REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 797

Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 9/99 successive modifiche ed integrazioni relativa alla realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel nella localita' di Porto Corsini a Ravenna (RA) proposto dalla societa' Novaol

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un impianto per la
produzione di biodiesel nel comune di Ravenna (RA) presentato dalla
Societa' Novaol, poiche' il progetto in oggetto, secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 5 maggio 2009, e'
realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni,
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, di seguito
sinteticamente riportate:
1) massimizzare l'utilizzo di oli di provenienza da filiera corta o di
provenienza nazionale; se verranno utilizzati oli di provenienza
estera essi dovranno essere provenienti da certificate aziende
sostenibili ambientalmente;
2) per quanto riguarda il Piano di adeguamento dell'impianto:
A) dovranno essere attivate tutte le azioni necessarie per
l'implementazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) conforme
alla norma UNI EN ISO 14001:2004. In proposito, prima della messa in
esercizio dell'impianto la ditta e' tenuta a fornire riscontro sullo
stato di avanzamento delle attivita' intraprese per l'ottenimento
della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 che dovranno
comunque essere completate entro 1 anno dalla messa in esercizio
dell'impianto;
B) con riferimento al SGA di cui al precedente punto che dovra'
comprendere apposite procedure che tengano conto di incidenti con
possibili ricadute di carattere ambientale, la ditta dovra' altresi'
definire prima della messa in esercizio dell'impianto un piano di
emergenza in cui sono individuati e analizzati i principali eventi da
gestire (sversamenti, anomalie, incendi, ecc.) e sono indicate le
misure di prevenzione ovvero di gestione di tali situazioni. Tale
piano di emergenza, contenente le norme comportamentali degli
operatori e addetti alla gestione delle emergenze al verificarsi di
eventuali eventi incidentali, definira' la struttura organizzativa, le
responsabilita', i sistemi di comunicazione e le procedure necessarie
ad affrontare l'incidente;
C) prima della messa in esercizio dell'impianto, dovra' essere redatto
e sottoscritto dalle societa' interessate apposito regolamento di
conferimento all'impianto di depurazione della societa' Sicea SpA dei
singoli flussi di scarico della Societa' Novaol Srl. Tale regolamento
dovra' definire le modalita' operative, le competenze e la
regolamentazione dei singoli flussi di scarico derivanti dal nuovo
impianto Novaol, compresa la gestione di eventuali anomalie ed
emergenze, nonche' l'identificazione dei punti di consegna e i valori
di immissione che tali flussi di scarico dovranno rispettare per
l'accettazione all'impianto di trattamento Sicea (omologhe), oltre ai
programmi di monitoraggio sulla quantita' e qualita' dei reflui
stessi;
D) prima della messa in esercizio dell'impianto, la ditta e' tenuta a
relazionare alla Provincia di Ravenna e al Servizio ARPA
territorialmente competente sulle modalita' di gestione delle acque di
prima pioggia derivanti dall'insediamento Novaol, per garantirne il
completo scarico, tramite tubazione diretta, all'impianto di
depurazione SICEA (scarico S2) entro le 48/72 ore dalla fine
dell'evento meteorico;
E) al fine di verificare l'idoneita' dei sistemi di contenimento
previsti per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, la
ditta e' tenuta a eseguire durante il primo anno di attivita'
dell'impianto almeno 2 campionamenti rappresentativi delle acque di
seconda pioggia, destinate direttamente allo scarico in acque
superficiali (canale Candiano) unitamente alle acque meteoriche da
coperture (scarico S1), previo accumulo nella vasca V1. I
campionamenti dovranno essere eseguiti al momento dell'attivazione
dello scarico delle acque di seconda pioggia, prelevando le acque
all'interno del pozzetto scolmatore. I parametri da ricercare sono:
pH, COD, Idrocarburi totali, Grassi e oli animali e vegetali, Azoto
Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Fosforo totale, Solidi
Sospesi totali, avendo a riferimento i limiti di cui alla Tabella 3
dell'Allegato 5 alla Parte Terza del DLgs 152/06 per lo scarico in
acque superficiali. Gli esiti di tali autocontrolli dovranno essere
