REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 983

Programma modalita' dei criteri e priorita' attuazione interventi pesca marittima maricoltura e attivita' connesse. Annualita' 2009, ai sensi art. 79, L.R. 3/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 79, primo comma, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che riserva
alla Regione Emilia-Romagna le funzioni di programmazione, ed il terzo
comma che prevede siano definite, dalla Giunta regionale, modalita',
criteri e priorita' di attuazione degli interventi in materia di pesca
marittima, di maricoltura e delle attivita' connesse;
- l'art. 80 della medesima L.R. 3/99 che, nell'ambito delle funzioni
statali conferite, delega alle Province costiere, una parte delle
funzioni amministrative gia' esercitate, particolarmente in attuazione
della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 le cui modalita' di trasferimento
sono determinate nel presente atto;
- la L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, cosi' come modificata dalle LL.RR. 2
dicembre 1988, n. 48 e 21 aprile 1999, n. 3, che detta norme per
finanziamenti in conto capitale e in conto interessi a favore di
iniziative volte allo sviluppo ed alla valorizzazione del settore
delle attivita' ittiche;
- la L.R. 27 luglio 2005, n. 14 che all'art. 25 "Autorizzazione al
riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni provinciali in
attuazione" prevede che "i residui e le economie relative ai
contributi in conto capitale, di cui alla L.R. 14/2/1979, n. 3
(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita'
ittiche), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni
provinciali di Ferrara, Ravenna, Forli'-Cesena e Rimini, possano
essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il
finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la
valorizzazione delle attivita' ittiche degli anni successivi a quello
cui si riferisce il residuo o l'economia" e che "tale utilizzo e'
previamente autorizzato dalla Giunta regionale";
considerati:
- il Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del
regolamento (CE) n. 1860/2004;
- il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006
relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- il Vademecum FEP n. C (2007) 3812 adottato dalla Commissione Europea
il 29/8/2007;
- la decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19/12/2007
che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del
Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione
2007/2013;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2436 del 14 dicembre 1999
"Piano regionale della pesca marittima, della maricoltura e delle
attivita' connesse. Programma annuale delle modalita', dei criteri e
delle priorita' di attuazione degli interventi per l'anno 2000,
redatto ai sensi dell'art. 79 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3" e n.
2456 del 29 dicembre 2000, con la quale sono stati in parte modificati
i criteri contenuti nella stessa deliberazione 2436/99;
ritenuto, pertanto, necessario procedere, ai fini dell'istruttoria
delle domande da parte delle Amministrazioni provinciali, alla
conferma, per l'anno 2009, dei criteri contenuti nella citata delibera
2436/99 cosi' come modificata dalla delibera 2456/00 e alle opportune
modifiche di seguito illustrate nel dispositivo della presente
delibera in considerazione delle nuove esigenze del settore e
dell'adeguamento ai nuovi limiti, entrati in vigore dall'1 gennaio
2007, previsti dalla normativa comunitaria per il settore ed in
particolare dal Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006
relativo al "Fondo Europeo per la pesca" con particolare riguardo a
quanto previsto dall'art. 25 e in combinato disposto da quanto
previsto dai Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 1967/2006;
sentito il parere favorevole del Comitato Tecnico per lo sviluppo e la
valorizzazione delle attivita' ittiche di cui all'art. 5 della L.R.
3/79 espresso nella seduta del 7 aprile 2009;
viste:
- la L.R. 43/01, "Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare
l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione 2416/08, "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e succ.
