REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2009, n. 297

Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la
protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della
Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 30
dicembre 2004, n. 2773 "Primi indirizzi alle Province per la gestione
l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura",
come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14
febbraio 2005, n. 285;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 7
novembre 2005, n. 1801 "Integrazione delle disposizioni in materia di
gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 23
aprile 2007, n. 550 "Programma di approfondimento delle
caratteristiche di qualita' dei fanghi di depurazione utilizzati in
agricoltura";
premesso:
- che le strategie di gestione dei fanghi di depurazione devono
ispirarsi, in coerenza con le norme comunitarie, ai due fondamentali
principi dello "sviluppo sostenibile" e di "precauzione";
- che l'applicazione del principio di sostenibilita' risponde alla
necessita' di coniugare l'esigenza di applicare i fanghi al terreno a
beneficio dell'agricoltura con quella di evitare effetti nocivi sul
suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo;
- che l'applicazione del principio di precauzione richiede la
minimizzazione del potenziale rischio legato alle operazioni di
recupero dei fanghi attraverso una preliminare valutazione scientifica
della loro pericolosita';
- che l'impiego come fertilizzanti dei fanghi di depurazione delle
acque reflue e' previsto dal codice di buona pratica agricola
ogniqualvolta cio' sia reso possibile dalle loro caratteristiche,
valutate in ragione del contenuto in elementi della fertilita', in
particolare azoto, sostanza organica e presenza di sostanze inquinanti
entro limiti prestabiliti;
- che il DLgs 152/06, all'art. 127, comma 1, dispone che i fanghi
devono essere riutilizzati ogniqualvolta cio' risulti appropriato e
che dall'insieme delle norme vigenti si desume il "favor" del
legislatore verso il riutilizzo dei fanghi in agricoltura;
considerato:
- che gli approfondimenti tecnico scientifici di questi ultimi anni a
livello europeo e nazionale in materia di utilizzo dei fanghi in
agricoltura ne mostrano da un lato l'importanza ambientale, quale
alternativa ad altre forme di smaltimento (discarica, incenerimento,
ecc.), dall'altro la conseguente necessita' di definire una puntuale
individuazione delle cautele da adottare per prevenire i possibili
rischi determinati dalla presenza di sostanze inquinanti nei fanghi;
- che con la richiamata deliberazione della Giunta regionale 2773/04,
in accordo con i predetti principi, sulla base della documentazione
tecnico-scientifica di settore elaborata a livello di Commissione
Europea, nell'ambito del percorso di revisione della Direttiva
86/278/CEE concernente la protezione del suolo dall'utilizzo dei
fanghi in agricoltura "Working document on sludge - III Draft) del 27
aprile 2000", sono stati previsti valori limite per i fanghi oltre che
per i metalli pesanti anche per altri micro inquinanti organici tra
cui i bifenili policlorurati (PCB), le diossine ed i benzofurani
(PCDD/F), gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH), i composti
alogenati (AOX), i nonilfenoli (NP) e gli alchilbenzen solfonati
lineari, denominati questi ultimi anche LAS;
- che il valore limite di 2 600 mg/kg di sostanza secca (s.s) per i
LAS nei fanghi di depurazione, specificato nel "Working document on
sludge, III Draft" e ripreso dalla deliberazione della Giunta
regionale 2773/04, derivava esclusivamente dalla normativa danese ed
era stato fissato secondo il principio di precauzione, in quanto nel
2000 le conoscenze scientifiche disponibili (ricerche e studi
sperimentali) non erano state ritenute sufficienti per stabilire, con
ragionevole certezza, possibili rischi ecotossicologici connessi
all'utilizzo dei fanghi in agricoltura;
considerato inoltre:
- che rispetto ai parametri inquinanti aggiuntivi introdotti dalla
citata deliberazione della Giunta regionale 2773/04, a fronte del
quinquennio trascorso, si e' ritenuto necessario eseguire alcuni
approfondimenti circa la documentazione tecnico-scientifica di settore
ad oggi disponibile al fine di evidenziare orientamenti / valutazioni