tempestivamente comunicati alla Provincia di Ravenna e al Servizio
ARPA territorialmente competente;
3) per quanto riguarda condizioni per il transitorio tra le fasi di
costruzione e messa in esercizio dell'impianto:
A) oltre a quanto indicato al precedente punto 1), relativamente al
periodo intercorrente fra la costruzione e la messa in esercizio del
nuovo impianto per la produzione di biodiesel, si ritiene necessario
che la ditta predisponga, con cadenza semestrale, un documento che
renda conto dello stato avanzamento lavori (SAL) da trasmettere alla
Provincia di Ravenna e al Servizio ARPA territorialmente competente;
B) il suddetto documento contenente lo SAL dovra' essere valutato
dalla Provincia con il supporto tecnico di ARPA. Ogni variazione che
superi di 30 giorni lavorativi le date previste dal SAL dovra' essere
comunicata alla Provincia e all'ARPA;
C) la Provincia si riserva comunque di stabilire per tale periodo
prescrizioni in corso d'opera, al fine di minimizzare l'impatto
ambientale nella costruzione e avviamento del nuovo impianto;
4) per quanto riguarda le condizioni relative alla gestione
dell'impianto:
A) l'impianto dovra' essere esercito secondo tutte le procedure di
carattere gestionale che saranno inserite nel sistema di gestione
ambientale (SGA) di cui al precedente punto 2.C.1);
B) si ritiene opportuno e indispensabile evidenziare la necessita' di
adeguati interventi di manutenzione dell'impianto comprese le
strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del
personale e di registrazioni delle utilities;
C) in merito agli opportuni requisiti di controllo, secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio dell'impianto che costituisce
parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale (Allegato
F), si dovra' provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato;
D) per quanto riguarda la gestione delle emergenze, dovranno essere
predisposti appositi presidi antincendio fissi e mobili a protezione
dell'impianto di produzione, dell'edificio servizi e uffici, nonche'
dei serbatoi di stoccaggio del prodotto finito presenti all'interno
dei limiti di batteria dell'impianto, per cui si dovra' provvedere a
interventi di manutenzione e controlli periodici;
E) in linea con l'obiettivo di assicurare la sicurezza dell'attivita'
produttiva, dovra' essere garantito il corretto funzionamento dei
sistemi analitici e strumentali di cui dispone il sistema di controllo
dell'impianto, che segnalando andamenti anomali concorrono a prevenire
possibili situazioni di emergenza ambientale; la ditta dovra' altresi'
mantenere efficienti ed efficaci i sistemi previsti in termini di
gestione preventiva delle emergenze e delle possibili conseguenze per
le persone e l'ambiente;
5) per quanto riguarda le comunicazioni e i requisiti di notifica
generali:
A) nel caso in cui si verifichino delle particolari circostanze quali
emissioni accidentali da punti non esplicitamente richiamati dall'AIA,
malfunzionamenti, incidenti ambientali ed igienico sanitari, oltre a
mettere in atto le procedure che saranno previste dal piano di
emergenza, occorrera' avvertire la Provincia di Ravenna, l'AUSL,
l'ARPA territorialmente competente e il Comune di riferimento nel piu'
breve tempo possibile anche rivolgendosi ai servizi di pubblica
emergenza (al di fuori degli orari di ufficio) e per le vie brevi con
contatto telefonico diretto;
6) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dalla fase
di esercizio dell'impianto, i limiti risultano i seguenti, in
condizione di "normale funzionamento" cosi' come definito nel DLgs
152/06 (art. 268 definizioni bb) cc) dd) ee)): il numero delle ore in
cui l'impianto e' in funzione, con l'esclusione dei periodi di
avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo diversamente
stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art. 271, comma 3 del
DLgs 152/06, o della autorizzazione (art. 271, comma 14 e art. 273,
comma 8 del DLgs 152/06);
a) Punto di emissione E1
Impianto di produzione biodiesel - Unita' di recupero e lavaggio
sfiati di processo (scrubber ad acqua)
   Portata massima [Nm3/h]	100
   Altezza minima [m]	25
   Temperatura aeriforme [°C]	30
   Durata [h/d]	24
   Concentrazione massima
   ammessa inquinanti [mg/Nm3]
   Metanolo	150
   Per tale emissione, il limite sopraindicato per il parametro
Metanolo e' da considerarsi come valore medio orario.
