REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37, comma 1, della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 è il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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