REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 19 febbraio
2008, n. 4 che concerne Disciplina degli accertamenti della
disabilita'. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni
in materia sanitaria e sociale e' il seguente:
"Art. 8 - Semplificazione delle commissioni e di altri organismi
collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati
o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive,
di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in
favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle
disposizioni legislative regionali di seguito indicate:
a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare
dell'emofilia di cui all'articolo  3 della Legge regionale 20 aprile
1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);
b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui
all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 
(Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione);
c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti
di cui all'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 
(Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione);
d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9
della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19  (Norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e
farmaceutica);
e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui
all'articolo 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19  (Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
veterinaria e farmaceutica);
f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i
rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della Legge
regionale 4 maggio 1982, n. 19  (Norme per l'esercizio delle funzioni
in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica);
g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui
agli articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 
(Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di
prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 3 della Legge
regionale 16 giugno 1988, n. 25  (Programma regionale degli interventi
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS);
i) consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della
Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32  (Disciplina delle acque
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
j) commissione regionale per la cooperazione sociale di cui agli
articoli 21  e 22 della Legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7  (Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione
della Legge 8 novembre 1991, n. 381);
k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i
trapianti di cui agli articoli  6 e 7  della Legge regionale 4
settembre 1995, n. 53  (Norme per il potenziamento, la
razionalizzazione ed il coordinamento dell'attivita' di prelievo e di
trapianto d'organi e tessuti);
l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di
cui all'articolo 10  della Legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 
(Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di
maternita' e a domicilio).
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19
che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene
e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' il seguente:
"Art. 9 - Commissione per l'ampliamento dei cimiteri
Nella Commissione prevista dall'art. 53 del DPR 21 ottobre 1975, n.
803, il Medico igienista del ruolo regionale e l'Ufficiale sanitario
del Comune dove il cimitero dovra' essere ubicato sono sostituiti dal
responsabile del servizio di igiene pubblica o da altro medico addetto
al servizio dell'Unita' sanitaria locale interessata.".
2) Il testo degli articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983,
n. 12 che concerne Promozione della ricerca sanitaria finalizzata e'
il seguente:
"Art. 5 - Commissione tecnica
Presso l'Assessorato regionale alla sanita' e' costituita una
Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata composta da
ventuno esperti in materia sanitaria di riconosciuta competenza
scientifica.
La Commissione e' nominata dal Consiglio regionale, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) quindici membri nominati dal Consiglio regionale;
b) un membro designato dal Consiglio di amministrazione di ciascuna
Universita' dell'Emilia-Romagna;
c) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
d) un membro designato dal Consiglio d'amministrazione degli Istituti
ortopedici Rizzoli di Bologna.
Nella deliberazione di nomina della Commissione sono altresi' indicati
il collaboratore regionale, di livello non inferiore al VII, al quale
sono affidate le funzioni di segreteria ed il Servizio regionale al
quale sono attribuiti i compiti di supporto organizzativo dei lavori
della Commissione.
Nella sua prima seduta, convocata dall'Assessore alla sanita', la
Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
I componenti della Commissione tecnica non partecipano alla
valutazione dei progetti di cui figurano come responsabili scientifici
o come collaboratori.
La Commissione tecnica, oltre a predisporre il programma poliennale a
norma dell'art. 2:
a) esprime parere sulle indagini e sugli studi che la Regione intenda
commissionare direttamente ai sensi dell'art. 1;
b) valuta la fattibilita' dei singoli progetti di ricerca ed esprime
parere vincolante sull'affidamento delle ricerche;
c) esprime parere sull'entita' del finanziamento relativo a ciascun
progetto selezionato;
d) valuta i risultati parziali delle ricerche ed esprime parere
vincolante sulla continuazione del finanziamento;
e) valuta i risultati finali delle ricerche e si esprime in merito
alla loro utilizzazione nell'ambito del Servizio sanitario e comunque
in relazione alle finalita' del Piano sanitario regionale.
