REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n.
117 che concerne Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla
regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132,
secondo comma, della Costituzione e' il seguente:
"Art. 2 - Adempimenti amministrativi
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un
commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari
all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario e' nominato previa
intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al
fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri
stanziamenti di bilancio, dovra' sostenere gli oneri derivanti
dall'attivita' dello stesso commissario. Le regioni Marche ed
Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono
agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti
richiedano il concorso di due o piu' tra i predetti enti, questi
provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi
del presente comma.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 5
1) Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n.
117 che concerne Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla
regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132,
secondo comma, della Costituzione e' gia' citato alla nota 1)
dell'articolo 1.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 giugno
2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni e' il seguente:
"Art. 4 - Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita'
montane.
(omissis)
2. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo
delle Comunita' montane, che non potranno essere superiori a nove,
attraverso:
a) l'accorpamento di Comunita' montane;
b) lo scioglimento di Comunita' montane ed eventuale contestuale
trasformazione in Unioni di Comuni, anche allargate ad altri Comuni;
c) lo scioglimento della Comunita' montana e contestuale
incorporazione in una Unione di Comuni preesistente o nel Nuovo
Circondario imolese;
d) la fusione in un unico Comune montano di Comuni facenti parte della
Comunita' montana che conseguentemente viene soppressa.
(omissis).".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 4, commi da 2 a 7, della legge regionale 30
giugno 2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni e' il seguente:
"Art. 4 - Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita'
montane.
(omissis)
2. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo
delle Comunita' montane, che non potranno essere superiori a nove,
attraverso:
a) l'accorpamento di Comunita' montane;
b) lo scioglimento di Comunita' montane ed eventuale contestuale
trasformazione in Unioni di Comuni, anche allargate ad altri Comuni;
c) lo scioglimento della Comunita' montana e contestuale
incorporazione in una Unione di Comuni preesistente o nel Nuovo
Circondario imolese;
d) la fusione in un unico Comune montano di Comuni facenti parte della
Comunita' montana che conseguentemente viene soppressa.
3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle
caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche
complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i Comuni,
delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione
degli ambiti territoriali delle Comunita' montane, ivi incluse
eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal
loro ambito territoriale. La proposta e' trasmessa a tutte le
Comunita' montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il
loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.
4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi
rappresentativi dei Comuni e delle Comunita' montane interessati e
puo' contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento,
purche' coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.
5. Qualora i Comuni interessati, nel rendere il suddetto parere,
deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere
b) e c) del presente articolo, disciplinate all'articolo 6, la nuova
Unione di Comuni, ovvero l'incorporazione in Unione preesistente, deve
essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la
Comunita' montana puo' essere, in ogni caso, sciolta.
6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle
diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.
7. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e
delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di
ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente
comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la
decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi
Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative
locali.
(omissis).".
3) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n.
10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni e' il
seguente:
"Art. 6 - Scioglimento di Comunita' montane per trasformazione in
Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti.
1. Qualora i Comuni gia' facenti parte di una Comunita' montana
deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di
costituire una o piu' Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o
al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunita'
montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso
la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto
contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e
dell'atto costitutivo dell'Unione, nonche' all'insediamento degli
organi di gestione.
2. Le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare
le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunita' montane, devono
prevedere nel loro statuto:
a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni
dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto
recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della
deliberazione consiliare.
3. Qualora l'Unione di Comuni ricomprenda anche Comuni non montani, la
Giunta dell'Unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci
dei Comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie della
Comunita' montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei
Comuni montani.
4. L'adesione di Comuni montani ad Unioni di Comuni e la soppressione
delle Comunita' montane o comunque l'esclusione di tali Comuni da
Comunita' montane non priva i relativi territori montani, come
precisato all'articolo 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007, dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo
assumono le funzioni della Comunita' montana preesistente, subentrando
alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. E'
attribuita alle suddette Unioni la potesta' di svolgere le funzioni,
esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti,
adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunita' montane
dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.
6. In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di
recesso dei Comuni gia' appartenenti alle Comunita' montane soppresse,
la Regione puo', con decreto del Presidente della Giunta regionale e
sentiti i Comuni interessati, disporre nuovamente l'istituzione della
Comunita' montana includendovi i Comuni montani o parzialmente
montani. Il decreto di ricostituzione indica i Comuni e ricostituisce
la Comunita', stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo
rappresentativo e regolando gli aspetti successori.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al
Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1,
ad una Comunita' montana.".
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 30 giugno
2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni e' il seguente:
"Art. 4 - Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita'
montane.
(omissis)
8. Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di
ridelimitazione disciplina i rapporti successori fra le precedenti
Comunita' montane, i nuovi enti ed i Comuni nominando, ove necessario,
un commissario per le relative operazioni. Di norma, in caso di
accorpamento di piu' Comunita' montane, la Nuova Comunita' montana
subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli stessi
decreti prevedono, altresi', il termine per l'approvazione dei nuovi
statuti e per la costituzione dei nuovi organi, anche in deroga
all'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2001.
