REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo  dell'articolo 37 della Legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 2
1) Il testo  dell'articolo 10 della Legge regionale 19 dicembre 2008,
n. 23 che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011 e'
il seguente:
"Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3 della
legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della
Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per
l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le
opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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