La Commissione e' tenuta ad inviare annualmente all'Assessore
regionale alla sanita' e alla Commissione consiliare competente una
relazione finale sulle realizzazioni del programma poliennale, perche'
si provveda anche alla relativa pubblicazione e diffusione.
Art. 6 - Funzionamento della Commissione
La Commissione ha facolta' di acquisire informazioni e chiarimenti da
parte dei presentatori dei progetti di ricerca; puo' inoltre
richiedere pareri tecnici e scientifici di esperti, anche stranieri,
competenti nelle materie trattate.
La Commissione dura in carica un quinquennio ed i suoi componenti
possono essere confermati per una sola volta.
La Commissione e' convocata su iniziativa del suo Presidente o su
richiesta di un quarto dei suoi componenti. Per la validita' delle
riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi
componenti, le pronunce sono adottate a maggioranza.
Ai componenti della Commissione viene corrisposto un gettone di
presenza secondo le disposizioni previste dalla vigente legislazione
regionale in materia.".
3) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981,
n. 33 che concerne Organizzazione e funzionamento dei presidi
multizonali di prevenzione e' il seguente:
"Art. 15 - Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni
ionizzanti
Le Commissioni per la protezione sanitaria della popolazione contro i
rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 89  del DPR 13
febbraio 1964, n. 185, sono insediate presso il settore fisico di ogni
presidio multizonale di prevenzione e hanno competenza per l'ambito
territoriale in cui si riferisce ciascun presidio.
Le Commissioni sono presiedute dal responsabile del settore di
attivita' fisico-ambientale e sono composte:
da un laureato in medicina, specialista in radiologia;
da un laureato in fisica facente parte del servizio di fisica
sanitaria ospedaliera dell'ambito territoriale del presidio
multizonale di prevenzione;
da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui
all'articolo 71 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o
da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi
dell'articolo 76  del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
Le Commissioni vengono di volta in volta integrate dai responsabili
dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del
lavoro dall'Unita' sanitaria locale nel cui territorio si esplicano le
attivita' o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di
autorizzazione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo
amministrativo dell'Unita' sanitaria locale nel cui territorio ha sede
il presidio multizonale.
Le Commissioni hanno funzioni consultive e restano in carica tre anni.
I componenti sono nominati dal Comitato di Gestione dell'Unita'
sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione
e possono essere riconfermati.
Le Commissioni esprimono parere per tutte le questioni previste dalle
vigenti disposizioni, nonche' ai fini del rilascio del nulla osta
previsto dall'articolo 102  del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
Le Commissioni prestano inoltre la propria consulenza ai Sindaci e
alle Unita' sanitarie locali circa i problemi della protezione della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.".
4) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' il seguente:
"Art. 11 - Commissione per la protezione sanitaria della popolazione
contro i rischi da radiazioni ionizzanti
La Commissione di cui all'articolo 89 del DPR 13 febbraio 1964, n.
185, e' istituita, ai sensi dell'articolo 15  della L.R. 7 settembre
1981, n. 33, che ne disciplina altresi' la composizione e il
funzionamento, presso l'Unita' sanitaria locale in cui e' ubicato il
presidio multizonale di prevenzione ed ha competenza sul territorio di
riferimento del presidio multizonale di prevenzione stesso.".
5) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n.
32 che concerne Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo e' il seguente:
"Art. 3 - Consulta regionale per il termalismo
1. E' istituita la Consulta regionale per il termalismo.
2. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo
delegato che la presiede;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di sanita' e igiene,
di ambiente e difesa del suolo o un loro delegato;
c) i Sindaci dei Comuni sedi di stabilimenti e impianti termali o un
loro delegato;
d) sei membri nominati dal Presidente della Regione, di cui tre scelti
tra designati dalle Associazioni regionali degli operatori termali
maggiormente rappresentative e tre fra quelli designati dalle
Associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali
maggiormente rappresentative;
e) tre esperti in materia di termalismo eletti dal Consiglio regionale
con voto limitato a due;
f) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i
soggetti indicati dalle Organizzazioni sindacali regionali dei
lavoratori dipendenti dei settori interessati maggiormente
rappresentative;
g) tre esperti indicati dalle Associazioni ambientaliste
dell'Emilia-Romagna.
3. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il
Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni per
provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente
alla nomina dei membri gia' designati e alla costituzione della
Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero
di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto
costitutivo. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale
che l'ha eletta. Il Presidente provvede a sostituire con le stesse
modalita' i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o
per altra causa cessino dalle loro funzioni.
4. La Consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le
categorie interessanti, con funzioni propositive e consultive in
relazione alle finalita' di cui all'art. 1. Di norma vengono
sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e
pianificazione che interessano il settore idrotermale.
5. Il quarto comma dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 e'
soppresso.".
6) Il testo degli articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre
1995, n. 53 che concerne Norme per il potenziamento, la
razionalizzazione ed il coordinamento dell'attivita' di prelievo e di
trapianto d'organi e tessuti e' il seguente:
"Art. 6  - Comitato per la gestione del Centro di riferimento
1.  Al fine di assicurare un efficace raccordo tra le scelte
programmatiche della Regione, l'intervento delle Aziende sanitarie e
gli orientamenti tecnico-scientifici delle diverse unita' di prelievo
e trapianto, la composizione del Comitato per la gestione del Centro
regionale di riferimento per i trapianti previsto dal comma secondo
dell'articolo 11 del DPR 16 giugno 1977, n. 409 viene cosi'
determinata:
Presidente:
l'Assessore regionale alla sanita' o suo delegato;
Componenti:
a) il Responsabile del Servizio ospedali dell'Assessorato regionale
alla sanita';
b) i Direttori sanitari delle Aziende ospedaliere nelle quali si
effettuano i trapianti d'organo;
c) il Direttore pro-tempore del Centro regionale di riferimento per i
trapianti;
d) il Coordinatore regionale della donazione nominato con le procedure
previste al comma 6 dell'articolo 4;
e) cinque medici esperti in materia di donazione, prelievo e trapianto
d'organo, di cui almeno un rianimatore;
f) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni impegnate nella
promozione della donazione e trapianto d'organo.
In relazione ai temi trattati il Presidente puo' invitare a
partecipare ai lavori del Comitato esperti in specifiche materie.
2. Fino alla definizione del coordinamento operativo delle attivita'
relative al prelievo e innesto di cornea, del Comitato fa parte anche
un medico esperto in materia di innesto di tessuto corneale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono assicurate da un
funzionario dell'Assessorato regionale alla sanita'.
4. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento e'
nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e dura in carica tre anni.
5. Il Comitato di gestione istituito in esecuzione della delib. C.R.
14 febbraio 1990, n. 3039 cessa le proprie funzioni all'atto della
nomina del Comitato di cui al presente articolo.
Art. 7 - Funzioni del Comitato
1. Il Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento
definisce le modalita' del coordinamento operativo del Centro e
collabora con l'Assessorato regionale alla sanita' nella
determinazione delle linee di intervento per la razionalizzazione e
l'ottimizzazione delle attivita' di prelievo e trapianto nel
territorio regionale.
