convocazione del Presidente;
b) su richiesta motivata di un consultore;
c) nelle altre ipotesi obbligatorie previste dallo Statuto, dalle
leggi regionali e dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lettera b), del primo comma del presente
articolo, il Presidente convoca la Consulta entro e non oltre cinque
giorni dalla richiesta protocollata, indicando l'ordine del giorno.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c), qualora il Presidente rimanga
inerte, la Consulta viene convocata dal Vicepresidente oppure, in caso
di ulteriore inerzia, provvede il Presidente dell'Assemblea
legislativa.
3. Indipendentemente dalle convocazioni di riunioni finalizzate
all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 69 dello Statuto e
dall'articolo 2 della Legge regionale n. 23 del 2007, la Consulta
viene convocata dal Presidente:
a) per la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo
11, comma 2, del presente Regolamento;
b) per attivita' di approfondimento e ricerca su temi riguardanti i
compiti e i settori di intervento della Consulta stessa;
c) per gestire l'ordinaria amministrazione e ogni altra questione
relativa al funzionamento dell'Organo.
4. La Consulta si riunisce necessariamente ogni anno, prima della
predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, per definire
d'accordo con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea il fabbisogno
finanziario e le risorse umane e strumentali a garanzia del regolare
espletamento dei compiti istituzionali.
5. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno e devono
pervenire ai consultori della Consulta almeno 5 giorni prima della
seduta, salvo casi di necessita' ed urgenza, in presenza dei quali la
convocazione puo' essere fatta almeno ventiquattrore prima con i mezzi
piu' idonei.
6. La comunicazione della convocazione puo' avvenire mediante fax,
raccomandata, telegramma, per posta elettronica o altro mezzo idoneo.
7. L'ordine del giorno e' definito dal Presidente, anche se ciascun
consultore ha diritto a far inserire gli argomenti che intende
sottoporre alla Consulta. Argomenti ulteriori possono essere inseriti
anche in corso di seduta, purche' l'iscrizione venga deliberata
unanimemente da tutti i presenti.
8. La documentazione riguardante i singoli punti posti all'ordine del
giorno, salvo i casi di necessita' ed urgenza di cui al comma 5, deve
essere trasmessa ai consultori almeno cinque giorni prima la data
prevista per la seduta. Nel caso in cui la documentazione fosse
particolarmente corposa, il Presidente puo' disporre che venga messa a
disposizione dei consultori presso la sede della Consulta almeno tre
giorni prima della seduta, dandone comunicazione nella convocazione.
Art. 7
Regime delle sedute e delle deliberazioni
1. Le sedute della Consulta di norma non sono pubbliche, salvo che la
legge non disponga diversamente o sia disposto diversamente dalla
Consulta stessa.
2. Per la validita' delle sedute e' richiesta la partecipazione dei
tre membri.
3. Le deliberazioni adottate dalla Consulta devono escludere ogni
valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere
discrezionale dell'Assemblea legislativa.
4. Le delibere sono valide se approvate con le seguenti modalita':
a) all'unanimita' o a maggioranza, salvo il caso previsto dalla lett.
b);
b) nel caso uno dei tre consultori, diverso dal Presidente, si astenga
e c'e' parita' tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto
del Presidente.
In tutti gli altri casi la delibera e' respinta.
5. Per decisione della Consulta che deve essere comunicata per legge
agli interessati e agli organi regionali si intende il dispositivo,
che puo' essere contestuale alla motivazione. Qualora la motivazione
non sia contestuale, l'atto deve essere depositato, ai sensi
dell'articolo 8, entro i successivi quindici giorni.
6. Di ogni seduta e' redatto un verbale nel quale sono riportati i
presenti, l'ordine del giorno, le deliberazioni ed eventuali
comunicazioni e, per ogni questione trattata, il resoconto sommario
del dibattito.
7. Il verbale e' redatto da un funzionario della struttura regionale
di ausilio della Consulta con funzioni di segretario e sottoscritto
dallo stesso e dal Presidente.
8. Il processo verbale e' portato all'approvazione della Consulta
nella prima seduta utile successiva.
9. Il verbale di ogni seduta e' portato a conoscenza dal Presidente
della Consulta al Presidente dell'Assemblea legislativa ed all'Ufficio
di Presidenza.