b) Punto di emissione Ec
Centrale Termica - Caldaia a metano
   Portata massima [Nm3/h]	10.600
   Altezza minima [m]	11
   Temperatura aeriforme [°C]	135
   Durata [h/d]	24
   Concentrazione massima
   ammessa inquinanti [mg/Nm3]
   Polveri (*)	5
   SOx (*)	35
   NOx	120
   CO	100
Per tale emissione, i limiti sopraindicati si riferiscono ad un tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Per i parametri NOx e CO, i limiti sopraindicati sono da considerarsi
come valori medi orari.
(*) Per i parametri Polveri e SOx, i valori limite di emissione si
intendono comunque rispettati a condizione che la ditta utilizzi come
combustibile gas metano.
c) Per le restanti emissioni e sfiati provenienti dai serbatoi di
seguito elencati non si indicano limiti specifici, ma si prende atto
delle caratteristiche delle relative emissioni e/o della tecnologia di
abbattimento installata:
- sfiati da serbatoio di stoccaggio acido cloridrico (guardia
idraulica basica);
- sfiati da serbatoio di stoccaggio soda caustica;
- sfiati da serbatoio di stoccaggio acido citrico;
- emissioni da gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio,
avente potenza elettrica nominale pari a 202 kWe.
7) ai sensi dell'art. 269, comma 5) del DLgs 152/06, per le emissioni
in atmosfera afferenti ai nuovi punti di emissione denominati E1 e Ec
dovra' essere messa in atto la seguente procedura, per cui viene
indicato il 31/05/2010 come termine ultimo per la messa a regime:
a) terminati i lavori di installazione, la ditta, almeno 15 giorni
prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, ne da'
comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Amministrazione
provinciale, al Sindaco del Comune di riferimento e all'ARPA
territorialmente competente;
b) terminata la fase di messa a punto e collaudo, la ditta procede
alla messa a regime effettuando almeno 3 autocontrolli delle emissioni
in atmosfera del nuovo impianto, a partire dalla data di messa a
regime dello stesso in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo
giorno, uno l'ultimo e uno in un giorno intermedio scelto dalla
ditta;
c) entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nuovo,
la ditta e' tenuta a trasmettere i dati rilevati, a mezzo lettera
raccomandata AR, all'Amministrazione provinciale, al Comune di
riferimento e all'ARPA territorialmente competente;
d) nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non
sia rispettata, la ditta deve darne comunicazione preventiva, a mezzo
lettera raccomandata AR, all'Amministrazione provinciale, al Comune di
riferimento e all'ARPA territorialmente competente, indicando le
motivazioni e la data stimata;
8) le emissioni in atmosfera convogliate dovranno essere univocamente
definite e identificate con sigla indelebile nel punto di prelievo o
alla base del camino;
9) per la caldaia con alimentazione a metano devono essere garantite
costanti condizioni di combustione con elevato rendimento, come
previsto all'art. 294, comma 1) del DLgs 152/06. A tal proposito,
tenendo in considerazione quanto stabilito dall'art. 294, comma 2) del
DLgs 152/06, sul punto di emissione Ec e' comunque prevista
l'installazione di un sistema di controllo in continuo di CO e O2,
nonche' un rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso;
10) per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione in
atmosfera sopraindicati, dovranno essere utilizzati i metodi di
prelievo e analisi nonche' le strategie di campionamento adottati
