REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2009, n. 566

Reg. (CE) n. 1535/07 e L.R. 43/97 e successive modifiche. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli Organismi di garanzia - Settore suinicolo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14
aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate
dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 ed in particolare:
- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento
degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole
socie;
- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata
massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;
- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre
2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti
agricoli;
- gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01) - pubblicati in GUCE
C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E "Aiuti
sotto forma di prestiti agevolati a breve termine", nel quale la
Commissione, mentre afferma l'incompatibilita' di tale aiuto con il
Trattato (punto 161), ha pero' evidenziato, nelle considerazioni
preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno
sui piccoli produttori sia in ogni caso reso possibile attraverso lo
strumento del "de minimis" agricolo;
considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de
minimis prevede espressamente:
- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione
primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla
Commissione;
- l'erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo
degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre
esercizi fiscali;
- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;
atteso che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre
esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale e' stato
definito per l'Italia in Euro 320.505.000,00;
vista la proposta di ripartizione tra le Regioni dell'importo
cumulativo nazionale, al netto del 25% assegnato allo Stato, contenuta
nello schema di decreto predisposto dal Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, sulla base delle intese raggiunte
con le Regioni, che assegna alla Regione Emilia-Romagna un plafond di
Euro 18.033.786;
rilevato:
- che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente impegnate
nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui
mercati interni ed internazionali;
- che in questi ultimi anni la loro redditivita' ha subito una
consistente erosione a causa dello sfavorevole andamento dei prezzi
all'origine dei prodotti agricoli a cui si e' accompagnato un forte
incremento dei costi di produzione;
- che tra gli effetti piu' preoccupanti determinati dalla grave crisi
finanziaria internazionale che ha colpito il settore bancario e' da
registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido
disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese, che
ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una
contestuale richiesta di maggiori garanzie per l'erogazione da parte
degli Istituti erogatori;
- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito
creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole
rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano
maggiori difficolta' nell'accesso e costi piu' alti per la provvista
del danaro;
atteso inoltre:
- che l'andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte 
contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei
prodotti all'origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della
grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse
quotazioni pagate per i prodotti agli allevamenti, che hanno subito,
solo nei primi due mesi del 2009, una riduzione superiore al 10 per
cento, incidono negativamente sul mantenimento dell'attivita'
imprenditoriale in quanto rendono la stessa non piu' remunerativa
sotto l'aspetto economico (costi superiori ai ricavi);
- che per trovare soluzione alle criticita' di tale comparto, che
oltre a rivestire una rilevante importanza in termini
economico-produttivi costituisce elemento di eccellenza a livello
nazionale ed internazionale, la Regione ha convocato un apposito
tavolo di lavoro con tutti i rappresentanti della filiera suinicola
nell'ambito del quale  sono state avanzate alcune richieste per
l'attuazione di specifiche politiche dirette a mitigare la crisi;
- che per contrastare le difficolta' di accesso al credito da parte
delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la
situazione di crisi ha prodotto, dal richiamato tavolo di lavoro e'
emersa, in particolare, l'esigenza di un intervento prioritario verso
gli allevatori suinicoli (l'anello piu' esposto della filiera) da
attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva
sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;
- che in tale contesto la Regione intende attivare, avvalendosi degli
Organismi di garanzia, uno specifico intervento finalizzato alla
concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve
termine contratti dalle imprese agricole attive nel settore suinicolo
per le necessita' legate all'anticipazione delle spese per la
conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti;
ravvisata pertanto la necessita' di adottare a tal fine uno specifico
Programma per la concessione del contributo in conto interessi sui
prestiti di conduzione che saranno contratti con il sistema bancario
dalle imprese operanti nel settore suinicolo, utilizzando a tale fine
le opportunita' offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de
minimis e della L.R. 43/97 e successive modifiche, che consenta di
intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia;
preso atto:
- che con propria deliberazione n. 2053 dell'1 dicembre 2008 -
successivamente oggetto di modifiche disposte con deliberazione n. 50
del 26 gennaio 2009 - e' stato approvato uno specifico Programma
operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da
concedere tramite gli Organismi di garanzia alle imprese agricole
operanti nel settore lattiero-caseario, utilizzando le opportunita'
offerte dal Reg. (CE) n. 1535/07 e dalla L.R. 43/97 e successive
modifiche;
- che all'attuazione del Programma e' stata destinata la somma di Euro
500.000,00 a valere sullo stanziamento recato dal Capitolo 18354
"Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di
credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve
e medio termine concessi alle imprese agricole socie (DLgs 4 giugno
1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n.
