REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n. 1027

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Sassuolo", attivata da Terracon Sas - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato
"Sassuolo", proposto da Terracon Sas, poiche' le attivita' ivi
previste, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il giorno 30 giugno 2009, sono nel complesso ambientalmente
compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche
in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
Prospezione sismica
1) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di energizzazione,
adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con
gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non
urbane cosi' come individuate dai piani territoriali delle Province e
dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando
per questi una fascia di rispetto di almeno m. 200;
- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42;
- le aree individuate come "complessi archeologici", "aree di
accertata e rilevante consistenza archeologica" e "frana attiva" dal
vigente PTCP della Provincia di Modena;
- la zona 1 "Riserva naturale integrale" della Riserva naturale
regionale delle Salse di Nirano;
2) la prospezione sismica potra' essere realizzata nelle aree
individuate come "frana quiescente" dal vigente PTCP della Provincia
di Modena solo "qualora sia dimostrata l'impossibilita' di alternative
di localizzazione, previa realizzazione di opere di sistemazione e
bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di
sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso
sulle condizioni di stabilita' del versante nonche' l'assenza di
rischio per la pubblica incolumita'";
3) per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni
dei PTCP vigenti e/o adottati delle Province di Modena e Reggio
Emilia, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le
indicazioni delle NTA delle singole zone interferite, con particolare
riguardo alle disposizioni inerenti scavi, perforazioni e passaggio di
mezzi motorizzati;
4) in comune di Formigine l'eventuale rilievo sismico dovra' essere
realizzato nel rispetto delle prescrizioni di "salvaguardia, tutela e
valorizzazione" di cui all'art. 12 delle Norme tecniche d'attuazione
(NTA) del PRG;
5) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere
della Soprintendenza archeologica territorialmente competente;
6) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, almeno 30 giorni prima, idonea
cartografia con l'indicazione dei tracciati definitivi degli
stendimenti e l'ubicazione dei punti di energizzazione;
7) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le
modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
8) per consentire un'adeguata informazione della popolazione, dovranno
essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente
competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti
interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario
dettagliato delle operazioni): personale dell'amministrazione comunale
potra' presenziare alle operazioni;
9) qualora le attivita' di prospezione provocassero danneggiamenti
alle infrastrutture pubbliche, dovra' esserne data opportuna e
tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o delle
Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a
cura e spese della societa' proponente, sulla base delle indicazioni
tecniche fornite dai suddetti Servizi;
10) con riferimento alle porzioni dei siti di Rete Natura 2000
interessati dal permesso di ricerca idrocarburi in esame,
l'effettuazione dell'indagine sismica e' subordinata al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- le attivita' di ricerca non potranno essere realizzate nella zona 1
di Riserva naturale integrale della Riserva naturale regionale delle
Salse di Nirano;
- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di
riproduzione/nidificazione della fauna presente;
- le caratteristiche tecniche dell'opera dovranno essere quelle
indicate negli elaborati del progetto;
- dovra' essere favorita, per via naturale o artificiale, la
ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente
danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente
sull'area oggetto dell'intervento;
- dovra' essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove
compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;
- dovra' essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di
interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;
- i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area
d'intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat
naturali;
11) i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un
raggio di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile
presenti nell'area del permesso, se non diversamente specificato nella
strumentazione urbanistica;
12) con riferimento a rumore e vibrazioni correlati all'ipotizzata
indagine sismica, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a
distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli
eventuali disturbi ed il rumore solido; dovra' essere richiesta
inoltre, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 9
maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di
Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;
13) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;
Pozzo esplorativo
14) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;
15) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che
il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone in
cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione
sismica;
16) il previsto pozzo esplorativo dovra' essere sottoposto ad
ulteriore procedura di valutazione di incidenza, qualora interno o
limitrofo ad un sito appartenente a Rete Natura 2000;
17) la documentazione da presentare nell'ambito della procedura di VIA
dovra' contenere una valutazione di impatto acustico redatta ai sensi
della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle delibere di Giunta
regionale 673/04 e 45/02 e del Regolamento comunale per particolari
attivita';
c) di dare atto che il parere dei Comuni di Fiorano, Maranello,
Savignano sul Panaro e Vignola, espresso ai sensi dell'art. 18, comma
6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi, di cui al precedente punto b);
d) di dare atto che lo stesso parere, espresso ai sensi dell'art. 18,
comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni dalle Province di Modena e Reggio Emilia, e dai Comuni di
Formigine e Sassuolo, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva, e' stato anticipato tramite e-mail e/o lettera acquisita
agli atti della Regione ed e' contenuto all'interno del Rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui al
precedente punto b);
e) di dare atto che ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere dovuto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dai Comuni di
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano sul Panaro, Prignano sulla
Secchia, Serramazzoni, Spilamberto e Castellarano, non intervenuti in
sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
f) di dare atto che il nulla-osta ai sensi dell'art. 49 della L.R. 18
febbraio 2005, n. 6, anticipato tramite e-mail dalla Provincia di
Modena in qualita' di Ente di gestione della Riserva naturale
regionale delle Salse di Nirano, e' contenuto all'interno del Rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui al
precedente punto b);
g) di dare atto che la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, inerente le porzioni
dei siti di Rete Natura 2000, SIC IT4030016 "San Valentino, Rio della
Rocca" e SIC IT4040013 "Faeto, Varana,Torrente Fossa", esterni al
perimetro della Riserva naturale regionale delle Salse di Nirano,
approvata con determina del Direttore generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa n. 10781 del 6 settembre 2008, costituisce
l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
h) di dare atto che la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, inerente il sito di
Rete Natura 2000 SIC IT4040007 "Salse di Nirano", coincidente col
perimetro della Riserva naturale regionale delle Salse di Nirano, e'
contenuta all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi, di cui al precedente punto b);
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente Terracon Sas;
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della
presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo economico -
Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie - UNMIG
Ufficio XX; alle Province di Modena e Reggio Emilia; ai Comuni di
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello,
Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul
Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Castellarano; alla Regione
Emilia-Romagna - Servizio Parchi e Risorse forestali; al Servizio
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA - Sez.
prov.le di Modena; ad ARPA - Sez. prov.le di Reggio Emilia; ad ARPA
Direzione Tecnica;
k) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 6;
l) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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