REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 3, della Legge regionale 28 luglio
2008, n. 15, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alle societa' fieristiche regionali e' il seguente:
"Art. 1 - Partecipazione alle societa' fieristiche regionali
(omissis)
3. La partecipazione della Regione alla Societa' BolognaFiere SpA e'
autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 31 della Legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o
autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli
25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
a) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e
strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo;
b) variazioni compensative fra le unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica,
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli
interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri
strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di
finanziamento specificatamente individuate;
c) variazioni compensative anche fra unita' previsionali di base della
parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e
finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse autorizzate per i
programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i
limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di
finanziamento per ciascun esercizio;
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore,
apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei
fondi speciali di cui all'articolo 28;
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento
delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle
contabilita' speciali.
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti
dei capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base. I
provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di
detto comma possono disporre altresi' l'istituzione di nuovi capitoli
o di nuove unita' previsionali di base.
4. La Giunta regionale puo' provvedere con proprio atto ad apportare
le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di
cassa:
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove
unita' previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti
da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione
Europea e di altri soggetti, nonche' l'iscrizione delle relative spese
quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore;
b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima
unita' previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spese di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito, per quelle direttamente regolate con legge e per quelle
derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato,
dall'Unione Europea e da altri soggetti.
5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4
dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei
capitoli appartenenti alle unita' previsionali di base ovvero
l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unita' previsionali di
base.
6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera a)
del comma 4, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a
cui il bilancio stesso si riferisce.
7. Prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui al presente
articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, per la verifica.
8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge,
sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati, per estratto,
nel Bollettino Ufficiale.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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