43)". Mezzi statali, compreso nell'UPB 1.3.1.3.6471 "Interventi a
sostegno delle aziende agricole" - Risorse statali, del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2008;
- che gli Organismi di garanzia - sulla base delle istruttorie delle
domande presentate, dei criteri di priorita', della determinazione
della spesa ammissibile e dell'approvazione delle graduatorie, cosi'
come stabilito al punto 9. del Programma operativo - hanno presentato
richiesta di finanziamento da utilizzare per la concessione del
contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione delle imprese
del predetto settore lattiero-caseario;
- che il fabbisogno di spesa complessivamente segnalato dagli
Organismi di garanzia per la concessione degli aiuti alle imprese
socie ammonta ad Euro 139.212,12;
- che sono in corso di predisposizione gli atti necessari alla
ripartizione ed alla contestuale assegnazione agli Organismi medesimi
delle somme da ciascuno richieste;
- che, pertanto, sulla disponibilita' di Euro 500.000,00 destinata al
citato Programma residua una somma non utilizzata di Euro 360.787,88;
vista la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23, con la quale e' stato approvato
il Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2009 e pluriennale 2009-2010;
dato atto che - in relazione alla mancata assunzione entro la scadenza
dell'esercizio finanziario 2008 dell'impegno di spesa correlato al
riparto fra gli Organismi di garanzia delle somme effettivamente da
ciascuno richieste ed alla natura della fonte di finanziamento -
l'intera disponibilita' indicata nella predetta deliberazione 2053/08
e' tuttora iscritta sul Capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative
di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso
sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle
imprese agricole socie (DLgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2,
lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)". Mezzi statali, compreso
nell'UPB 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole" -
Risorse statali, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2009;
ritenuto pertanto:
- di destinare fin d'ora l'importo di Euro 360.000,00 - a valere sulla
predetta residua disponibilita' -  all'attivazione, attraverso gli
Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/97 e successive
modificazioni, di un nuovo intervento rivolto alle imprese operanti
nel settore suinicolo;
- di adottare a tal fine lo specifico Programma regionale nella
formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione, nel quale sono contestualmente fissate le modalita' di
presentazione delle domande, di ripartizione delle risorse tra i
predetti Organismi, di concessione e di liquidazione degli aiuti in
questione;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione  Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa
che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di adeguare le risorse destinate all'intervento in regime de
minimis attivato - utilizzando le opportunita' offerte dal Reg. (CE)
n. 1535/07 e dalla L.R. 43/97 e successive modifiche - con
deliberazione n. 2053 dell'1 dicembre 2008 e successive modifiche sui
prestiti di conduzione da concedere, tramite gli Organismi di
garanzia, alle imprese agricole operanti nel settore lattiero-caseario
all'importo di Euro 140.000,00, necessario e sufficiente ad assicurare
copertura al fabbisogno complessivamente segnalato dai predetti
Organismi;
3) di attivare attraverso i medesimi Organismi di garanzia di cui alla
L.R. 43/97 e successive modificazioni - sulla base della normativa
comunitaria citata al precedente punto 2) - un nuovo intervento
rivolto alle imprese operanti nel settore suinicolo adottando a tal
fine lo specifico Programma regionale, nella formulazione di cui
all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, e con
una dimensione finanziaria pari ad Euro 360.000,00;
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito
di conduzione  attraverso la concessione, tramite gli Organismi di
garanzia, di un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a
favore delle imprese operanti nel settore suinicolo
(Reg. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 43/1997 e sue modifiche)
1. Dotazione finanziaria
L'importo destinato al finanziamento del presente Programma e'
quantificato in Euro 360.000,00.
Tali risorse sono disponibili sul Capitolo 18354 "Finanziamenti alle
Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi
di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine
concessi alle imprese agricole socie (DLgs 4 giugno 1997, n. 143 e
art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)". Mezzi
statali, compreso nell'UPB 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle
aziende agricole" - Risorse statali, del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2009.
2. Obiettivi
L'andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte
contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei
prodotti all'origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della
grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse
quotazioni pagate per i prodotti agli allevamenti, che hanno subito,
solo nei primi due mesi del 2009, una riduzione superiore al 10 per
cento, incidono negativamente sul mantenimento dell'attivita'
imprenditoriale in quanto rendono la stessa non piu' remunerativa
sotto l'aspetto economico (costi superiori ai ricavi).