diverse da quelle previste dal citato "Working document on sludge -
III Draft", del 27 aprile 2000, che e' stato alla base della
predisposizione della suddetta deliberazione della Giunta regionale
2773/04;
- che detti approfondimenti sono stati svolti da un gruppo di lavoro
costituito dai rappresentanti dei competenti Servizi della Direzione
Generale Ambiente Difesa del suolo e della costa, della Direzione
generale Agricoltura, della Direzione tecnica di ARPA e del Centro
Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, quali organismi
tecnico-scientifici di supporto;
- che la documentazione tecnico-scientifica presa in esame,
riguardante la presenza dei suddetti microinquinanti organici nei
fanghi di depurazione e le valutazioni degli studi ecotossicologici
disponibili a livello internazionale comprende:
a) il Report redatto nel 2005 dalla Scientific Commitee on Health and
Environmental Risks (SCHER) - "Environmental Risk Assessment of non
Biodegradable Detergent Surfactants under Anaerobic Condition",
adottato dalla Direzione generale Protezione della salute della CE;
b) il Report "Linear Alkilbenzene Sulfonate (LAS)", redatto nel 2005
dall'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) per
conto dell'United Nations Environment Programme Chemicals (UNEP
chemicals);
c) il Report redatto nel 2006 per la Commissione Europea dalla
Direzione generale Joint Research Centre (JRC) e dall'Institute for
Environment and Sustainability (IES);
- che il Rapporto SCHER valuta pari a circa 6 00 mg/kg s.s. la
concentrazione media di LAS nei fanghi urbani e range di
concentrazione tipici per quelli stabilizzati in digestione anaerobica
pari a 3 000-15 000 mg/kg s.s. o 100-500 mg/kg s.s. in caso di
stabilizzazione aerobica;
- che una indagine condotta dal CRPA di Reggio Emilia, nel 2005-2006,
sul contenuto dei microinquinanti organici nei fanghi di depurazione
dell'Emilia-Romagna provenienti da 12 impianti urbani di dimensioni
medio grandi, per i LAS ha riscontrato concentrazioni medie di 1.600
mg/kg s.s., con i valori massimi (fino a 6.350 mg/kg s.s.) nella
sessione di campionamento invernale;
- che, come riportato dal Rapporto OECD - 2005, gli studi di campo in
condizioni di uso reale dei fanghi hanno confermato come nei terreni
agricoli le condizioni aerobiche favoriscono una rapida
biodegradazione dei LAS con tempi di dimezzamento (DT50) fra 3 e 7
giorni e valori tipici di LAS residui nei terreni ammendati con fanghi
dell'ordine di 1-1,5 mg/Kg;
- che valori inferiori a 1 mg/kg di LAS sono stati rilevati in terreni
sottoposti all'utilizzo fertilizzante e ripetuto dei fanghi
nell'ambito delle prove agronomiche coordinate dal CRPA di Reggio
Emilia per diversi anni presso l'Azienda sperimentale Marani sita in
provincia di Ravenna;
- che ampi e recenti studi svolti da diversi ricercatori e riportati
nei Report sopra richiamati, per le suddette concentrazioni residue di
LAS nei terreni, escludono sia rischi dovuti al trasferimento dai
terreni alle acque, per la scarsa mobilita' e rapida degradabilita' di
questi composti una volta immessi nel terreno, sia rischi dovuti
all'assorbimento dei LAS stessi da parte dei vegetali, nonche' sulle
comunita' microbiche del suolo i cui effetti risultano inconsistenti;
- che il Report - JRC/IES indica, in modo esplicito, come la recente
documentazione tecnico-scientifica analizzata, oltre a ritenere ora
sufficienti le conoscenze di tipo ecotossicologico sui LAS, concorda
nel definire molto bassi i rischi dovuti alla presenza di queste
sostanze nei fanghi di depurazione utilizzati come fertilizzanti;
- che il predetto Report - JRC/IES nella parte III "Conclusioni,
Commenti e Raccomandazioni", indica esplicitamente come l'applicazione
dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli, nel rispetto delle
richieste di azoto e fosforo delle colture, non richiede restrizioni
relative alle concentrazioni di LAS nei fanghi, raccomandando di
escludere, di fatto, la necessita' di fissare valori limite per i LAS
nei fanghi di depurazione da destinare all'uso fertilizzante;
- che tale principio ha gia' trovato applicazione nelle norme
sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in adozione da parte della
