REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2009, n. 1902

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Monticelli d'Ongina (PC) presso la ditta Conti, presentato da Pizzasegola Dioscoride Srl (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal
DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008,
n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di
"Impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso
la ditta Conti Andrea di Monticelli d'Ongina" da parte della societa'
Pizzasegola Dioscoride srl da ulteriore procedura di VIA a condizione
che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1) per minimizzare gli impatti sull'ambiente, mettere in atto tutti
gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
 2) fermo restando le previsioni contenute nelle singole campagne il
quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre al trattamento presso il
centro di messa in riserva della ditta Conti Andrea, che in nessun
caso dovra' contenere materiali contenenti amianto, dovra' essere di
21.550 t/a verificabili sul registro di carico e scarico
(dell'impianto mobile) che dovra' essere tenuto presso il cantiere, ed
in particolare:
- (Tipologia 7.1) (CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107,
170904): 17.050 t/a;
- (Tipologia 7.2) (CER 010408, 010413): 1.500 t/a;
- (Tipologia 7.4) (CER 101206, 101208): 1.000 t/a;
- (Tipologia 7.6) (CER 170302): 2.000 t/a;
 3) la durata della campagna di attivita' potra' variare da un minimo
di 7 giorni, come previsto per l'anno 2009, ad un massimo di 30 giorni
consecutivi dalla data di inizio delle operazioni di recupero;
 4) l'impianto dovra' operare esclusivamente all'interno del cantiere
della ditta Conti Andrea localizzata in Via Monticelli Santi 36 a
Monticelli d'Ongina (PC);
 5) dovranno essere individuate idonee aree di stoccaggio,
immediatamente identificabili, dove posizionare i rifiuti ancora da
trattare, i materiali gia' sottoposti a trattamento ed i rifiuti
residuali da tale attivita' per i quali dovranno essere predisposti
idonei contenitori per consentire il successivo avvio a smaltimento o
a recupero; tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformita' al
"deposito temporaneo" previsto dall'art. 183, comma 1 - lettera m) -
del DLgs 152/06;
 6) dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali
atti a minimizzare l'impatto acustico e l'emissione di polveri in
atmosfera;
 7) durante le operazioni di trattamento dovranno essere mantenuti in
perfetta efficienza i sistemi di abbattimento delle polveri
provvedendo nel contempo all'umidificazione dei materiali anche
durante le fasi di movimentazione dei medesimi;
 8) dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora
previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Monticelli
d'Ongina come previsto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico
del 26 ottobre 1995 n. 447 e dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche;
in caso si verifichi la necessita' di superare tali limiti dovranno
essere previste idonee opere di mitigazione presso i ricettori
sensibili oppure trattandosi di attivita' temporanea dovra' essere
richiesta apposita deroga al Comune, cosi' come previsto dalla DGR
45/02;
 9)  in relazione a quanto disposto dalla delibera della Giunta
regionale dell'Emilia 45/02, in particolare per quanto riguarda
l'esecuzione di lavorazioni disturbanti con l'impiego di macchinari
rumorosi (escavazioni, frantumazioni, ecc.), si ricorda che
l'attivita' dovra' essere svolta dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore
15 alle ore 19;
10) il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento e'
subordinato all'esito positivo del test di cessione di cui
all'Allegato 3 del DM 5/2/1998;
11) resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni,
necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente
valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai
sensi delle vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera alla ditta Pizzasegola
Dioscoride Srl, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Monticelli
d'Ongina, all'ARPA - Sezione provinciale di Piacenza e all'AUSL di
Piacenza;
c) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
d) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006,
n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente
provvedimento di assoggettabilita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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