(omissis).".
Comma 4
5) Il Capo I del Titolo II della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10
che concerne Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni e' il
seguente: Riordino delle Comunita' montane.
Comma 6
6) Il testo dell'articolo 150, comma 2, della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 che concerne Riforma del sistema regionale e locale
e' il seguente:
"Art. 150 - Vincolo idrogeologico
(omissis)
2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette
all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n.
3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio, nonche' gli interventi di trasformazione degli
ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino
il regime delle acque.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 15 - Accordi territoriali.
1. I comuni, le province e la Regione possono promuovere accordi
territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni
ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani
urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneita' delle
caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei
territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza
degli assetti insediativi, economici e sociali. I comuni possono
altresi' stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in
collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione
urbanistica, nonche' per l'elaborazione in forma associata degli
strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di
piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.
1-bis. La Provincia e la Regione partecipano alla stipula degli
accordi territoriali che definiscono scelte strategiche di rilievo
sovracomunale, di cui all'articolo 13, comma 3-ter, nonche' alla
stipula degli accordi che prevedono l'avvio di procedure di variante
agli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Per l'attuazione del P.T.C.P. la Provincia puo' promuovere accordi
territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse
finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da
realizzare in un arco temporale definito e che attengono:
a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale
previste dal piano nonche' delle infrastrutture, opere o servizi cui
e' subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma
del comma 4 dell'art. 26;
b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero
alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e ambientali del territorio.
3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere
forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione
di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con
quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate
fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. A
tal fine gli accordi definiscono le attivita', il finanziamento ed
ogni altro adempimento che ciascun soggetto partecipante si impegna a
realizzare, con l'indicazione dei relativi tempi e delle modalita' di
coordinamento. La proposta di accordo territoriale e' approvata dalla
Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare
competente, qualora l'accordo preveda la modifica a piani e atti
regionali di competenza dell'Assemblea regionale.
4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla
presente legge, la disciplina propria degli accordi tra
amministrazioni di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente
legge.
(omissis)
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione
dei piani regolatori generali e' effettuata attraverso la
contemporanea elaborazione ed adozione del PSC e del RUE. Il PSC, il
RUE e il POC possono altresi' essere adottati dal Comune
contestualmente.
(omissis).".
Comma 4
3) Il Titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 che
concerne Governo e riqualificazione solidale del territorio e' il
seguente: Norme per la qualificazione del patrimonio edilizio
abitativo.
4) Il testo dell'articolo 55, comma 2, della legge regionale 6 luglio
2009, n. 6 che concerne Governo e riqualificazione solidale del
territorio e' il seguente:
"Art. 55 - Limiti e condizioni comuni.
(omissis)
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, gli
interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono
consentiti per gli edifici situati nei seguenti ambiti:
a) nei centri storici, di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla
legge regionale n. 20 del 2000 , e negli insediamenti e infrastrutture
storici del territorio rurale di cui all'articolo A-8 del medesimo
Allegato, ovvero nelle zone A delimitate dai PRG dei Comuni non ancora
dotati di PSC;
b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e
boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e
nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel
piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani
provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
c) all'interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali iscritte
nell'elenco ufficiale delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ad esclusione dei
territori ricompresi all'interno delle zone D dei parchi regionali
istituiti ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000);
d) sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica a vincolo di inedificabilita' assoluta, in
forza della legislazione vigente ovvero destinata ad opere e spazi
pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale
pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica
e popolare);
f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato,
perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito
in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998,
n. 267;
g) negli abitati da trasferire e da consolidare, ferma restando la
possibilita' di attuare gli interventi ammessi dalle relative
perimetrazioni;
h) nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di cui all'articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del
2000 , qualora gli edifici stessi risultino non compatibili con i
criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001.
(omissis).".
5) Il testo dell'articolo 55, comma 3, della legge regionale 6 luglio
2009, n. 6 che concerne Governo e riqualificazione solidale del
territorio e' il seguente:
"Art. 55 - Limiti e condizioni comuni.
(omissis)
3. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere
l'applicabilita' delle norme di cui agli articoli 53 e 54, in
relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per
ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e
culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle
possibilita' di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione
alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro
grado di saturazione edilizia.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19 che concerne Norme per la riduzione del rischio sismico e'
il seguente:
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni.
(omissis)
4. La Giunta regionale definisce gli standard minimi per l'esercizio
delle funzioni in materia sismica, con riferimento in particolare alla
dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonche'
alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione
di personale avente adeguate competenze professionali per lo
svolgimento delle medesime funzioni.
(omissis).".
2) Il testo dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19 che concerne Norme per la riduzione del rischio sismico e'
il seguente:
"Art. 3 - Attribuzione delle funzioni.
(omissis).
2. I Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma
4, intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica,
in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione
apposito atto, entro il termine perentorio di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, indicando i provvedimenti
di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che
decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita
struttura tecnica, nonche' i tempi e le modalita' di attuazione.
(omissis).".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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