2. In particolare, il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) definisce il ruolo, l'apporto e le modalita' di relazione tra le
diverse unita' funzionali che partecipano alla formazione e gestione
delle liste di attesa per i diversi tipi di trapianto,
all'individuazione del ricevente idoneo ed alla esecuzione dei test
immunologici, anche ai fini di una valutazione dei costi a carico
delle diverse Aziende sanitarie nelle quali le unita' funzionali sono
inserite;
b) determina i criteri e le modalita' per il coordinamento operativo
tra le sedi di prelievo e le sedi di trapianto;
c) verifica periodicamente la funzionalita' delle scelte operative ed
organizzative adottate e la loro rispondenza alle esigenze del
coordinamento regionale ed interregionale;
d) valuta, in accordo con l'Agenzia sanitaria regionale sia in termini
quantitativi che qualitativi, l'operativita' delle strutture di
prelievo e di trapianto, anche ai fini di una loro pianificazione
ottimale sul territorio regionale;
e) partecipa alla predisposizione del Programma di cui all'articolo 3
ed alla verifica della sua attuazione;
f) propone, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, gli
interventi prioritari ai quali finalizzare le risorse finanziarie
destinate all'attuazione del Programma;
g) esprime parere sui programmi di informazione e di aggiornamento
professionale da realizzare a livello regionale.".
7) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 7 settembre 1981, n.
33 che concerne Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali
di prevenzione e' il seguente:
"Art. 9 - Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione
E' istituito presso ogni presidio multizonale di prevenzione un
Comitato tecnico con funzioni consultive.
Il Comitato e' presieduto dal responsabile del presidio multizonale di
prevenzione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile
di settore con maggiore anzianita' di servizio. E' composto dai
responsabili dei settori di attivita' in cui il presidio e'
articolato, dai responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo
6, dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e medicina
preventiva ed igiene del lavoro delle Unita' sanitarie locali
dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.
E' convocato dal Presidente almeno ogni due mesi; e' altresi'
convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi
componenti.
Il regolamento delle Unita' sanitarie locali ove hanno sede i presidi
multizonali di prevenzione disciplina le modalita' di funzionamento
del Comitato tecnico consultivo.
L'attivita' del Comitato tecnico e' finalizzata al coordinamento,
all'interdisciplinarieta' e alla standardizzazione degli interventi
effettuati dal presidio al collegamento tecnico con i servizi delle
Unita' sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale dei presidi
medesimi, con particolare riferimento ai servizi di medicina
preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica. Il Comitato
tecnico formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature
e degli strumenti di dotazione dei presidi in ordine all'attivita'
formativa e informativa degli operatori; propone al Comitato di
gestione le modalita' per l'attuazione delle forme di collaborazione
con gli Enti e gli Istituti indicati all'articolo 3, ultimo comma.
Il collegamento tecnico e operativo previsto dall'articolo 12 della
L.R. 22 ottobre 1979, n. 33, e' assicurato dai Comitati di gestione
delle Unita' sanitarie locali ove hanno sede i presidi multizonali di
prevenzione.".
Comma 2
8) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19
che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene
e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' gia' citato alla
nota 1) dell'articolo 2.
9) Il testo degli articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983,
n. 12 che concerne Promozione della ricerca sanitaria finalizzata e'
gia' citato alla nota 2) dell'articolo 2.
10) Il testo dell'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981,
n. 33 che concerne Organizzazione e funzionamento dei presidi
multizonali di prevenzione e' gia' citato alla nota 3) dell'articolo
2.
11) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' gia' citato
alla nota 4) dell'articolo 2.
12) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n.
32 che concerne Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo e' gia' citato alla nota 5)
dell'articolo 2.
13) Il testo degli articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre
1995, n. 53 che concerne Norme per il potenziamento, la
razionalizzazione ed il coordinamento dell'attivita' di prelievo e di
trapianto d'organi e tessuti e' gia' citato alla nota 6) dell'articolo
2.
14) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981,
n. 33 che concerne Organizzazione e funzionamento dei presidi
multizonali di prevenzione e' gia' citato alla nota 7) dell'articolo
2.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 14 agosto 1989, n.
27 che concerne Norme concernenti la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i
figli e' il seguente:
"Art. 8 - Percorso nascita
1. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario-regionale relativi
alla tutela della gravidanza e della maternita', le Unita' sanitarie
locali definiscono e organizzano un sistema articolato di prestazioni,
denominato "percorso nascita", in grado di fornire, secondo criteri di
massima integrazione, fruibilita' e coordinamento tra i diversi
presidi socio-sanitari coinvolti, il complesso degli interventi
afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.