Germania, che non specifica nessun limite di concentrazione per i LAS
nei fanghi di depurazione;
ritenuto:
- che in forza delle considerazioni suddette si rende necessario
modificare le disposizioni emanate con la deliberazione della Giunta
regionale 2773/04 per adeguarle alle ultime e piu' aggiornate
valutazioni contenute nella documentazione tecnico-scientifica di
settore prodotta dalla Commissione Europea;
- che per il "parametro LAS" di qualita' dei fanghi di depurazione la
documentazione tecnico-scientifica raccomanda di non prevedere valori
limite in quanto la caratterizzazione ecotossicologica dei LAS puo'
essere considerata adeguata e il rischio ecologico conseguente alla
loro dispersione nell'ambiente puo' essere ritenuto molto basso;
premesso inoltre:
- che in attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale 550/07, nel biennio 2007-2008 ARPA ha effettuato un
"Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualita' dei
fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura, derivanti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane";
- che attraverso il predetto Programma si e' inteso acquisire un
sufficiente quadro di dati per una valutazione statisticamente
significativa della presenza nei fanghi di depurazione di "Toluene",
di "Idrocarburi pesanti" e di altre sostanze, che le attuali metodiche
/ tecniche analitiche consentono di ricercare nei fanghi di
depurazione;
- che, come richiamato dal parere espresso dall'Istituto Superiore di
Sanita', con lettera del 7 ottobre 2004 prot. n. 0045882/AMPP/IA,12,
dal punto di vista tossicologico le caratteristiche di tossicita' non
sono attribuibili ai componenti principali, quali gli idrocarburi,
bensi' alla presenza di alcune sostanze assunte come "marker" di
cancerogenicita', quali Benzene, 1-3 Butadiene e Benzo(a)pirene, e che
questi ultimi sono ricompresi all'interno del predetto Programma di
approfondimento svolto nel biennio 2007-2008 da ARPA;
- che per le sostanze "Toluene" e "Idrocarburi pesanti", il Programma
medesimo ha definito una soglia di attenzione per l'utilizzo del fango
(SAUF), valutata sulla base del loro contenuto nei fanghi e dei
quantitativi di fango applicato per ettaro di superficie nonche' delle
concentrazioni soglia per il suolo ed il sottosuolo previste dalle
disposizioni sui siti contaminati (DLgs 152/06 - Parte IV Allegato 5,
Tabella 1 colonna A);
- che in ragione dei criteri tecnici suddetti e dei metodi di calcolo
previsti dal Programma, si e' pervenuti ai seguenti valori soglia:
a) 500 mg/kg di sostanza secca (s.s.) per il parametro "Toluene";
b) 10 000 mg/kg di sostanza secca (s.s.) per il parametro "Idrocarburi
pesanti";
tenuto conto:
- che all'interno della normale attivita' sull'utilizzo dei fanghi in
agricoltura, il Programma di approfondimento suddetto e' stato
effettuato da ARPA attraverso un piano mirato di controllo presso
impianti di produzione di fanghi e siti di stoccaggio, scelti con il
criterio di individuare quelli maggiormente rappresentativi dei
quantitativi di fanghi di depurazione gestiti in agricoltura nel
biennio 2007-2008;
- che i Report annuali redatti da ARPA ai sensi del Paragrafo 3 -
lettera g) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale
550/07 evidenziano come il suddetto Programma abbia consentito di
acquisire un quadro di dati statisticamente significativo, dal quale
si possono ricavare le seguenti valutazioni:
a) per il parametro "Idrocarburi pesanti" i controlli eseguiti
mostrano una concentrazione media espressa come mg/Kg di s.s. che si
colloca su valori del 60% inferiori alla soglia di attenzione in
precedenza richiamata;
b) per il parametro "Toluene" i controlli eseguiti mostrano una
concentrazione media espressa come mg/Kg di s.s. che si colloca su
valori dell'85% inferiori alla soglia di attenzione citata in
precedenza;
c) in nessun caso e' stata riscontrata la presenza di sostanze
"marker" di cancerogenicita' (Benzene, 1-3 Butadiene, Benzo (a)
pirene, idrocarburi aromatici a 4-6 nuclei condensati), ai quali sono
attribuite le caratteristiche di tossicita', cosi' come indicato nel
parere dell'Istituto Superiore di Sanita' del 7 ottobre 2004, in
precedenza richiamato;
ritenuto:
- che i valori di concentrazione riscontrati nei fanghi di
