REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 1994,
n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione contabilita',
contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 21 - Adozione di un regolamento di contabilita' e di criteri
uniformi
1. La Giunta regionale puo' avvalersi di una Commissione di esperti in
materia contabile, da nominarsi entro trenta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, per l'elaborazione di un regolamento di
contabilita' delle Aziende, nonche' per l'adozione di criteri uniformi
volti ad assicurare omogeneita' nella rilevazione, valutazione,
classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura
e contenuto del bilancio.
2. Gli incarichi al personale esterno alla Amministrazione regionale
potranno essere conferiti nei limiti e con le modalita' di cui al
comma 6 dell'art. 7 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29  e successive
modifiche.".
2) Il testo dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 20 dicembre
1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione
contabilita', contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 6 - Bilancio pluriennale di previsione
(omissis)
4. Il bilancio pluriennale di previsione e' predisposto secondo lo
schema approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, e sottoposto a riclassificazione per
eventuali adeguamenti a norme statali.".
3) Il testo dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 20 dicembre
1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione
contabilita', contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 7 - Bilancio economico preventivo
1. Il bilancio economico preventivo esprime analiticamente il
risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno
solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di
previsione, deve essere formulato in base allo schema di bilancio
obbligatorio approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, e sottoposto a
riclassificazione per eventuali adeguamenti a norme statali. E'
corredato da una relazione illustrativa del Direttore generale, che ne
costituisce Parte integrante.
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione
contabilita', contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 13 - Bilancio di esercizio
(omissis)
3. La Regione, tramite atti di indirizzo e coordinamento da emanarsi,
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
disciplina la struttura del bilancio di esercizio ed i principi
contabili.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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