REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 23, comma 9, dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
(omissis)
9. La legge regionale determina la composizione, le modalita' di
formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali,
tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
a) garantire l´equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del
territorio;
b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello
dell'Assemblea;
c) assicurare le risorse necessarie per l´organizzazione e il
funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio
2004, n. 2 Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 1 - Principi generali
(omissis)
5. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla
lettera b);
b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico
emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e
socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.".
NOTA ALL'ART. 4
1) Comma 1
1) Il testo dell'articolo 23, comma 8, dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
(omissis)
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta
dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di
funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni
degli Enti locali.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 23, comma 3, dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 23 - Consiglio delle Autonomie
(omissis)
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in
particolare:
a) lo Statuto e le relative modificazioni;
b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
c) piani e programmi che coinvolgono l´attivita' degli enti locali;
d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e
finanziario e le linee della legge di bilancio;
e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa
disciplina.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo  9, comma 3, della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 9 - Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture
organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato
delle autonomie
(omissis)
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed
alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle
autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A
tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e
le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e
programmatica.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 23, comma 8, dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna e' quello indicato nella sopracitata Nota all'Art. 4,
comma 1.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 6
1) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 27 maggio 1994, n.
24 Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga
degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale e' il seguente:
"Art. 23 - Durata e funzionamento dei collegi
1. I collegi durano in carica quattro anni.
2. Il Presidente del collegio convoca le sedute, determinando l'ordine
del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo
dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento, assegnando la
parola e ponendo in votazione le deliberazioni.
3. Il Segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione
di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento
e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.
4. Il collegio delibera con la presenza di almeno la meta' degli
aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al
funzionamento dei collegi in sede di esame di piani, programmi e atti
di indirizzo a carattere generale.
5. Se una questione all'ordine del giorno e' stata rinviata per
mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per
trattare dello stesso oggetto  il collegio puo' deliberare validamente
purche' siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento
all'unita' superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza
dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto
del Presidente la parita' dei voti equivale al rigetto della
proposta.
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai collegi che,
per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza
di tutti i loro componenti.".
NOTA ALL'ART. 10, COMMA 6
Comma 6
1) Il testo dell'articolo  24 della legge regionale 27 maggio 1994, n.
24 Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga
degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale e' il seguente:
"Art. 24 - Verbali e documentazione dell'attivita'
1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:
a) il luogo e la data della seduta;
b) il nome del Presidente e dei membri presenti;
c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;
d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonche' il risultato
delle votazioni.
2. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e viene
approvato all'inizio della seduta successiva.".
ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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