dall'UNI cosi' come modificati con decreto del 25/8/2000 ed integrati
da norme tecniche di successiva emanazione;
11) per l'effettuazione delle verifiche e' necessario che i condotti
di adduzione e scarico delle emissioni in atmosfera denominate E1 e Ec
siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo
con quanto specificatamente indicato nella norma UNI 10169. L'accesso
a tali punti di prelievo deve essere progettato in sicurezza ai sensi
della normativa vigente in materia;
12) i punti di prelievo ai fini del controllo degli scarichi idrici
dovranno essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue
(conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Essi devono
essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli
organi di vigilanza; su di essi deve essere garantita una periodica
attivita' di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante
efficienza del sistema;
13) dovra' essere garantito il completo scarico delle acque di prima
pioggia all'impianto di depurazione gestito dalla Societa' SICEA SpA,
entro le 48/72 ore dalla fine dell'evento meteorico;
14) ogni eventuale variazione strutturale che modifichi
permanentemente il regime o la qualita' degli scarichi idrici dovra'
essere comunicata alla Provincia di Ravenna e all'ARPA
territorialmente competente;
15) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino
provvisoriamente il regime e la qualita' degli scarichi idrici, dovra'
esserne data immediata comunicazione alla Provincia di Ravenna e
all'ARPA territorialmente competente;
16) sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la
ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente in
materia di scarichi idrici;
17) lo scarico di acque reflue industriali unitamente ad acque reflue
domestiche e acque meteoriche di dilavamento, tramite tubazione
diretta all'impianto di trattamento della Societa' Sicea SpA dovra'
essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni e
prescrizioni:
a) lo scarico e' relativo a:
- acque reflue industriali provenienti dall'attivita' di produzione
biodiesel unite ad acque reflue domestiche provenienti dai servizi
igienici (S3);
- acque meteoriche e di dilavamento assimilabili a "prima pioggia"
(S2);
b) nel richiamare la specifica prescrizione stabilita nel piano di
adeguamento dell'impianto, dovra' essere predisposto apposito
regolamento di conferimento all'impianto di depurazione Sicea dei
singoli flussi di scarico dello stabilimento Novaol che definisce le
modalita' operative, le competenze e la regolamentazione dei singoli
flussi di scarico, compresa la gestione di eventuali anomalie ed
emergenze, nonche' l'identificazione dei punti di consegna e i valori
di immissione che tali flussi di scarico devono rispettare per
l'accettazione all'impianto di depurazione Sicea, oltre ai programmi
di monitoraggio;
c) gli scarichi idrici denominati S2 e S3 verso l'impianto di
trattamento finale esterno dovranno rispettare i limiti e/o
prescrizioni fissati dal gestore dell'impianto stesso, al fine di
garantire la compatibilita' con il processo di trattamento; in
proposito, le condizioni definite nel sopracitato regolamento con i
relativi allegati (planimetria con indicati i punti di consegna dei
flussi di scarico verso l'impianto di depurazione Sicea e l'omologa
con i limiti massimi di accettazione dei flussi di scarico per singola
tipologia di acque reflue), sottoscritto dalle due societa', saranno
acquisite come parte integrante dell'AIA.
