REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2009, n. 1287

Disposizioni applicative dell'art. 13, comma 1, lettera a) del DL 39/2009 per il recupero del valore degli extrasconti praticati dalle aziende farmaceutiche alle farmacie convenzionate nel corso dell'anno 2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il DL 28/4/2009, n. 39 recante "Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di
protezione civile", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1,
comma 1, Legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare l'art. 13,
comma 1, lettera a) che affida alle Regioni l'adozione delle
disposizioni necessarie per procedere al recupero del valore degli
extrasconti praticati dalle aziende farmaceutiche alle farmacie nel
corso dell'anno 2008, stabilendo che:
- per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore
del decreto stesso ricompreso fra maggio 2009 e aprile 2010 il
Servizio Sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle
farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci, trattiene a
titolo di recupero degli extrasconti di cui sopra, una quota pari
all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali
quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle
trattenute convenzionali e di legge;
- la trattenuta dell'1,4 per cento e' effettuata in due rate nell'anno
2009;
- la trattenuta non si applica alle farmacie rurali con fatturato
annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale, al netto sull'imposta
sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 Euro;
valutato pertanto necessario adottare le disposizioni necessarie per
procedere al recupero del valore degli extrasconti come sopra
descritto;
vista la propria deliberazione n. 2416  del 29/12/2008 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/07" e successive modifiche;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, le disposizioni necessarie per
procedere al recupero del valore degli extrasconti praticati dalle
aziende farmaceutiche alle farmacie nel corso dell'anno 2008, allegate
al presente atto deliberativo come parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
il presente provvedimento.
ALLEGATO
Disposizioni per il recupero del valore degli extrasconti praticati
dalle aziende farmaceutiche alle farmacie nel corso dell'anno 2008
Periodo temporale di riferimento per operare le trattenute
Il periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore
del DL 28 aprile 2009, n. 39, durante il quale il Servizio Sanitario
nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto per l'erogazione di farmaci, trattiene a titolo di recupero
degli extrasconti praticati dalle aziende farmaceutiche alle farmacie
nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento e' il
periodo da maggio 2009 ad aprile 2010 compresi.
Il recupero delle somme e' effettuato in due rate nell'anno 2009.
Al termine del periodo di riferimento occorrera' pertanto procedere ad
un conguaglio.
Farmacie soggette al recupero delle somme
Le farmacie soggette al recupero delle somme sono le farmacie
pubbliche e private operanti sul territorio regionale ed aperte al
pubblico alla data del 31 dicembre 2008. Restano escluse le farmacie
di nuova istituzione aperte posteriormente a tale data.
Sono escluse altresi' le farmacie rurali che nell'anno 2008 hanno
registrato un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario
nazionale inferiore a 258.228,45 Euro, al netto dell'IVA.
Per le farmacie aperte nel corso dell'anno 2008, il calcolo delle
somme da recuperare dovra' essere fatto parametrando in dodicesimi, in
rapporto ai mesi di apertura, la somma ricavata applicando i criteri
sotto indicati.
Rateizzazione del recupero delle somme
Le due rate, di pari importo, sono calcolate dal servizio farmaceutico
territoriale dell'Azienda USL nel cui territorio e' ubicata la
farmacia, secondo i seguenti criteri:
- la base di calcolo e' costituita esclusivamente da quanto dovuto per
l'erogazione di farmaci in regime di convenzione. Devono pertanto
essere inclusi nella base di calcolo le specialita' medicinali, i
galenici, l'ossigeno ed i generici, mentre non vi rientra quanto
dovuto per i farmaci erogati in DPC, ne' per l'assistenza protesica ed
integrativa;
- alla base di calcolo vanno aggiunte le eventuali quote di
partecipazione alla spesa a carico dei cittadini (per la Regione
Emilia-Romagna si tratta unicamente degli importi a carico degli
assistiti per i farmaci con prezzo superiore a quello di riferimento)
e le trattenute convenzionali e di legge;
- l'importo delle rate verra' comunicato alla farmacia entro il 30
settembre in modo che la prima rata possa essere portata in deduzione
nella distinta contabile riepilogativa del mese di ottobre 2009;
- poiche' nel mese di settembre sono disponibili solo i dati del
quadrimestre maggio-agosto si rende necessario effettuare una
proiezione di tali dati sul semestre, in quanto la prima rata deve
corrispondere al semestre maggio-ottobre;
- la seconda rata, di importo pari alla prima, sara' portata in
deduzione nella distinta contabile riepilogativa del mese di dicembre
2009.
Conguaglio
Entro il 31 maggio 2010 il servizio farmaceutico territoriale
dell'Azienda USL nel cui territorio e' ubicata la farmacia comunica
l'importo da conguagliare nella distinta contabile riepilogativa del
mese di maggio 2010, sulla base dei dati effettivi di spesa del
periodo maggio 2009-aprile 2010.
Indicazioni da riportare nelle distinte contabili
Le distinte contabili riepilogative dei mesi di ottobre 2009, dicembre
2009 e giugno 2010 conterranno pertanto una riga aggiuntiva rispetto
al modello usuale, indicante rispettivamente:
- prima rata recupero extrasconti ex art. 13, DL 39/09;
- seconda rata recupero extrasconti ex art. 13, DL 39/09;
- conguaglio recupero extrasconti ex art. 13, DL 39/09.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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