10. Ogni consultore ha facolta' di iscrivere e mettere a verbale la
sua opinione dissenziente per quanto riguarda la deliberazione o anche
concorrente rispetto alla deliberazione che, pero', dissente per
quanto riguarda la motivazione. Di tale opinione dissenziente o
concorrente deve essere fatta menzione nel dispositivo della delibera
a cui si riferisce. Alla stessa verra' data la medesima pubblicita'
della delibera, se l'opinione verra' depositata dall'interessato in
forma scritta nei termini previsti dal precedente comma 5.
11. Le disposizioni adottate sulla base dei poteri attribuiti alla
Consulta dall'articolo 69 dello Statuto e dalla Legge regionale n. 23
del 2007 sono sottoscritte dal Presidente e dal relatore o dal
redattore, se diverso dal relatore.
Art. 8
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Le delibere adottate esercitando le competenze di cui all'articolo
1 della Legge regionale n. 23 del 2007 sono depositate presso la
segreteria della Consulta e consultabili da chiunque, nonche'
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nel
sito della Consulta.
2. E' facolta' della Consulta rendere pubbliche le altre
deliberazioni.
Art. 9
Modalita' di attuazione dell'articolo 69,
comma 1, lettera a) dello Statuto
1. Nei casi previsti dell'articolo 69, comma 1, lettera a) dello
Statuto, la Consulta si riunisce entro 5 giorni dalla comunicazione
resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo
15, comma 1 della Legge regionale n. 23 del 2007.
2. La Consulta nella prima riunione fissa il calendario delle
consultazioni del Presidente dell'Assemblea legislativa, del
Presidente della Giunta, dei singoli Assessori e dei Direttori
generali della Regione e di ogni altra persona che sia utile ascoltare
al fine dell'individuazione degli atti di ordinaria amministrazione e
degli atti improrogabili.
3. La Consulta puo' individuare gli atti di cui ai commi precedenti
progressivamente e con piu' deliberazioni successive, a seconda delle
risultanze delle consultazioni svolte.
4. Le strutture amministrative regionali hanno l'obbligo di segnalare
immediatamente quali atti o tipi di atti si rilevano improrogabili e
quali atti non sono stati elencati tra quelli di ordinaria
amministrazione. La Consulta delibera in merito a tali segnalazioni
non oltre tre giorni dal loro ricevimento.
5. La Consulta conduce costantemente con i mezzi ritenuti piu'
opportuni un'opera di conoscenza degli atti di ordinaria
amministrazione previsti nel tempo dalle leggi regionali.
Art. 10
Presentazione della richiesta di provvedimenti
di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b) dello Statuto
1. Le richieste di provvedimenti, con allegate eventuali memorie,
presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69, comma 1,
lettera b) dello Statuto, e dalle leggi regionali in materia di
iniziativa popolare e referendum sono depositate e protocollate presso
la segreteria della Consulta, che ne da' immediata comunicazione al
Presidente e ai consultori.
2. I termini di cui allo Statuto e alle leggi regionali decorrono
dalla data del protocollo, salvo se diversamente previsto.
3. La Consulta, al fine di valutare l'ammissibilita' delle richieste,
puo' riunirsi piu' volte, convocando le sedute secondo una tempistica
che permetta di rispettare i termini previsti dallo Statuto e dalle
leggi regionali in materia.
4. Per ogni provvedimento richiesto alla Consulta viene designato tra
i consultori un relatore, il quale riferisce alla Consulta
sull'argomento e propone l'ipotesi di deliberazione.
5. La Consulta, con provvedimento motivato, dichiara inammissibile la
richiesta in caso di mancanza dei requisiti previsti dallo Statuto e
dalle leggi regionali in materia.
Art. 11
Rapporti con altri organi della Regione
1. La Consulta puo' invitare il Presidente dell'Assemblea legislativa
o il Presidente della Giunta a partecipare alle proprie riunioni per
ascoltarli su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della
Consulta stessa.
2. La Consulta, entro il 15 settembre di ogni anno, trasmette al
Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta una
relazione sull'attivita' svolta, al quale deve essere allegato anche
il programma delle attivita' e la richiesta di stanziamento delle
risorse riguardanti l'anno successivo.
Art. 12
Poteri istruttori
1. La Consulta nello svolgimento delle sue funzioni puo' acquisire
memorie e qualsiasi altro documento o atto utile per i lavori della
Consulta.
