REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 2
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1997, n.
15 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunita'
montane
1. Le Province e le Comunita' montane, le prime limitatamente al
territorio non compreso in alcuna Comunita' montana, esercitano, in
materia di agricoltura, tutte le funzioni amministrative rientranti
nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa
comunitaria, statale e regionale, ivi compresa la concessione degli
incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, ad eccezione
di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 e di quelle
riservate alle sole Province ai sensi del comma 2.
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative
concernenti:
a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo
agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma
statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;
b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei
carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il
conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e
regionali, comprese le nomine;
d) gli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali, ivi compresa
la vigilanza e tutela, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 7
febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti
locali e sugli enti dipendenti dalla Regione), e successive modifiche
ed integrazioni;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e
l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi
alimentari;
f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e
sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per
l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri
genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei
veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale
nonche' dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;
h) il rilascio delle autorizzazioni per le attivita' di utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura;
i) le attivita' di assistenza tecnica e divulgazione di livello
provinciale nonche' la realizzazione delle relative azioni comuni;
l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.
l-bis) le funzioni amministrative non comprese nella lettera g) del
comma 1 dell'art. 2.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
96 che concerne Disciplina dell'agriturismo e' il seguente:
"Art. 6 - Disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e' consentito, salvo
che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei
delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella
preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni, o sono
stati dichiarati delinquenti abituali.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che
concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:
"Art. 19 - Dichiarazione di inizio attivita'
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge
o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la
sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e
dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria,
e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche
per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente
puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati
o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E'
fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione
dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e'
data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e'
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il testo dell'articolo A-9, capo A-II e in riferimento al Capo A-IV
dell'allegato "Contenuti della pianificazione" della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. A-9 - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e
testimoniale
1. Il P.S.C. individua gli edifici di interesse
storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui
al Titolo I del DLgs n. 490 del 1999, e definisce gli interventi
ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e
straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento
conservativo.
2. Il Comune individua inoltre gli edifici di pregio storico-culturale
e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per
ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero
ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalita' di intervento ed i
materiali utilizzabili, nonche' le destinazioni d'uso compatibili con
la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto
ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita dal R.U.E.
ai sensi dell'art. 29.
3. Il P.O.C. puo' determinare le unita' minime di intervento la cui
attuazione e' subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da
attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un
programma di interventi articolato in piu' fasi.".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 che
concerne Disciplina dell'agriturismo e' il seguente:
"Art. 9 - Riserva di denominazione. Classificazione
1. L'uso della denominazione "agriturismo", e dei termini attributivi
derivati, e' riservato esclusivamente alle aziende agricole che
esercitano l'attivita' agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto tra
domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina
criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale
e definisce le modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni, di
parametri di valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali.".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 23 della Legge 17 aprile 2001, n. 122 che
concerne Disposizioni modificative e integrative alla normativa che
disciplina il settore agricolo e forestale e' il seguente:
"Art. 23 - Ospitalita' rurale familiare
1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo
rurale e alla valorizzazione della multifunzionalita' delle aziende,
possono disciplinare l'attivita' relativa al servizio di alloggio e di
prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attivita'
abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da
imprenditori agricoli, rientrano tra le attivita' agrituristiche.
2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano,
con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono
essere utilizzati per l'attivita' di cui al comma 1, nonche' le
caratteristiche di professionalita' e di continuita' dell'attivita'.
Ogni persona fisica non puo' essere titolare di piu' di
un'autorizzazione all'esercizio di tale attivita'.
3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di
aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di
un'attivita' agrituristica si applica anche per le attivita' di
ospitalita' rurale.".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 che concerne Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 e' il
seguente:
"Art. 15 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia
del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle
pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli
Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura
anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette
finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti,
possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di
importo annuale non superiore a 50.000 Euro nel caso di imprenditori
singoli, e 300.000 Euro nel caso di imprenditori in forma
associata.".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale
4 novembre 2002, n. 29 che concerne Norme per l'orientamento dei
consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi
di ristorazione collettiva e' il seguente:
"Art. 2 - Attivita' regionale
1. E' di competenza della Regione:
(omissis)
d) promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o
nelle aziende agricolo - alimentari aderenti ai programmi della
Regione, intesi a sviluppare in modo coordinato attivita' didattiche,
formative ed informative;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 23
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 30 maggio
1997, n. 15 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto
1983, n. 34 e' il seguente:
"Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Province e Comunita'
montane
(omissis)
2. Sono riservate alle Province le funzioni amministrative
concernenti:
a) il coordinamento su base provinciale del sistema informativo
agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma
statistico nazionale e dai programmi statistici regionali;
b) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei
carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il
conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
c) commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e
regionali, comprese le nomine;
d) gli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali, ivi compresa
la vigilanza e tutela, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 7
febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti
locali e sugli enti dipendenti dalla Regione), e successive modifiche
ed integrazioni;
e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e
l'attuazione degli interventi relativi all'orientamento dei consumi
alimentari;
f) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e
sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
g) il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per
l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri
genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei
veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale
nonche' dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;
h) il rilascio delle autorizzazioni per le attivita' di utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura;
i) le attivita' di assistenza tecnica e divulgazione di livello
provinciale nonche' la realizzazione delle relative azioni comuni;
l) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
l-bis) le funzioni amministrative non comprese nella lettera g) del
comma 1 dell'art. 2.".
NOTE ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che
concerne Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e' gia' citato alla
nota 1) dell'articolo 10.
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della Legge 20 febbraio 2006, n.
96 che concerne Disciplina dell'agriturismo e' gia' citato alla nota
1) dell'articolo 8.
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1994 ,
n. 8 che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica
e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 15 - Fondi agricoli sottratti all'attivita' venatoria
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15
della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo
rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro trenta
giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in
caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di
ogni anno successivo.
2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento
motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il
piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di esigenza di
salvaguardia di colture agricole specializzate, nonche' di produzioni
agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca
scientifica ovvero di attivita' di rilevante interesse economico,
sociale o ambientale.
3. In presenza di attivita' di rilevante interesse ambientale la
domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento
ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie
incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, sulla
conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.".
NOTA ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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