2. Tale percorso deve, fra l'altro, prevedere:
a) la consulenza preconcezionale;
b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo
alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio
anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e
iatrogeni;
c) corsi di preparazione alla nascita;
d) l'assistenza domiciliare al puerperio.
3. In riferimento al "percorso nascita", le Unita' sanitarie locali
garantiscono il coordinamento degli interventi territoriali e
ospedalieri anche mediante appositi protocolli di collaborazione. Il
raccordo e la continuita' dei diversi interventi devono essere
documentati anche mediante una apposita scheda, a disposizione della
donna.
4. Le Unita' sanitarie locali, nell'ambito del "percorso nascita",
assicurano informazioni:
a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale
e regionale con particolare attenzione a quanto previsto al successivo
articolo 9, e sulle modalita' necessarie per il loro rispetto;
b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel
territorio per la tutela della gravidanza e della maternita' nonche'
sulle modalita' richieste per il loro utilizzo;
c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo
ambito.
5. Le Unita' sanitarie locali possono altresi' prevedere forme di
collaborazione e di convenzione per la realizzazione di iniziative
socio-sanitarie a particolare valenza promozionale nonche' per studi e
ricerche con consultori di cui all'art. 22, soggetti non istituzionali
di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, gruppi, movimenti ed
associazioni che abbiano fini istituzionali ricompresi nelle materie
regolate dal presente articolo e possiedano i necessari requisiti di
esperienza e competenza nonche' adeguate capacita' tecniche,
organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 14 agosto 1989, n.
27 che concerne Norme concernenti la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i
figli e' gia' citato alla nota 1) dell'articolo 3.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 1998, n.
26 che concerne Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle
case di maternita' e a domicilio e' il seguente:
"Art. 10 - Commissione consultiva tecnico-scientifica
1. E' istituita, presso l'Assessorato regionale alla sanita', una
Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita, con
il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalita'
della presente legge, nonche' di quanto previsto agli artt. 6, 7, 8 e
9 della L.R. n. 27 del 1989, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) valutazione della qualita' dell'assistenza alla gravidanza ed al
parto, relativamente a tempestivita' di accesso ai servizi,
continuita' dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di
salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne
riguardo alle diverse modalita' assistenziali e di espletamento del
parto;
b) qualita' delle informazioni ricevute dalle donne relative al
percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;
c) monitoraggio delle modalita' dei parti avvenuti nelle strutture
ospedaliere pubbliche e private, nelle case di maternita' ed a
domicilio;
d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto
nelle Aziende sanitarie;
e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle piu'
appropriate ed efficaci modalita' organizzative per l'assistenza
ostetrica.
2. La Commissione, nominata con delibera della Giunta regionale,
sentito il parere della commissione consiliare Sicurezza Sociale,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
resta in carica tre anni ed i componenti possono essere nuovamente
nominati. E' presieduta dall'Assessore regionale alla sanita' o da un
suo delegato. E' composta da esperti del settore, assicurando la
presenza di almeno un rappresentante delle seguenti categorie e figure
professionali: ginecologo-ostetrico, ostetrica/o, epidemiologo,
psicologo, neonatologo, esperto in organizzazione dei servizi,
igienista, medico di medicina generale, pediatra di base, pediatra di
comunita', assistente sanitario, sociologo, assistente sociale,
esperto di comunicazione-informazione. E' altresi' garantita la
presenza di un rappresentante delle Aziende sanitarie della Regione,
delle strutture sanitarie private accreditate, delle organizzazioni
del privato sociale.
3. La Commissione puo' costituire al suo interno gruppi di lavoro per
settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti
indicati dalla Commissione stessa e nominati con determinazione del
Direttore generale alla Sanita'.
