REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 3
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' il seguente:
"Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie
di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle
procedure adottate.
2.  Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve
prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione
delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di
attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema
di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento
nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il
riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere
adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro,
ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita'
in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui
all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.".
Comma 4
2) Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' il seguente:
"Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi,
nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario raccordo con il
Comitato di cui all'articolo 5, e con la Commissione di cui
all'articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il
Comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.".
Comma 6
3) Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' gia' citato alla nota 2 dell'articolo 3.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' gia' citato alla nota 2 dell'articolo 3.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE  e' il seguente:
"Art. 7 - Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (art. 6, commi 5 - 8, L. n. 537/1993; art. 4, L.
n. 109/1994; art. 13, D.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una
sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni
e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria
generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle Regioni, dell'Unione province
d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle
informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a
quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e,
in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego
della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le
modalita' di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e
fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti
dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualita'-prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, Legge
23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche'
l'elenco dei contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
stazioni appaltanti, nonche' con le Regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti
dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da
mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo
250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui
all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia
termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al
comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle
Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi
di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base
statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei
prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la
natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato,
dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica Amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma
4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto
previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per
la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attivita' di cui
al comma 5, definendo modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul
rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi,
dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e,
in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo' proporre
riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a
150.000 Euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto
dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di
aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data
del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 Euro non e' necessaria
la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme
del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e
gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31 gennaio
di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati
essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente.
Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati
richiesti, e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a Euro 25.822.
La sanzione e' elevata fino a Euro 51.545 se sono forniti dati non
veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni
regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di
cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei
programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi'
il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli
atti scaduti, nonche' un archivio per la pubblicazione di massime
tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".
2) Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' il seguente:
"Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro
1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della
attivita' di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti
agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivita' di
vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni
disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati
unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della
salute, dal Ministero dell'interno, dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e
dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi
paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi
compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a
tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica Amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180
giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione
ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei
dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei
contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale
integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze
armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo
relativamente alle attivita' operative e addestrative. Per tale
finalita' e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo
avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi
informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni
preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni
preposte.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al
raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei
soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi
disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della
normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate dalle
amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse
personali, economiche e strumentali in dotazione.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' gia' citato alla nota 2 dell'articolo 3.
Comma 4
3) Il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' il seguente:
"Art. 99 -  Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all'Azienda unita' sanitaria locale e alla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII, nonche' gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta di
lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso
il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi
alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20
che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento
1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attivita'
di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti
di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle
Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive
relative all'esercizio delle funzioni delegate.
2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:
a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e
per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia
di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle
legislazioni settoriali;
b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del
quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche
e delle tavole di progetto del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, del Piano Strutturale Comunale, del Piano Operativo
Comunale e del Piano Urbanistico Attuativo;
c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalita'
di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le
modalita' d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico
comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque
garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza
Regione - Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. n. 3 del
1999. Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione.".
2)  Il testo dell'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge
regionale 25 novembre 2002, n. 31 che concerne Disciplina generale
dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 33 - Requisiti delle opere edilizie
(omissis)
2. I requisiti tecnici si articolano in:
a) requisiti cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale,
tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in
materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilita',
mobilita' e risparmio energetico;
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' gia' citato alla nota 2 dell'articolo 3.
 Comma 4
2) Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 che concerne Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e' gia' citato alla nota 2 dell'articolo 3.
Comma 7)
3) Il testo dell'articolo 157 , comma 1, lettere a) e b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che concerne Attuazione dell'articolo
1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro e' il seguente:
"Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000
Euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3,
4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a
5.000 Euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
4) 1) Il testo dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE  e' il seguente:
"Art. 83 - Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa (art.
53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, Legge n.
109/1994; art. 19, DLgs n. 358/1992; art. 23, DLgs n. 157/1995; art.
24, DLgs n. 158/1995)
1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri
di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e
alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi
energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le
modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o
il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e
precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi,
anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico
determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello
massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere
appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al
comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel
bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove
necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la
stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria
organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto
o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i
criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno
indicati nel bando di gara. [La commissione giudicatrice, prima
dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale
i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun
criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il
massimo prestabiliti dal bando].
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a
ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano
metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono
stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e
forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e
forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente
codice.".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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