REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 5, della Legge 9 dicembre 1998, n.
426 che concerne Nuovi interventi in campo ambientale e' il seguente:
"3. Rifinanziamento degli interventi previsti dalla Legge 8 ottobre
1997, n. 344.
(omissis)
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica
istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie gia' autorizzate
a legislazione vigente, le modalita' organizzative e funzionali del
sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la
ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per
la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle
ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di
laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e
una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.
(omissis)".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1993, n.
32 che concerne Norme per la disciplina del procedimento
amministrativo e del diritto di accesso e' il seguente:
"Art. 7 - Accesso alle informazioni ambientali
1. E' riconosciuto a qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi
comprese le associazioni di fatto, in conformita' alle leggi vigenti
in materia, il libero accesso alle informazioni ambientali,
disponibili sia in forma scritta che visiva o sonora ovvero contenute
nelle banche dati, riguardanti lo stato dell'ambiente, le attivita' o
misure che incidono o che possono incidere negativamente sull'ambiente
o che sono destinate a proteggerlo.
2. I limiti e i casi di esclusione del diritto di accesso sono
regolati dall'art. 8.
3. Le modalita' di esercizio, il rifiuto e il differimento
dell'accesso sono regolati dagli articoli 9 e 10.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 23 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
1. Il Consiglio delle Autonomie locali e' organo di rappresentanza,
consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e
partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema
delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle
forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in
particolare:
a) lo Statuto e le relative modificazioni;
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
c) piani e programmi che coinvolgono l'attivita' degli enti locali;
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e
finanziario e le linee della legge di bilancio;
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa
disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformita' del parere del
Consiglio delle Autonomie locali e' accompagnato dall'approvazione di
un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b)
ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie
locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza
assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha
espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalita' e i termini
nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.
7. Il Consiglio puo' segnalare all'Assemblea e al Presidente della
Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e
provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di
legittimita' o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte
costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134
della Costituzione.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta
dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di
funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni
degli Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le modalita' di
formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali,
tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del
territorio;
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello
dell'Assemblea;
c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il
funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 64 dello Statuto regionale e' il seguente:
"Art. 64 - Enti, aziende, societa' e associazioni
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico, sociale
e culturale o ai servizi di rilevanza regionale puo', con legge, nel
rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire
enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e puo'
partecipare a societa', associazioni o fondazioni. L'istituzione di
enti o aziende o la partecipazione a societa', associazioni o
fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
deve essere finalizzata allo svolgimento di attivita' di interesse
generale dei cittadini, singoli o associati.
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina
i principi generali della loro autonomia, attivita' e organizzazione,
nonche' quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformita' della
loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresi' le modalita'
atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei
soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e
dalle aziende regionali.
3. La partecipazione a societa', associazioni o fondazioni e'
autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le
condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la
Regione si avvalga di realta' autonomamente promosse da cittadini
singoli o associati, per le finalita' di cui al comma 1, determina
anche le modalita' di controllo e verifica a cui le stesse sono
assoggettate.
4. L'Assemblea legislativa e' informata preventivamente in modo
adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli
eventuali patti parasociali, nonche' riguardo alle eventuali loro
modifiche.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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