mod.;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di confermare, ad esclusione di quanto esplicitamente modificato
dalla presente delibera, anche per l'anno 2009 i criteri contenuti
nelle proprie delibere 2436/99 e 2456/00, nonche' le modalita' di
delega di funzioni amministrative alle Amministrazioni provinciali
costiere, ai sensi dell'art. 79, comma 3, contenute nella citata
deliberazione 2436/99, sia per l'istruttoria delle domande trasmesse
alle Amministrazioni provinciali entro il 20 luglio 2009, sia per le
domande relative alle iniziative previste all'Asse 1 e trasmesse alla
Amministrazione regionale entro il 20 luglio 2009;
2) di prevedere, in accoglimento dei criteri posti dall'art. 25 del
Reg. CE n. 1198/2006 le seguenti modifiche a quanto previsto dalla
delibera 2436/99:
2.1) relativamente all'Asse 1 - Misura 1.2 sono da considerarsi
assolutamente prioritarie rispetto ai criteri gia' fissati le
iniziative ricadenti nelle fattispecie previste nella prima o nella
seconda priorita' riguardanti:
a) la riproduzione e l'accrescimento della specie anguilla in ambienti
vallivi salmastri;
b) l'allevamento crostacei autoctoni su impianti di filari in
sospensione in mare;
c) studi, ricerche e prove di riproduzione spontanea di cefalopodi e
crostacei destinati al ripopolamento;
2.2) relativamente all'Asse 2 - Misura 2.1 sono escluse, a norma di
quanto previsto all'art. 25, comma 2, II capoverso Reg.to (CE)
1198/2006, tutte le iniziative relative alla costruzione di
imbarcazioni con licenza di pesca diversa da quelle iscritte alla V
categoria dell'R.N.M.G. o all'apposito registro per la navigazione
interna tenuto dall'A.R.N.I. o a quello tenuto dall'Ispettorato di
porto;
2.3) relativamente all'Asse 2 - Misura 2.2:
2.3.1) sono ammesse a finanziamento le iniziative di ammodernamento
delle imbarcazioni iscritte o esclusivamente alla V categoria del
R.N.M.G. o all'apposito registro per la navigazione interna tenuto
dall'A.R.N.I. o a quello tenuto dall'Ispettorato di porto e dei
pescherecci di eta' pari o superiore a cinque anni solo alle
condizioni di seguito previste e a norma delle disposizioni di cui al
Capitolo III del regolamento(CE) n. 2371/2002;
2.3.2) tali investimenti possono riguardare il miglioramento della
sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell'igiene, della
qualita' dei prodotti, dell'efficienza energetica e della
selettivita', purche' esso non determini un aumento delle capacita' di
cattura del peschereccio;
2.3.3) la sostituzione degli apparati motore e' finanziabile alle
seguenti condizioni:
a) per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non
utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3
dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del
30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia
comunitaria, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al
vecchio;
b) per le navi di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri diverse da
quelle di cui alla lettera a), il nuovo motore abbia una potenza di
almeno il 20% inferiore a quello vecchio;
c) per i pescherecci da traino di lunghezza fuori tutto superiore a 24
metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a
quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e
ristrutturazione di cui all'articolo 21, lettera f) del Reg. (CE) n.
1198/2006, e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor
consumo di carburante;
2.3.4) la riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti
lettere b) e c), puo' essere conseguita da un gruppo di navi per
ciascuna categoria di navi di cui alle lettere b) e c);
2.3.5) sono ammesse a finanziamento le iniziative per lavori di
ammodernamento purche' essi rispondano ad una delle seguenti
condizioni:
a) siano volti a rendere impossibile catture il cui rigetto in mare
non e' piu' consentito;
b) siano attuate nell'ambito di progetti relativi alla preparazione o
alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata
adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
c) siano volti a ridurre l'impatto delle attivita' di pesca sulle
specie non commerciali;
d) siano volti a ridurre l'impatto delle attivita' di pesca sugli
ecosistemi e sui fondali marini;
e) siano volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori
selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parti degli
attrezzi da pesca, purche' non comportino un aumento dello sforzo di
pesca o una riduzione della selettivita' degli attrezzi da pesca e
siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici
ai predatori;
2.3.6) sono ammesse a finanziamento le iniziative per attrezzi da
pesca con maggior selettivita', tra cui il finanziamento di due
