REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 988

Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti regionali di cui all'art. 31, comma 3 della L.R. n. 10/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 recante "Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni" ed in particolare il Capo III del
Titolo III che disciplina la riforma del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli
Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani";
considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 3 della L.R. 10/08
compete alla Giunta regionale, su proposta dell'Autorita' regionale
prevista all'articolo 20 della L.R. n. 25 del 1999, emanare una
direttiva contenente gli indirizzi relativi alle modalita' essenziali
di partecipazione degli utenti relativamente alla costituzione del
comitato consultivo degli utenti e suo funzionamento;
considerato inoltre che:
- con l'emanazione della L.R. n. 10 del 2008 il legislatore regionale
ha intrapreso un percorso di razionalizzazione e ammodernamento degli
apparati amministrativi in un'ottica tesa al risparmio e
all'efficientamento;
- ai sensi dell'art. 32, comma 3 della L.R. 10/08 i Comitati
consultivi degli utenti costituiti ai sensi dell'art. 24 della L.R. n.
25 del 1999 continuano ad operare sino alla costituzione del Comitato
degli utenti previsto dall'art. 31 della L.R. 10/08;
vista la proposta dell'Autorita' regionale di direttiva per la
costituzione del Comitato consultivo degli utenti acquisita agli atti
della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa con
Prot. PG/2009/147512;
valutata la coerenza della proposta suddetta con la disciplina della
L.R. n. 10 del 2008;
ritenuto pertanto di procedere all'emanazione della sopra richiamata
direttiva;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile, Lino
Zanichelli;
delibera:
a) per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, di approvare la "Direttiva per la
costituzione del Comitato consultivo degli utenti regionale di cui
all'art. 31, comma 3 della L.R. 10/08", allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
b) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti
regionale di cui all'art. 31, comma 3, della L.R. 10/08
Art. 1 - Comitato consultivo degli utenti regionale
1) La presente Direttiva fissa, nel rispetto di quanto previsto
all'art. 31 comma 3 della L.R. 10/08, i criteri per la composizione,
le modalita' di costituzione ed il funzionamento del Comitato
consultivo degli utenti regionale costituito presso l'Autorita'
regionale prevista all'art. 20 della L.R. 25/99, di seguito denominata
"Autorita'".
2) Il Comitato consultivo degli utenti, di seguito denominato
"Comitato", e' unico a livello regionale ed opera, sulla base delle
norme della presente Direttiva, in rappresentanza degli interessi dei
territori per il controllo della qualita' dei servizi idrici e dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 2 - Autonomia del Comitato
1) Il Comitato opera nella piu' ampia autonomia funzionale e
gestionale, nei confronti dell'Autorita', della Regione, delle ATO (ai
sensi dell'art. 30 della L.R. 10/08), dei gestori e di ogni altro
soggetto pubblico o privato.
2) L'Autorita', attraverso la propria Segreteria Tecnica, provvede ad
assicurare la piena funzionalita' del Comitato e collabora
nell'organizzazione delle attivita' garantendo la reciproca autonomia
e indipendenza.
Art. 3 - Composizione del Comitato
1) Il Comitato e' composto in modo da garantire la piena
rappresentativita' degli utenti tramite componenti designati dalle
associazioni dei consumatori, dalle associazioni di riferimento del
mondo economico, e dalle organizzazioni comunque interessate agli
aspetti gestionali dei servizi idrici e dei rifiuti.
2) In particolare il Comitato e' composto da nove rappresentanti (uno
per ogni ATO) (1) designati dalle associazioni dei consumatori,
regolarmente iscritte al Registro (2) regionale dell'Emilia-Romagna
istituito in base alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 recante "Norme per
la tutela dei consumatori e degli utenti", che abbiano una sede o
comunque propri referenti presso il territorio della provincia e che
abbiano nei fini statutari la tutela del consumatore e degli utenti.
Si indica l'ATO (ai sensi dell'art. 30 della L.R. 10/08), come
riferimento per la procedura di nomina.
3) Il Comitato e' inoltre composto dai seguenti soggetti:
a) tre rappresentanti designati dal Tavolo Regionale
dell'Imprenditoria;
b) un rappresentante designato da Confindustria;
c) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste;
d) un rappresentante del sistema delle camere di commercio (3).
4) I componenti del Comitato rappresentano esclusivamente gli
interessi degli utenti, assumendone la tutela con riferimento
all'intero territorio regionale.
5) Il Comitato, con propria autonoma decisione, puo' essere articolato
in sezioni o gruppi di lavoro, ai quali possono essere invitati
esperti del settore.
