REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n. 1026

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Portomaggiore", attivita' da Grove Energy Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato
"Portomaggiore", proposto da Grove Energy Srl, poiche' le attivita'
ivi previste, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il 30 giugno 2009, sono nel complesso ambientalmente
compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche
in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
Prospezione sismica
1) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di energizzazione,
adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con
gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
- le aree ricadenti all'interno del perimetro della Stazione "Campotto
di Argenta" del Parco Regionale del Delta del Po;
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non
urbane cosi' come individuate dai Piani territoriali delle Province e
dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando
per questi una fascia di rispetto di almeno m. 200;
- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42;
- in comune di Masi Torello:
a) le aree produttive localizzate - zona "D";
b) i cimiteri comunali - zona "F";
c) le aree di recente forestazione e tutela naturalistica - zona
"E/3";
d) la zona di rispetto ambientale "Canale Fossa dei Masi", vincolata
dal DLgs 42/04;
- in comune di Ostellato:
a) la zona di tutela naturalistica "Vallette di Ostellato" comprensiva
della "Valle S. Camillo" e della "Zona della Gattola";
- in comune di Tresigallo:
a) la zona E2 - zona agricola a vincolo parziale (art. 63 delle NTA
del PRG);
b) la zona E3/A - ad elevato interesse paesaggistico-ambientale (art.
64 delle NTA del PRG), rappresentata dalla golena del Po di Volano;
2) nelle "zone di tutela naturalistica" individuate dal PTCP della
Provincia di Ferrara, si esclude la possibilita' di realizzare il
rilievo sismico tramite circolazione veicolare al di fuori dei
percorsi carrabili regolamentati;
3) per assicurare la piena congruenza del progetto con le previsioni
del PTCP vigente della Provincia di Bologna, dovranno essere
rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle
singole zone interferite;
4) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
5) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, almeno 30 giorni prima, idonea
cartografia con l'indicazione dei tracciati definitivi degli
stendimenti e l'ubicazione dei punti di energizzazione, corredata del
nulla-osta della Soprintendenza per i Beni archeologici
territorialmente competente;
6) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le
modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
7) per consentire un'adeguata informazione della popolazione, dovranno
essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente
competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti
interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario
dettagliato delle operazioni): personale dell'Amministrazione comunale
potra' presenziare alle operazioni;
8) qualora le attivita' di prospezione provocassero danneggiamenti
alle infrastrutture viarie pubbliche, dovra' esserne data opportuna e
tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o delle
Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a
cura e spese della societa' proponente, sulla base delle indicazioni
tecniche fornite dai suddetti Servizi;
9) con riferimento alle porzioni dei siti appartenenti a Rete Natura
2000 esterni al perimetro della Stazione di "Campotto di Argenta" del
Parco del Delta del Po, l'effettuazione dell'indagine sismica e'
subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di
riproduzione/nidificazione della fauna presente (da inizio marzo a
fine luglio);
- la ditta che effettuera' i previsti rilievi o la societa' che li
avra' appaltati dovra' effettuare il ripristino dello stato dei
luoghi, specie nel caso che l'utilizzo di mezzi pesanti comporti
l'alterazione degli elementi di viabilita' esistente oltre a quelli di
riconosciuta valenza territoriale ed ambientale (ad es. tracce di
paleoalvei, ecc.);
- le caratteristiche tecniche dell'opera dovranno essere quelle
indicate negli elaborati del progetto;
- dovra' essere favorita, per via naturale o artificiale, la
ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente
danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente
sull'area oggetto dell'intervento;
- dovra' essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove
compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;
- i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area
d'intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat
naturali;
10) il rilievo sismico non potra' essere realizzato nelle porzioni dei
siti appartenenti a Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del
perimetro della Stazione di "Campotto di Argenta" del Parco del Delta
del Po;
11) i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un
raggio di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile
presenti nell'area del permesso, se non diversamente specificato nella
strumentazione urbanistica e/o nei regolamenti edilizio e/o d'igiene
comunali;
12) i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di
almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
13) con riferimento a rumore e vibrazioni correlati all'ipotizzata
indagine sismica, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a
distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli
eventuali disturbi ed il rumore solido; dovra' essere richiesta
inoltre, se necessaria, autorizzazione in deroga ai sensi della L.R. 9
maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di
Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;
14) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, etc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;