sostituzioni al massimo degli attrezzi da pesca nell'intero periodo
dal 2007 al 2013, purche':
a) il peschereccio interessato rientri in un piano di adeguamento
dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto i),
del Regolamento (CE) n. 1198/2006, stia cambiando metodo di pesca e
stia abbandonando la specifica attivita' di pesca a favore di un'altra
in cui lo stato delle risorse consenta la pesca;
oppure
b) i nuovi attrezzi siano piu' selettivi e rispettino criteri e
pratiche ambientali riconosciuti e piu' rigorosi rispetto ai vigenti
obblighi normativi previsti dal diritto comunitario;
2.3.7) sono ammesse a finanziamento le iniziative per la prima
sostituzione degli attrezzi da pesca:
1) allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in
materia di selettivita' previsti dal diritto comunitario. Gli aiuti
possono essere concessi sino alla data in cui tali requisiti diventano
obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a
tale data che puo' essere fissato dalla pertinente normativa
comunitaria;
2) per ridurre l'impatto delle attivita' di pesca sulle specie non
commerciali;
2.4) relativamente all'Asse 4 - Misura 4.1 sono da considerarsi
ammissibili oltre agli allevamenti di prodotti marini anche quelli di
prodotti vallivi ed in particolare sono da considerare prioritarie le
iniziative di costruzione di appositi attracchi e l'acquisto di
attrezzature per punti di sbarco e lavorazione dei prodotti marini,
salmastri o vallivi;
3) che per gli aiuti previsti dal Piano, ad esclusione di quelli di
cui alle Misure 1.1 e 1.2 del'Asse 1, si applicano le norme previste
sia dal Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio
2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del
regolamento (CE) n. 1860/2004 e, pertanto, in particolare, secondo
quanto previsto dall'art. 3, "L'importo complessivo degli aiuti de
minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30.000
Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica
indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi
finanziari utilizzati nello Stato membro interessato". A tal fine le
Amministrazioni interessate all'atto della domanda dovranno farsi
rilasciare apposita autocertificazione sostitutiva di atto notorio
dalla quale risulti se il richiedente ha ricevuto aiuti pubblici
nell'arco dei tre esercizi finanziari precedenti, quale sia stato
l'ammontare di ogni singolo aiuto; tale dichiarazione, in senso
negativo, dovra' essere rilasciata anche nel caso in cui il
richiedente non abbia ricevuto aiuti; ne consegue anche la riduzione
entro tale limite (Euro 30.000,00) dei massimali superiori previsti
per singola iniziativa nella delibera 2436/99;
4) di fissare il termine di presentazione delle domande per il
programma degli interventi per l'anno 2009 al 20 luglio, sia per le
domande da presentare alle Amministrazioni provinciali, che per quelle
da presentare all'Amministrazione regionale secondo le rispettive
competenze per misura;
5) di prevedere, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 25
della L.R. 14/05, che le Province costiere dell'Emilia-Romagna possano
utilizzare per il finanziamento di programmi provinciali per lo
sviluppo e la valorizzazione delle attivita' ittiche dell'anno 2009, i
residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui
alle LL.RR. 3/79 e 3/99, sopravvenuti in fase di impegno, liquidazione
e controllo delle iniziative previste dai Piani provinciali finanziati
dalla Regione negli anni precedenti;
6) di prevedere che, a tale fine, le Amministrazioni provinciali
costiere presentino entro il termine indicativo del 30 ottobre 2009,
tenuti in considerazione i criteri di cui ai precedenti paragrafi, un
Piano provinciale per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita'
ittiche per l'anno 2009, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione all'utilizzo, per il finanziamento delle iniziative
previste, di tutti o parte dei residui e delle economie derivanti dai
precedenti Piani provinciali finanziati dalla Regione e di
integrazione, a titolo di contributo, a valere sui fondi eventualmente
stanziati sul Capitolo 24400 del Bilancio regionale, qualora i fondi
residui non siano sufficienti a coprire il fabbisogno dei propri Piani
provinciali;
7) di individuare nel collaboratore regionale dott. Piergiorgio Vasi
il responsabile delle misure del programma annuale e del procedimento
per gli adempimenti del presente atto;
8) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di disporre che la
stessa deliberazione sia diffusa tramite il sito:
www.ermesimprese.it.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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