4. La Commissione, sulla base dei dati disponibili in Assessorato e
presso l'Agenzia sanitaria regionale e delle relazioni fornite
annualmente dalle Aziende sanitarie, predispone ed invia ogni anno
alla Commissione sicurezza sociale del Consiglio regionale un rapporto
contenente i dati e le valutazioni relativi ai temi di cui al
precedente comma 1, con esplicito riferimento a:
a) morbilita' e mortalita' perinatale e neonatale;
b) morbilita' e mortalita' materna;
c) modalita' di espletamento dei parti ed in particolare dei parti
strumentali;
d) complicanze in gravidanza;
e) appropriatezza delle procedure di monitoraggio ed intervento
farmacologico utilizzate durante il travaglio ed il parto;
f) diffusione e modalita' dell'allattamento al seno;
g) diffusione del parto a domicilio e nelle case di maternita'.
5. Ai componenti la Commissione ed agli esperti che partecipano ai
gruppi di lavoro spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalle
vigenti disposizioni regionali di legge.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 7 della Legge regionale 16 giugno 1988, n.
25 che concerne Programma regionale degli interventi per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS e' il seguente:
"Art. 7 - Relazione della Giunta al Consiglio regionale
1. La Giunta presentera' annualmente al Consiglio regionale una
relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli
interventi adottati per combatterla e prevenirla.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 16 giugno 1988, n.
25 che concerne Programma regionale degli interventi per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS e' il seguente:
"Art. 3 - Commissione consultiva tecnico-scientifica
1. Presso la Giunta regionale e' istituita una Commissione regionale
di consulenza tecnico-scientifica, con il compito di assistere la
Giunta nel perseguimento delle finalita' della presente legge.
2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale,
resta in carica due anni ed i membri che la compongono possono essere
nuovamente nominati. Essa e' presieduta dall'Assessore regionale alla
Sanita' o da un suo delegato ed e' composta da:
un esperto di igiene;
un esperto di epidemiologia;
un esperto di organizzazione e direzione sanitaria ospedaliera;
quattro esperti in malattie infettive;
un esperto in microbiologia e virologia;
un esperto in immunologia clinica;
uno psicologo;
un neuropsichiatra;
un primario di laboratorio ospedaliero;
un dirigente di centro emotrasfusionale;
un dirigente del settore per il coordinamento degli interventi per la
tutela della salute dei tossicodipendenti (CTST).
3. La Commissione puo' costituire al suo interno gruppi di lavoro, per
settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti
nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
4. La Commissione collabora alla predisposizione della relazione
tecnica prevista dal successivo art. 7.
5. Ai componenti la Commissione e agli esperti che partecipano ai
gruppi di lavoro spettano i compensi e i rimborsi previsti dalle
vigenti disposizioni regionali di legge.".
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1977, n.
17 che concerne Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia e'
il seguente:
"Art. 2 - Istituzione dei corsi di addestramento
L'istituzione dei corsi di addestramento di cui al precedente articolo
e' autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la commissione
consiliare competente, previo accertamento dell'esistenza dei
requisiti necessari per la organizzazione dei corsi stessi e per il
controllo delle infusioni o delle autoinfusioni domiciliari.
Requisito essenziale e' l'esistenza di un servizio trasfusionale
collegato, preferibilmente, ad un servizio di emocoagulazione.
A tal fine, gli enti ospedalieri che intendono organizzare detti corsi
debbono avanzare richiesta documentata al Presidente della Giunta
regionale.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 20 aprile 1977, n.
17 che concerne Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia e'
il seguente:
"Art. 3 - Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare
dell'emofilia
Presso ciascun ente ospedaliero autorizzato ad organizzare i corsi di
addestramento ai sensi dell'art. 2, e' istituita una commissione
presieduta da un membro del consiglio d'amministrazione e composta dal
responsabile del servizio trasfusionale, da un medico esperto in
emocoagulazione, dal direttore sanitario, da un assistente sociale del
ruolo dell'ospedale e da un rappresentante dell'associazione "Amici
della fondazione dell'emofilia".