Per trovare soluzione alle difficolta' di tale comparto, che oltre a
rivestire una rilevante importanza in termini economico-produttivi
costituisce elemento di eccellenza  a livello nazionale ed
internazionale, la Regione ha convocato un apposito tavolo di lavoro
con tutti i rappresentanti della filiera suinicola nell'ambito del
quale sono  state avanzate alcune richieste per l'attuazione di
specifiche politiche dirette a mitigare la crisi.
In particolare, per contrastare le difficolta' che le imprese
incontrano ad accedere al credito, anche in conseguenza dell'alto
indebitamento che la richiamata situazione di crisi ha prodotto, in
tale contesto e' emersa l'esigenza di un intervento prioritario verso
gli allevatori suinicoli (l'anello piu' esposto della filiera)
attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla
riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili.
Con il presente Programma la Regione si propone di intervenire,
attraverso gli Organismi di garanzia, nella concessione di contributi
in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle
imprese agricole attive nel settore suinicolo per le necessita' legate
all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla
vendita dei prodotti.
Il concorso interesse e' concesso sotto forma di aiuti de minimis in
applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel
rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.
A tale fine, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R.
43/97, come modificata dalla L.R. 17/06, la dotazione finanziaria
riservata al Programma e' attribuita agli Organismi di garanzia
agricoli operanti in regione per essere utilizzata dagli stessi a
favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli
interessi sui prestiti a breve termine.
3. Organismi di garanzia beneficiari
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. - con l'eventuale adesione,
quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi
al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema 
creditizio e di finanziamento bancario;
b concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le Cooperative e i Consorzi fidi - che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui
all'art. 2135 del C.C., cosi' come stabilito nei criteri attuativi
della L.R. 43/97 e successive modifiche approvati nell'Allegato B
della delibera  421/08;
c) essere regolati da uno statuto che preveda:
- la finalita' di mutualita' tra gli aderenti;
- la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni
indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun
socio;
- la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi
dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.
Le Cooperative ed i Consorzi fidi devono inoltre:
a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
b) assogettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni
riportate nel presente Programma.
4. Aziende beneficiarie
Possono usufruire dell'aiuto de minimis le imprese attive nella
produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e
soddisfano le condizioni di ammissibilita' di seguito specificati:
- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art.
2135 del C.C.;
- esercitino attivita' agricola in forma prevalente;
- allevino suini ed abbiano, alla data di presentazione della domanda,
un numero di capi non inferiore a 500 -  oppure, per gli allevamenti
da riproduzione, un numero di scrofe non inferiore a 50 - come 
rilevabili dai Registri di carico e scarico degli animali allevati di
cui all'art. 4 dell'Ordinanza 12 aprile 2008 del Ministro della Salute
"Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende,
dei capi suini nonche' le relative movimentazioni";
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con
posizione debitamente validata;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio
o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficolta', come
definite dalla normativa comunitaria;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e
assistenziali e presentino, prima della concessione dell'aiuto, il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalita'
varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito
dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti de minimis ricevuti
nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due
precedenti).
Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli
che svolgono anche attivita' di produzione primaria (allevamento di
suini) connessa al caseificio, e che sono in possesso dei sopra
richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto.
L'attivita' di allevamento dovra' risultare dal certificato di
iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito
di conduzione richiedibile sara' limitato alla sola attivita' di
allevamento (produzione primaria) come rilevabile dai Registri di
carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale.
5. Spese ammissibili a prestito
Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della
concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore
richiedente per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino
alla vendita dei prodotti.
La superficie aziendale da prendere a riferimento e' quella condotta,
in ambito regionale, nel corso della campagna agricola 2008-2009,
mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media
relativa all'ultimo anno solare concluso, e' riferito esclusivamente
agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi
sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato e dai
Registri di carico e scarico animali allevati di cui all'art. 4
dell'Ordinanza 12 aprile 2008 del Ministro della Salute.
L'importo del prestito e' determinato in modo forfettario mediante un
calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unita' di
superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei
capi allevati e la durata massima in mesi. A tale fine sono utilizzati
i parametri definiti all'Allegato 1 "Prestiti di conduzione costi di
gestione" al presente Programma operativo.