Pozzo esplorativo
15) il pozzo esplorativo non potra' essere realizzato entro una fascia
di almeno 3 nM (3 miglia nautiche), misurate dalla linea di costa
verso terra;
16) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;
17) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che
il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone in
cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione
sismica;
18) qualora la societa' proponente individuasse un sito dove proporre
la realizzazione di un sondaggio esplorativo - sottoposto, secondo gli
esiti del presente procedimento a nuova procedura di VIA - il SIA
dovra' contenere approfondimenti e studi quantitativi circa la
subsidenza indotta a seguito di un'eventuale entrata in produzione,
correlando le analisi al livello di rischio (vulnerabilita' x
esposizione) del territorio e del sito specifico di localizzazione;
gli studi dovranno inoltre, per quanto possibile, tener conto della
vicinanza dei pozzi di estrazione idrocarburi esistenti ed in funzione
nell'intorno, e della sommatoria degli effetti delle diverse attivita'
sul fenomeno dell'abbassamento del suolo;
19) il progetto di perforazione del pozzo esplorativo, da sottoporre a
procedura di VIA, dovra' includere un programma di acquisizione dati
finalizzati all'applicazione di un modello matematico sulla subsidenza
indotta da un'eventuale successiva fase di sfruttamento della risorsa;
detto programma dovra', tra l'altro, prevedere:
- l'esecuzione di prove di strato e la registrazione delle pressioni
di giacimento;
- il prelievo di un numero di campioni sui quali eseguire le
determinazioni geomeccaniche, congruo per le finalita' modellistiche;
dovranno essere prelevati campioni non solo nei livelli mineralizzati,
ma anche in spessori significativi di formazioni geologiche
sovrastanti;
il modello previsionale sulla subsidenza, dovra' tenere conto delle
interazioni negative con la rete di scolo naturale ed artificiale
presente nell'area, e consentire di valutare gli effetti della
subsidenza indotta dall'estrazione di gas su dette infrastrutture;
20) il previsto pozzo esplorativo dovra' essere sottoposto ad
ulteriore procedura di valutazione di incidenza, qualora interno o
limitrofo ad un sito Natura 2000;
21) la documentazione da presentare nell'ambito della procedura di VIA
dovra' contenere una valutazione di impatto acustico redatta ai sensi
della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle delibere di Giunta
regionale 673/04 e 45/02 e del regolamento comunale per particolari
attivita';
c) di dare atto che il parere della Provincia di Ferrara e dei Comuni
di Argenta, Comacchio, Migliarino, Ostellato e Portomaggiore, espresso
ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del
rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui
alla precedente lettera b);
d) di dare atto che lo stesso parere, espresso ai sensi dell'art. 18,
comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni dalle Province di Bologna e Ravenna, dal Consorzio di
gestione del Parco Regionale del Delta del Po e dai Comuni di Masi
Torello, Molinella e Tresigallo, non intervenuti in sede di Conferenza
di Servizi conclusiva, e' stato anticipato tramite e-mail e/o lettera
acquisita agli atti della Regione ed e' contenuto all'interno del
rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, di cui
alla precedente lettera b);
e) di dare atto che ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere dovuto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni dai Comuni di
Alfonsine, Ferrara, e Voghiera, non intervenuti in sede di Conferenza
di Servizi conclusiva;
f) di dare atto che il parere circa la non compatibilita' delle
attivita' in progetto con le previsioni del Piano territoriale della
Stazione "Campotto di Argenta", e conseguentemente il diniego di
nulla-osta ai sensi dell'art. 40, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6,
espresso dal Consorzio di gestione del Parco regionale del Delta del
Po, e' contenuto all'interno del rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi, di cui alla precedente lettera b);
g) di dare atto che la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, inerente le porzioni
dei Siti di Rete Natura 2000 esterni al perimetro della Stazione
"Campotto di Argenta" del Parco regionale del Delta del Po, approvata
con determina del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa n. 3774 del 7 maggio 2009, costituisce l'Allegato 2, parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
h) di dare atto che la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, inerente le porzioni
dei Siti di Rete Natura 2000 interni al perimetro della Stazione
"Campotto di Argenta" del Parco regionale del Delta del Po, e'
contenuta all'interno del rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi, di cui alla precedente lettera b);
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla Societa' proponente Grove Energy Srl;
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo
economico - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie -
UNMIG Ufficio XX; alle Province di Ferrara, Bologna e Ravenna; ai
Comuni di Alfonsine, Argenta, Comacchio, Ferrara, Masi Torello,
Migliarino, Molinella, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Voghiera;
Consorzio di gestione del Parco Regionale del Delta del Po; alla
Regione Emilia-Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali; al
Servizio Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA -
Sez. prov.le di Ferrara; ad ARPA - Sez. prov.le di Bologna; ad ARPA -
Sez. prov.le di Ravenna; ad ARPA Direzione Tecnica;
k) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale in anni 6;
l) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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