depurazione, nel corso del Programma di controllo 2007-2008, per i
parametri "Toluene" ed "Idrocarburi pesanti", oltre ad essere
ampiamente compresi nel range di valori riportati nella bibliografia
di settore nazionale ed internazionale, si collocano su valori di
concentrazione decisamente bassi rispetto alle soglie di attenzione
previste dalla deliberazione della Giunta regionale 550/07;
- che in forza delle valutazioni suddette vi siano, pertanto, le
condizioni per ritenere che la presenza di "Idrocarburi pesanti" e
"Toluene" nelle concentrazioni risultanti dal Programma, oltre ad
essere significativa e rappresentativa delle caratteristiche di
qualita' media dei fanghi di depurazione prodotte dagli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane della regione Emilia-Romagna,
non possa costituire condizione di pericolosita' per l'utilizzo in
agricoltura dei fanghi stessi;
- che sulla base delle considerazioni sin qui espresse sono da
considerarsi pienamente conseguiti gli obiettivi del "Programma di
approfondimento 2007-2008 delle caratteristiche di qualita' dei fanghi
di depurazione utilizzati in agricoltura, derivanti dagli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane" e, pertanto, vi siano le
condizioni per ritenere detto Programma concluso;
ritenuto inoltre che per garantire un'applicazione omogenea
dell'insieme delle disposizioni sulla gestione dei fanghi in
agricoltura si rende necessario fornire alcuni criteri interpretativi
ed indicazioni operative attraverso il documento allegato al presente
provvedimento;
ravvisata pertanto la necessita', per le motivazioni precedentemente
esposte, di adeguare le disposizioni regionali in materia di gestione
dei fanghi in agricoltura, ed in particolare di:
- escludere il "parametro LAS" dalla tabella B dell'Allegato 4 della
deliberazione della Giunta regionale 2773/04 come modificata dalla
deliberazione della GR 285/05 "Caratterizzazione dei fanghi di
depurazione / valori limite di conformita'";
- ritenere concluso il "Programma di approfondimento 2007-2008 delle
caratteristiche di qualita' dei fanghi di depurazione utilizzati in
agricoltura, derivanti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane", di cui al punto 1) del dispositivo della deliberazione
della Giunta regionale 550/07, in quanto i dati raccolti sulla
presenza dei composti "Idrocarburi pesanti" e "Toluene" sono da
considerarsi esaustivi;
- fornire alcuni criteri interpretativi ed indicazioni operative circa
le modalita' / fasi tecniche di utilizzo dei fanghi, attraverso il
documento allegato al presente provvedimento;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione 2416/08, del 29 dicembre
2008, esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
viste le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24/7/2006, recante "Prima fase di riordino delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito
alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali";
- n. 1150 del 31/7/2006 recante "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2006)";
- n. 1663 del 27/11/2006 recante "Modifiche all'assetto delle
Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, i seguenti adeguamenti e misure
semplificative alle disposizioni regionali in materia di gestione dei
fanghi in agricoltura:
- escludere il "parametro LAS" dalla tabella B dell'Allegato 4 della
deliberazione della Giunta regionale 2773/04 come modificata dalla
deliberazione della GR 285/05 "Caratterizzazione dei fanghi di
depurazione / valori limite di conformita'";
- ritenere concluso il "Programma di approfondimento 2007-2008 delle
caratteristiche di qualita' dei fanghi di depurazione utilizzati in
agricoltura, derivanti dagli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane", di cui al punto 1) del dispositivo della deliberazione
della Giunta regionale 550/07, in quanto i dati raccolti sulla
presenza dei composti "Idrocarburi pesanti" e "Toluene" sono da
considerarsi esaustivi;
- fornire criteri interpretativi ed indicazioni operative circa le
modalita' / fasi tecniche di utilizzo dei fanghi, attraverso il
documento allegato al presente provvedimento;
2) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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