6. Durata massima del prestito di conduzione
In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che
beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto de minimis sotto
forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12
mesi.
La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che
caratterizzano le diverse attivita' di conduzione aziendale, e' quella
indicata nei parametri richiamati al precedente punto.
Nello stesso Allegato 1, poiche' il volume e la durata del prestito
sono complessivamente determinati sull'insieme delle attivita' svolte
in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata
inferiore all'anno sono stati anche  rapportati all'unita'
moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione
espresso in mesi diviso per dodici.
7. Entita' e limiti dell'aiuto regionale
L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12
mesi.
L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione e'
fissato nella misura massima di 1 punto.
Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato
prendendo a riferimento l'anno commerciale (360 giorni), e' liquidato
in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'Organismo
di garanzia al beneficiario.
Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere piu' semplici e
contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il
pagamento del contributo potra' essere effettuato anche in data
anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il
contributo calcolato nel modo sopra specificato sara' attualizzato al
momento della erogazione utilizzando i tassi di riferimento in vigore
alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla
Commissione Europea (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea e su Internet al sito dell'Unione stessa).
L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda
sul quale calcolare il concorso interesse e' definito in Euro
225.000.
8. Presentazione delle domande da parte delle imprese
Le imprese agricole che allevano suini - ed abbiano, alla data di
presentazione della domanda, un numero di capi non inferiore a 500 -
ovvero, nel caso di allevamenti da riproduzione, un numero di scrofe
non inferiore a 50 - come rilevabili dai Registri di carico e scarico
degli animali allevati di cui all'art. 4 dell'Ordinanza 12 aprile 2008
del Ministro della Salute "Norme concernenti l'identificazione, la
registrazione delle aziende, dei capi suini nonche' le relative
movimentazioni" ed in possesso dei requisiti indicati al precedente
punto 4. - possono presentare, all'Organismo di garanzia di
appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un
prestito agevolato di conduzione per l'annata agraria 2008-2009.
La domanda dovra' essere presentata, avvalendosi del fac-simile di cui
all'Allegato 2 al presente Programma entro il 30 giugno 2009.
Da parte di ciascuna impresa puo' essere presentata, a partire dalla
data di pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, una sola domanda con l'indicazione di un
unico Istituto di credito, pena la non ammissibilita' della stessa.
9. Istruttoria delle domande, criteri di priorita', determinazione
della spesa ammissibile e approvazione graduatorie
Entro il 31 luglio 2009 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le
istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilita' delle domande
presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al
precedente punto 4.
L'ordine di ammissibilita' delle domande in graduatoria e' determinato
attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorita':
1) aziende ricadenti nelle zone svantaggiate condotte da giovani
agricoltori;
2) aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
3) aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani
agricoltori;
4) aziende ricadenti nelle altre zone.
La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione
a protocollo Organismo garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna
priorita', il criterio aggiuntivo di ordinamento.
Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per
ciascuno dei raggruppamenti di priorita' sopra individuati, le
denominazioni delle aziende agricole e dei relativi CUUAA, nonche'
l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile
e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).
L'azienda e' considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della
Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti
condizioni:
- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU e' inserita in area svantaggiata.
Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione
aziendale, nell'Allegato 3 al presente Programma e' riportato l'elenco
dei Comuni della Regione parzialmente o totalmente delimitati ai sensi
della richiamata Direttiva.
L'azienda e' considerata condotta da giovane imprenditore quando lo
stesso al momento della domanda non ha ancora compiuto 40 anni.
10. Presentazione della domanda e modalita' di riparto delle 
disponibilita' tra gli Organismi di garanzia
La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal
presente Programma e' effettuata a valere sui fabbisogni segnalati
dagli Organismi stessi con le graduatorie di cui al precedente punto
9.
Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano, a mezzo raccomandata
A/R, entro il 24 agosto 2009, alla Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Agricoltura, Servizio Aiuti alle imprese - domanda di
finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse
previsti dal presente Programma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b) della L.R. 43/97 e sue modifiche, indicando:
- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli
aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.
A corredo della domanda stessa sono trasmesse le graduatorie delle
istanze ammissibili approvate con le modalita' indicate al precedente
punto 9.
Il Dirigente regionale competente, con proprio atto, provvedera' al
riparto della somma di Euro 360.000,00 fra gli Organismi di garanzia
utilizzando i medesimi criteri di priorita' e di ordinamento stabiliti
al precedente punto 9.