2. La Consulta, per assicurare la completezza dell'istruttoria, puo'
chiedere l'audizione dei direttori generali e dei dirigenti delle
strutture regionali interessati, nonche' dei soggetti legittimati a
richiedere le deliberazioni o loro delegati, nonche' di ogni altro
soggetto dalla Consulta ritenuto utile per lo svolgimento delle
funzioni disciplinate dalla Legge regionale n. 23 del 2007 e dalle
altre leggi regionali.
3. Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, alla Consulta sono
attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo Statuto, dal
Regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla legislazione regionale
vigente, alle commissioni assembleari di inchiesta.
4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 60 - Commissioni assembleari d'inchiesta - del
Regolamento dell'Assemblea legislativa.
Art. 13
Organizzazione e il funzionamento
della struttura di supporto
1. La Consulta nello svolgimento delle sue funzioni si avvale dei
funzionari messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa, i quali compongono una apposita struttura
di supporto, posta alle dipendenze funzionali della Consulta.
2. La struttura:
a) svolge le funzioni di segreteria;
b) cura il protocollo della Consulta;
c) assiste la Consulta nello svolgimento dei lavori;
d) cura gli adempimenti antecedenti e susseguenti alle sedute della
Consulta;
e) svolge ogni attivita' istruttoria richiesta dalla Consulta;
f) svolge ogni altra attivita', su richiesta dalla Consulta,
disciplinata dalla Legge regionale n. 23 del 2007.
3. Del funzionamento della struttura e dei risultati dalla stessa
raggiunti verra' dato conto nella relazione annuale predisposta ai
sensi dell'articolo 11, comma 2. Tali risultanze verranno comunicate
anche alla Direzione generale dell'Assemblea legislativa.
4. Per l'esercizio dei compiti istituzionali, qualora non sia
possibile provvedere con risorse interne alla struttura o all'Ente
regionale, la Consulta puo' disporre l'affidamento di incarichi di
collaborazione e di consulenza a soggetti esterni, nel rispetto
dell'ammontare previsto in sede di definizione del fabbisogno con
l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
Art. 14
Svolgimento di compiti specifici
e regime delle missioni
1. Per l'esercizio di funzioni proprie, la Consulta puo' delegare lo
svolgimento di compiti preparatori ed istruttori a singoli consultori,
i quali sono tenuti ad eseguire l'incarico assegnato nella sede,
secondo le indicazioni fornite dalla Consulta e a riferirne alla
stessa. Di tali presenze verra' dato conto in apposito registro,
tenuto dal Segretario della Consulta.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 spetta ai
consultori incaricati un gettone di presenza per ogni giornata
dedicata all'espletamento dell'incarico. Al momento dell'attribuzione
dell'incarico la Consulta, d'accordo con il consultore incaricato,
dovra' definire il numero di giornate necessarie all'espletamento
dell'incarico stesso, che comunque non potra' mai essere superiore
alle 15 giornate.
3. I consultori possono recarsi in missione in Italia o all'estero.
Ogni missione deve essere preventivamente autorizzata dalla Consulta,
che decide sulla base dell'attinenza della missione al ruolo
istituzionale e ai compiti della Consulta stessa e della dotazione
finanziaria assegnata per ciascun esercizio. In questi casi, ai
consultori spettera' il trattamento economico di missione previsto per
i consiglieri regionali.
4. Per lo svolgimento di attivita' di rappresentanza e di gestione
ordinaria della Consulta svolte presso la sede, e' riconosciuto al
Presidente un gettone per ogni giorno di presenza. Di tali presenze
verra' dato conto in apposito registro, tenuto dal Segretario della
Consulta.
5. Spese di rappresentanza nell'interesse della Consulta potranno
essere sostenute solo se autorizzate dall'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea, il quale, in sede di definizione delle risorse ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, dovra' indicarne l'ammontare
complessivo.
6. Semestralmente la Consulta comunichera' all'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea il puntuale rendiconto delle missioni autorizzate,
degli incarichi affidati e delle spese di rappresentanza sostenute.
Art. 15
Approvazione e revisione del Regolamento interno
1. Il Regolamento interno della Consulta e' approvato a maggioranza
dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale n.
23 del 2007.
2. Ciascun consultore della Consulta puo' proporre modifiche e
integrazioni al Regolamento interno della Consulta.
3. Ogni proposta di modifica o integrazione e' posta all'ordine del
giorno nella prima seduta utile della Consulta successiva alla
presentazione.
Art. 16
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna e sul sito Internet della Consulta.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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