La Commissione puo' avvalersi della consulenza di uno psicologo.
La Commissione e' nominata dal consiglio d'amministrazione dell'ente.
Alla suddetta Commissione sono attribuiti in particolare i seguenti
compiti:
a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di
addestramento e delle relative modalita' di svolgimento;
b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di
entrambi, previo accertamento della loro idoneita' psicofisica
all'addestramento e alla pratica dell'autoinfusione o dell'infusione,
nonche' del tipo e delle entita' della sindrome emofilica del
paziente;
c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneita' del
paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o
l'infusione.".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo degli articoli 21 e 22 della legge regionale 4 febbraio
1994, n. 7 che concerne Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381
e' il seguente:
"Art. 21 - Costituzione
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituita,
presso la Presidenza della Giunta, la Commissione regionale per la
cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) il Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede;
b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata
esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle
associazioni delle cooperative piu' rappresentative a livello
regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.
1577 e successive modificazioni;
c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in ambito regionale;
d) un rappresentante designato dall'A.N.C.I.;
e) un rappresentante designato dall'U.R.P.E.R.;
f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.
2. Alle sedute partecipa, su invito del Presidente, un dirigente
dell'Assessorato competente per ciascuna delle materie all'esame della
Commissione.
3. Alle sedute e' invitato un dirigente dell'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione.
4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati.
"Art. 22 - Competenze della Commissione
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime
parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle
cooperative sociali;
b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;
c) sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5;
d) sugli schemi tipo di convenzione cui all'art. 11;
e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19;
f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla
definizione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente
legge.
1-bis. La Commissione acquisisce per il tramite delle Amministrazioni
provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di
applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito,
osservazioni e proposte alla Giunta regionale.
2. La Commissione formula altresi' alla Giunta regionale osservazioni
sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.L.C.P.S.
14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere e'
trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.
3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio
funzionamento.".
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 32 del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147
che concerne Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei
gas tossici e' il seguente:
"Art. 32 - Commissione esaminatrice
Per ciascuna sede di esami, la commissione esaminatrice degli
aspiranti al certificato di idoneita', previsto dall'art. 26, e'
nominata dal prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed e'
composta dai seguenti membri che risiedono in questa:
a) il vice-prefetto, o un consigliere di prefettura, che la presiede,
in rappresentanza del prefetto;
b) il medico provinciale;
c) il questore o il vice-questore;
d) il capo della sezione di chimica del laboratorio provinciale o
comunale di vigilanza igienica;
e) il comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco.
Un funzionario dell'ufficio sanitario provinciale ha le funzioni di
segretario.".
2) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' il seguente:
"Art. 10 - Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici
Nella Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32  del R.D. 9
gennaio 1927, n. 147, il direttore della sezione chimica del
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e il funzionario
dell'Ufficio sanitario provinciale sono sostituiti, rispettivamente,
da un chimico e da un amministratore del ruolo nominativo regionale
designati dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio.".
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' gia' citato
alla nota 2) dell'articolo 23.
NOTE ALL'ART. 25
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981,
n. 33 che concerne Organizzazione e funzionamento dei presidi
multizonali di prevenzione e' gia' citato alla nota 3) dell'articolo
2.
2) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n.
19 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica e' gia' citato
alla nota 4) dell'articolo 2.
3) Il testo dell'articolo 5, comma 5 della Legge regionale 10 febbraio
2006, n. 1 che concerne Norme per la tutela sanitaria della
popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti e' il seguente:
"Art. 5 - Organismi tecnici
(omissis)
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le
modalita' di funzionamento degli Organismi tecnici di supporto,
prevedendo che in tali Organismi venga garantita la presenza delle
competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni
da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei Comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate
le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai
sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000, per il
rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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