Contestualmente, lo stesso Dirigente dispone la concessione in favore
di ciascun Organismo del finanziamento spettante, l'assunzione
dell'impegno di spesa e la contestuale liquidazione.
11. Concessione del contributo alle imprese associate
Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per
concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorita'
stabilite al precedente punto 9, il concorso sugli interessi dei
prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli Istituti
bancari.
Allo scopo, gli Organismi di garanzia - dopo l'approvazione dell'atto
dirigenziale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate
dal presente Programma - deliberano il proprio nulla-osta alla
erogazione del prestito da parte della Banca e concedono sullo stesso
l'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare,
l'atto assunto dall'Organismo di garanzia, oltre a quantificare il
valore del prestito ammissibile e l'entita' del contributo, deve
contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto
de minimis di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20
dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE degli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L 337 del 21 dicembre 2007.
L'atto di concessione e' trasmesso all'impresa e alla Banca che
provvede alla erogazione del prestito entro 30 giorni, dal
ricevimento.
Il termine puo' essere prorogato dall'Organismo su motivata richiesta
dell'Istituto bancario, da presentarsi comunque entro la scadenza del
termine di cui al precedente capoverso.
In caso di mancata erogazione, la Banca ne da' immediata comunicazione
all'Organismo di garanzia il quale, secondo l'ordine della
graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese cosi'
disponibili.
Effettuata l'erogazione dei prestiti entro i termini richiamati, le
Banche trasmettono agli Agrifidi appositi tabulati riepilogativi
contenenti per ciascun beneficiario l'esatta denominazione
dell'azienda, il CUUAA, la data della domanda, l'importo del prestito
concesso, il tasso applicato, la decorrenza e la scadenza del
prestito.
Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari
rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni
non siano precedenti alla domanda di aiuto de minimis dell'azienda
nonche' la corrispondenza dei valori sui quali e' stato calcolato in
fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una
riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a
ricalcolare il concorso stesso.
L'aiuto e' quindi liquidato direttamente alle imprese beneficiarie
alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalita'
di calcolo stabilite al punto 7.
12. Rendicontazione
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione l'utilizzazione
delle somme loro assegnate in attuazione del presente Programma
attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente:
- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi
e liquidati in regime de minimis per i prestiti di conduzione;
- l'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice
Unico dell'Azienda agricola);
- l'ammontare del prestito ammesso all'aiuto in conto interesse ed
erogato dalla Banca;
- la sua durata (data erogazione e data scadenza);
- il contributo liquidato all'azienda;
- la data di liquidazione dello stesso.
Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito
aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi fiscali precedenti, ai
sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, andranno inoltre indicati l'importo
di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente pubblico che
le ha erogate.
13. Obblighi e limitazioni
In conformita' a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007
della Commissione del 20 dicembre 2007 sugli aiuti de minimis, gli
Organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma
osservano le seguenti indicazioni:
- l'aiuto e' limitato alle sole aziende attive nella produzione
primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato
CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non
si trovano in stato di difficolta';
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa
non puo' superare i 7.500 Euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il triennio di riferimento e' valutato su base mobile ed il
massimale e' ricalcolato ad ogni concessione di aiuto de minimis;
- nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il
presente Programma porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non
puo' essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel
limite massimo.
Gli Organismi hanno inoltre l'obbligo di:
- informare l'impresa per iscritto dell'importo del concorso regionale
e del fatto che lo stesso si configura come aiuto de minimis;
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione
dell'impresa attestante ogni altro aiuto de minimis percepito durante
l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.
14. Garanzia Confidi
Secondo quando stabilito dalla L.R. 43/97 e successive modifiche, per
beneficiare dell'agevolazione sul concorso interessi attraverso gli
Organismi di garanzia, i prestiti di conduzione devono anche essere
garantiti dagli Organismi stessi.
Tale garanzia, che deve essere effettuata a libero mercato mediante
l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi non rientranti nel fondo di
cui alla L.R. 43/97 e sue modifiche, non riveste quindi natura di
aiuto di Stato e non deve pertanto essere conteggiata ai fini della
determinazione degli aiuti de minimis.
Per contro, la stessa garanzia dovra' essere opportunamente
valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di
maggiore favore per gli agricoltori.
15. Disposizioni finali
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie
per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto
formale del Dirigente regionale.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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