REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 99 della Legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 che concerne Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 99 - Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela
ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di
risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la
Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente (P.T.R.T.A.).
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti,
di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti
fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle
singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari
situazioni territoriali, determina, in particolare:
a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali anche con
riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale
fine;
c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli
interventi di cui all'art. 100;
d) gli ambiti di intervento per i quali le province prevedono
contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le province, sentiti i comuni e le
Comunita' montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano
territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di
settore, individuano in ordine di priorita' gli interventi da
realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva
dei costi e la disponibilita' al finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma e' attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale
sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la
realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto
interesse, in conformita' alla vigente normativa comunitaria, per la
realizzazione di impianti e opere collegate alle finalita' del
programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
pubblici e privati di contributi, in conformita' alla vigente
normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al
miglioramento della qualita' ambientale.
6. Per la predisposizione del P.T.R.T.A. la Giunta regionale attiva
gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attivita' di
pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale
per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative
all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo.".
Comma 6
2) Il testo dell'articolo 1, comma 1126, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) e' il
seguente:
"1. 1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 Euro per finanziare
l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto
alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede
l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di
sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.".
Comma 7
3) Il testo dell'articolo 1, comma 1127, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e' il
seguente:
"1. 1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di
sostenibilita' ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle
seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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