Copia originale del regolamento vigente sara' depositata presso la
Provincia di Ravenna e il Servizio ARPA territorialmente competente;
eventuali revisioni e/o modifiche dovranno essere tempestivamente
comunicate alla Provincia di Ravenna e al Servizio ARPA sopraccitato;
d) le acque reflue domestiche saranno destinate allo scarico,
unitamente alle acque reflue industriali, previo trattamento in
pozzetto degrassatore e fossa Imhoff. Tale sistema di pretrattamento
dovra' essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione di
cui dovra' essere tenuta registrazione;
18) il gestore dell'impianto, attraverso gli strumenti gestionali in
suo possesso, dovra' utilizzare in modo ottimale la risorsa idrica,
con particolare riguardo alle MTD. Il gestore e' tenuto ad effettuare
gli autocontrolli dei propri prelievi idrici secondo quanto stabilito
nel piano di monitoraggio dell'impianto: questo tipo di dati relativi
ai consumi idrici saranno inseriti nel report annuale come indicato
nell'Allegato F - piano di monitoraggio, parte integrante dell'AIA;
19) nella considerazione che non si prevedono problematiche sotto
l'aspetto dell'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio
dell'impianto in progetto, dovranno essere comunque previsti
nell'ambito delle attivita' di manutenzione, con cadenza almeno
semestrale, interventi rivolti agli impianti con emissioni rumorose
esterne, affinche' mantengano inalterata la massima efficienza e non
vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti al
malfunzionamento. Il gestore dell'impianto e' tenuto a intervenire
tempestivamente in caso di avaria funzionale avvertibile da
sopralluoghi per controlli visivi e uditivi;
20) i materiali di scarto prodotti dall'impianto dovranno essere
preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora
cio' non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere
consegnati a ditte esterne autorizzate per il loro recupero ovvero, in
subordine, il loro smaltimento. La loro classificazione e la loro
gestione dovra' avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del
DLgs 152/06 e s.m.i., anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di
carattere analitico;
21) il gestore dell'impianto e' tenuto a verificare che il soggetto a
cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie
autorizzazioni, nonche' a gestire i rifiuti secondo quanto previsto in
Allegato F - piano di monitoraggio, parte integrante dell'AIA;
22) per tutte le tipologie di rifiuti prodotti, in attesa del
conferimento a terzi per le opportune operazioni di
recupero/smaltimento, e' consentito il deposito temporaneo nelle
preposte aree individuate nel sito, purche' attuato in conformita' a
quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera m) del DLgs 152/06
ovvero nelle procedure gestionali individuate dalle MTD. In
particolare, tale deposito temporaneo non dovra' generare in alcun
modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno
essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti
contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere
pavimentate. Per i rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa)
stoccati in fusti o taniche, le preposte aree pavimentate di deposito
dovranno altresi' essere dotate di idonei sistemi di drenaggio ovvero
bacini di contenimento adeguatamente dimensionati;
23) il gestore dell'impianto, attraverso gli strumenti gestionali in
suo possesso, dovra' utilizzare in modo ottimale l'energia, con
particolare riguardo alle MTD; il gestore e' tenuto ad effettuare gli
autocontrolli dei propri consumi energetici, sia elettrici che
termici, secondo quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio: questo
tipo di dati saranno inseriti nel report annuale come indicato
nell'Allegato F - piano di monitoraggio, parte integrante dell'AIA;
24) le sostanze di servizio/ausiliarie e prodotti finiti allo stato
liquido, detenuti entro i limiti di batteria dell'impianto in
contenitori fissi, dovranno essere stoccati in idonee aree segregate,
al fine di assicurare nel caso di eventi accidentali il confinamento
di eventuali perdite e un loro corretto smaltimento;
25) con riferimento al sistema di gestione ambientale (SGA) da
implementare e adottare in conformita' alla norma UNI EN ISO
14001:2004, tutte le emergenze dovranno essere gestite secondo le
procedure che saranno individuate in tale SGA, compresa la formazione
del personale. In proposito, dovra' altresi' essere definito un piano
di emergenza in cui sono individuati e analizzati i principali eventi
da gestire (sversamenti, anomalie, incendi, ecc.) e sono indicate le
misure di prevenzione ovvero di gestione di tali situazioni; in
particolare, sono da prevedere tutte quelle procedure operative atte
a:
- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne
gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le
cose all'interno e all'esterno dello stabilimento;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti;
- informare adeguatamente i lavoratori e le autorita' locali
competenti;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un
incidente;
- raccogliere tutte le informazioni necessarie ad una successiva
analisi dell'emergenza.