Art. 4 - Modalita' di costituzione
1) Al fine di costituire il Comitato, l'Autorita' invita i soggetti
individuati all'art. 3 della presente Direttiva, a designare entro una
data prestabilita, pena l'esclusione dal Comitato, i propri
rappresentanti. Per ogni membro effettivo potra' essere individuato un
supplente.
2) Il Comitato puo' essere validamente costituito con almeno otto
soggetti individuati all'art. 3 (commi 2 e 3) della presente
Direttiva.
3) La Regione, su proposta dell'Autorita', costituisce il Comitato con
decreto del Presidente della Giunta.
Art. 5 - Incompatibilita'
1) Non possono far parte del Comitato coloro che versino in situazioni
di conflitto di interessi o che intrattengono rapporti di natura
economica, a qualunque titolo, con l'Agenzia o con gli Enti gestori
dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani presenti sul
territorio della regione.
2) Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le ipotesi di
incompatibilita' previste dall'art. 4 della L.R. n. 24 del 1994 e
dall'art. 20 della L.R. n. 25 del 1999.
Art. 6 - Funzionamento
1) Le sedute del Comitato sono convocate, in via ordinaria con cadenza
trimestrale, in via straordinaria su richiesta scritta di almeno 1/3
dei componenti o su richiesta dell'Autorita'.
2) Le sedute sono, di norma, convocate mediante avviso scritto, fax o
per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, che deve
pervenire all'indirizzo indicato dal componente almeno cinque giorni
prima della seduta. In caso di presenza di tutti i componenti, la
riunione del Comitato puo' avvenire validamente anche in difetto di
avviso nei termini sopra indicati. Le sedute del Comitato di norma
sono pubbliche e vengono pubblicizzate sul sito dell'Autorita' nella
sezione dedicata al Comitato.
3) Nella prima seduta del Comitato, convocata dall'Autorita' entro
trenta giorni dalla sua costituzione, viene eletto a maggioranza il
delegato al coordinamento e due sostituti, che durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
4) Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la
meta' piu' uno dei componenti. Le decisioni vengono prese con il voto
della maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il parere
del delegato al coordinamento.
5) Le attivita' di Segreteria, con funzioni operative e di assistenza,
sono assicurate da un membro della Segreteria tecnica dell'Autorita'.
Art. 7 - Durata
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il membro dimissionario (effettivo o supplente) e'
tenuto a comunicare per iscritto le proprie dimissioni al delegato al
coordinamento (che ne richiede la sostituzione), al soggetto che l'ha
nominato e all'Autorita'. Il delegato al coordinamento inoltre,
richiede per iscritto la sostituzione del componente che non partecipa
ad almeno tre riunioni consecutive del Comitato senza giustificato
motivo.
Art. 8 - Attribuzioni
1) Spettano al Comitato i compiti previsti dall'art. 31, comma 4 della
L.R. 10/08:
- acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualita'
dei servizi;
- promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
- segnala all'Autorita' e al soggetto gestore del servizio la presenza
di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio
al fine di una loro abolizione o sostituzione;
- trasmette all'Autorita' le informazioni statistiche sui reclami,
sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori
singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
- esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio
pubblico prevista dall'art. 23 della L.R. n. 25 del 1999;
- puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita'.
Art. 9 - Iniziative di studio e ricerca
Su proposta del Comitato, la Regione per l'espletamento delle funzioni
di cui alla presente Direttiva puo' affidare ad Enti, istituti di
ricerca, aziende specializzate e a liberi professionisti di comprovata
esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione ed
organizzazione di dati, anche finalizzati ad attivita' di
pianificazione.
Art. 10 - Risorse strumentali e finanziarie
1) La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun
compenso. In particolari e motivati casi potranno essere riconosciuti
dalla Regione dei rimborsi spese.
2) Il Comitato propone annualmente all'Autorita' regionale di
vigilanza specifici progetti da finanziare e le eventuali risorse
strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Tali
fabbisogni trovano copertura nel capitolo di spesa per il
funzionamento dell'Autorita'.
Art. 11 - Norma transitoria
I Comitati consultivi degli utenti costituiti ai sensi dell'art. 24
della L.R. 6 settembre 1999, n. 25 continuano ad operare sino alla
costituzione del Comitato degli utenti ai sensi dell'art. 31 della
L.R. 10/08.
NOTE
1) Anche nel caso di cui vengano effettuate aggregazioni tra ambiti
territoriali provinciali
2) attualmente sono 15: Acu, Adiconsum, Adoc, Arco, Cittadinanzattiva,
Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del
Consumatore, Lega Consumatori Acli, Movimento Consumatori, Movimento
Difesa del Cittadino, Noi consumatori, Unione Nazionale Consumatori
Onlus
3) In base alla Legge 580/93 le Camere di commercio hanno competenza
in materia di tutela del consumatore.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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