Il piano di emergenza definira' la struttura organizzativa, le
responsabilita', i sistemi di comunicazione e le procedure necessarie
ad affrontare l'incidente;
26) in caso di emergenza ambientale, il gestore dell'impianto deve
immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del
danno informando dell'accaduto la Provincia di Ravenna e l'ARPA,
telefonicamente e via fax; successivamente il gestore e' tenuto ad
effettuare gli opportuni interventi di bonifica;
27) dovra' essere rispettato quanto previsto nel piano di monitoraggio
dell'impianto, parte integrante dell'AIA (Allegato F), e in
particolare:
a) il gestore deve attuare il piano di monitoraggio dell'impianto
rispettando frequenza, tipologia e modalita' dei diversi parametri da
controllare;
b) il gestore e' tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura
relativi al piano di monitoraggio dell'impianto, provvedendo
periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel piu'
breve tempo possibile;
c) ARPA effettuera' i controlli programmati all'impianto rispettando
quanto previsto nell'Allegato G - Piano di controllo, parte integrante
dell'AIA;
d) ARPA puo' effettuare il controllo programmato in contemporanea agli
autocontrolli del gestore;
e) come previsto dall'art. 7, comma 6) del DLgs 59/05, il gestore e'
tenuto a redarre annualmente una relazione descrittiva delle attivita'
di monitoraggio (report annuale), effettuate ai sensi di quanto
previsto nel piano di monitoraggio aziendale, e dei relativi risultati
con una verifica di conformita' rispetto ai limiti e alle prescrizioni
contenuti nell'AIA. Tale relazione dovra' essere inviata, entro il 30
aprile di ogni anno a partire dalla messa in esercizio dell'impianto,
alla Provincia di Ravenna, all'ARPA territorialmente competente e al
Comune di riferimento.
Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard
per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio
vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente gia' in
uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso;
28) la ditta e' tenuta ad integrare il piano di monitoraggio dell'AIA
con le attivita' proposte di monitoraggio ambientale nelle fasi ante
operam e di cantiere della matrice rumore e in particolare:
- per la fase ante operam, dovra' essere effettuato un monitoraggio
del rumore da traffico lungo la Via Baiona da concordare
preventivamente con ARPA - Sez. prov. di  Ravenna;
- in fase di cantiere, dovra' essere effettuata una campagna di
monitoraggio consistente in 2 misure di breve durata (30') per
ciascuno dei 6 recettori gia' individuati nella valutazione
previsionale di impatto acustico;
29) all'atto della cessazione dell'attivita', il sito su cui sorgera'
lo stabilimento Novaol dovra' essere ripristinato ai sensi della
normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale,
tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del
suolo e del sottosuolo ovvero degli eventi accidentali che si siano
manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dell'impianto
dovra' provvedere a:
- lasciare il sito in sicurezza;
- svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque
reflue (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero
ovvero smaltimento del contenuto;
- rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero
smaltimento degli stessi.
Preliminarmente a qualsiasi operazione, dovra' essere redatto uno
specifico piano di dismissione indicante modalita' e tempi degli
interventi previsti, comprese le attivita' di monitoraggio e di
indagine, da sottoporre all'approvazione degli enti competenti;
30) dovra' essere privilegiata la distribuzione del biodiesel prodotto
tramite convogli ferroviari in luogo dei mezzi su gomma. Al riguardo,
la ditta e' tenuta a dare riscontro, tramite adeguato rapporto
annuale, da presentare alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna
e al Servizio territoriale ARPA, delle modalita' di trasporto previste
per la logistica di spedizione del biodiesel prodotto con la
valutazione del traffico indotto nello scenario cosi' definito;
31) si dovra' provvedere alla piantumazione di esemplari appartenenti
a specie arboree ed arbustive autoctone, lungo il perimetro del sito
industriale in cui non sia gia' presente alberatura da concordare con
il Servizio Aree verdi del Comune di Ravenna;
32) si dovra' prevedere e garantire, a partire dalla fine dei lavori,
un programma di manutenzione della vegetazione presente;
33) si dovranno utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la
dispersione delle polveri, durante la movimentazione dei mezzi di
trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione dei piazzali ed
adeguata copertura con teloni dei cassoni adibiti al trasporto
inerti;
34) si dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie a non
produrre inquinamento delle acque superficiali e del suolo, al fine di
prevenire anche i versamenti accidentali (da macchinari e automezzi)
di sostanze inquinanti;
35) a lavori ultimati, si dovra' effettuare la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti presenti in loco;
b) di dare atto che al rapporto ambientale, che costituisce l'Allegato
1 della presente delibera, sono stati allegati i seguenti documenti,
che rappresentano parte integrante e sostanziale del rapporto
ambientale:
- Allegato A: sintesi delle osservazioni relative al progetto per la
realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel nel comune
di Ravenna (RA) presentato dalla Societa' Novaol;
- Allegato B: controdeduzioni del proponete sulle osservazioni
relative al progetto per la realizzazione di un impianto per la
produzione di biodiesel nel comune di Ravenna (RA) presentato dalla
Societa' Novaol;
- Allegato C: risposta alle osservazioni relative al progetto per la
realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel nel comune
di Ravenna (RA);
c) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del DLgs 59/05 e
L.R. 21/04, a firma del Settore Ambiente e Suolo dott. Stenio Naldi,
con provvedimento n. 173 del 6 maggio 2009 acquisita dalla Regione con
PG 2009.019583 del 13 maggio 2009 e che costituisce l'Allegato n. 2
della presente delibera;
d) di dare atto che il Comune di Ravenna ha espresso il proprio parere
ai sensi della L.R. 21/04 sull'AIA all'interno del Rapporto ambientale
che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
e) di dare atto che ARPA - Sezione provinciale di Ravenna ha espresso
il proprio parere per il piano di monitoraggio dell'impianto ai sensi
della L.R. 21/04 all'interno all'AIA che costituisce l'Allegato 2 alla
presente delibera;
f) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, Servizio Parchi e
Risorse forestali non ha partecipato alla seduta conclusiva della
Conferenza di Servizi, ma ha espresso il proprio parere sulla
valutazione d'incidenza dell'intervento in oggetto sul SIC/ZPS
IT4070004 "Piallasse Baiona, RIseag e Pontazzo" e sul SIC IT4070005
"Pineta Casalborsetti, Pineta Stagioni, Duna di Porto Corsini" e sul
SIC "Piallassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina" con proprio
parere prot. PG 2009.97517 del 28 aprile 2009, e che costituisce
l'Allegato n. 3 della presente delibera;
g) il Comune di Ravenna ha approvato il progetto unitario relativo
alla realizzazione dell'impianto di produzione di biodiesel da parte
della societa' Novaol e al riassetto del parco serbatoi ex ENEL da
parte della societa' Petrolifera Italo Rumena (PIR) con deliberazione
di Giunta comunale n. 27693/105 del 17/3/2009, ai sensi del citato
art. V.10, e con deliberazione di Consiglio comunale n. 27705/47 del
23/3/2009, ai sensi del citato art. II.38; tali atti sono stati
trasmessi dal Comune di Ravenna alla Regione che li acquisiti al prot.
n. PG 2009.83484 dell'8/4/2009 e che costituiscono l'Allegato n. 4
della presente delibera;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Societa' Novaol;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna -
Servizio Parchi e Risorse forestali, al Comune di Ravenna, all'ARPA -
Sez. prov. Ravenna, all'AUSL di Ravenna, al Consorzio Delta del Po;
j) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 9 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 5;
k) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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